31985R3827

Regolamento (CEE) n. 3827/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adeguamento dei regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 355/77, (CEE) n. 1360/78 e (CEE) n. 458/80 nel settore delle strutture agrarie, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1985 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0065
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0093
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0093


REGOLAMENTO (CEE) N. 3827/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 recante adeguamento dei regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 355/77, (CEE) n. 1360/78 e (CEE) n. 458/80 nel settore delle strutture agrarie, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 253, l'articolo 258, paragrafo 2, l'articolo 263, paragrafo 2, e l'articicolo 396, para- grafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che, ai sensi degli articoli 253 e 263 dell'atto di adesione, la regolamentazione comunitaria nel settore socio-strutturale, compresa quella relativa alle organizzazioni di produttori, si applica, a decorrere dalla data dell'adesione, alle condizioni previste dalle disposizioni specifiche più favorevoli contenute nella regolamentazione comunitaria orizzontale e vigenti a tale data in favore delle zone piú svantaggiate della Comunità; che occorre pertanto estendere al Portogallo l'applicazione di tali disposizioni; considerando che la dichiarazione comune riguardante l'applicazione in Spagna delle misure socio-strutturali adottate dalla Comunità nel settore vitivinicolo e recante disposizioni che consentono di determinare l'origine e di seguire i movimenti commerciali dei vini spagnoli stabilisce che il regolamento (CEE) 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1598/83 (2), deve essere applicato in Spagna alle stesse condizioni previste per gli stati membri attuali e che, pertanto, il costo estimativo di cui all'articolo 9 di detto regolamento deve essere adeguato; che inoltre, per rendere tale regolamento applicabile in Spagna, occorre adeguare le superfici indicate all'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento; considerando che l'attuazione della normativa comunitaria nel settore socio-strutturale richiede una serie di disposizioni transitorie, per rendere tale normativa applicabile a decorrere dalla data dell'adesione, nonché per fissare il termine entro cui il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese devono conformarsi alla normativa stessa;considerando che l'attuazione della normativa in questione in Spagna e in Portogallo impone di adeguare i costi estimativi in essa indicati; considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 253, 258, 263 e 396 dell'atto di adesione e che queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (3), è modificato come segue:1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, è sostituito dal testo seguente:«Tuttavia, nelle zone svantaggiate stabilite conformemente agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, per quanto concerne il Mezzogiorno, comprese le isole, e la Repubblica portoghese, per tutto il suo territorio, sono autorizzate ad accettare piani di miglioramento che, durante i primi tre anni della presente azione comune e, limitatamente alla Repubblica portoghese, durante i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l'applicazione, in detto paese, delle misure di cui al titolo I, siano stati presentati da aziende che non soddisfino la condizione di cui al presente punto, sempreché il volume di lavoro dell'azienda non richieda più dell'equivalente di 1 ULU e gli investimenti previsti non superino 25 000 ECU.»; 2)all'articolo 4, paragrafo 2, l'ultimo comma è completato con la frase seguente:«Per quanto concerne il Portogallo, il periodo sopra indicato decorre dalla data di entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l'applicazione, in detto paese, delle misure di cui al titolo I.»;3)il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, ultimo comma, è sostituito dal testo seguente:«Tuttavia, per il Mezzogiorno, comprese le isole, le regioni dei dipartimenti francesi d'oltremare, le regioni greche e le regioni portoghesi, la superficie agricola utilizzata minima per azienda è fissata a 2 ha.»; 4)all'articolo 23, paragrafo 3, l'importo di 1 988 milioni di ECU è sostituito dall'importo di 2 242 milioni di ECU; 5)il testo dell'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:«2. Il Fondo rimborsa agli stati membri il 25 % delle spese imputabili nel'ambito delle azioni previste dagli articoli da 3 a 7, da 13 a 17 e dall'articolo 20. Il tasso suddetto è portato al:- 50 % per gli aiuti agli investimenti contemplati agli articoli 3 e 4 e relativi alle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, della Grecia e del Mezzogiorno d'Italia, comprese le isole, nonché all'intero territorio portoghese,-50 % per gli aiuti particolari agli imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni, di cui all'articolo 7,-50 % per l'indennità compensativa contemplata all'articolo 14 e relativa alle regioni della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Portogallo e dei dipartimenti francesi d'oltremare,-50 % per gli aiuti contemplati all'articolo 17 e relativi alle regioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della Grecia, dell'Italia, del Portogallo e dei dipartimenti francesi d'oltremare.»; 6)il testo dell'articolo 32 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 321. Gli stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e, per quanto concerne il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, entro il termine di due anni dalla data dell'adesione.Contemporaneamente, prevedono i mezzi per un controllo efficace degli elementi utili al calcolo delle sovvenzioni accordate ammissibili al Fondo.2. Tuttavia, i divieti e le restrizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 4, si applicano alle domande presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, per quanto concerne il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, a decorrere dalla data di messa in applicazione del titolo I, ma entro e non oltre sei mesi dalla data dell'adesione.».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85 (2), è modificato come segue: 1) il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:«In deroga all'articolo 10, lettera a), progetti relativi a settori e ad aree geografiche per i quali non siano ancora stati approvati dei programmi possono beneficiare del contributo del Fondo fino al 31 dicembre 1980, per la Grecia fino al 31 dicembre 1981, per la Spagna e il Portogallo fino al 31 dicembre 1986, per quanto riguarda i prodotti della pesca, e fino al 31 dicembre 1987, per quanto riguarda i prodotti agricoli.»; 2)l'articolo 13, paragrafo 2, è completato dal comma seguente:«Per quanto attiene alla Spagna e al Portogallo, la Commissione decide durante il primo semestre 1986 in merito alle domande di contributo presentate da questi due stati membri anteriormente al 1° febbraio 1986.»; 3)il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:«Articolo 171. Il contributo del Fondo consiste in sovvenzioni in conto capitale accordate in uno o più versamenti.2. Per ogni progetto, rispetto all'investimento realizzato:a) la partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere almeno del 50 %; tuttavia essa è ridotta al: - 35 % per i progetti realizzati nel Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme; -25 % per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, in tutte le regioni della Grecia, salvo in quella della Grande Atene, e del Portogallo, nonché nei dipartimenti francesi d'oltremare. Inoltre, qualora la situazione del mercato dei capitali di uno stato membro lo giustifichi, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 22, autorizzare questo stato membro a ridurre la partecipazione del beneficiario dal 50 % al 45 %;b)la partecipazione finanziaria dello stato membro nel cui territorio sarà eseguito il progetto deve essere almeno del 5 %;c)la sovvenzione concessa dal Fondo è al massimo uguale al: -50 % per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, in tutte le regioni della Grecia, salvo in quella della Grande Atene, e del Portogallo, nonché nei dipartimenti francesi d'oltremare; -35 % per i progetti realizzati nel Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme; -25 % nelle altre regioni; tuttavia, la Commissione può, secondo la procedura prevista dall'articolo 22, elevare questo tasso al 30 % al massimo nel caso di progetti di cui all'articolo 11, lettera c). 3. Per quanto riguarda il contributo del Fondo per l'acquisto di attrezzature di raccolta di cui all'articolo 6, lettera f), i tassi di cui al paragrafo 2 sono fissati come segue:a)la partecipazione del beneficiario deve essere almeno pari all'80 % e, per quanto riguarda la Grecia, l'Italia, l'Irlanda e il Portogallo, almeno pari al 70 % per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986.Tuttavia, essa è ridotta al: -70 %, e per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986 al 60 %, per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale e in tutte le regioni della Grecia, salvo in quella della Grande Atene, e del Portogallo; -70 % per i progetti realizzati nei dipartimenti francesi d'oltremare, nel Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme;b)la sovvenzione concessa dal Fondo è al massimo pari al: -20 %, e per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986 al 30 %, per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale e in tutte le regioni della Grecia, salvo in quella della Grande Atene, e del Portogallo; -20 % per i progetti realizzati nei dipartimenti francesi d'oltremare, nel Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme; -10 % nelle altre regioni e, per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986, al 20 % nelle altre regioni della Grecia, dell'Irlanda e dell'Italia.»; 4)all'articolo 16, paragrafo 3, ultimo comma, l'importo di 1 343 milioni di ECU è sostituito dall'importo di 1 642 milioni di ECU.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernante le associazioni di produttori e le relative unioni (1), è modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2086/81 (2), è modificato come segue: 1) l'articolo 2 è completato con l'aggiunta del seguente trattino:«- l'intero territorio portoghese»; 2)il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, è sostituito dal testo seguente:«1. Per quanto riguarda l'Italia, la Grecia e il Portogallo, il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti di cui esista una produzione in tale paesi:»; 3)il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo trattino, primo sottotrattino, è sostituito dal testo seguente:«-costituite da più di tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, per la Grecia e il Portogallo, alla data dell'adesione»; 4)all'articolo 19, la fine del secondo trattino è così completata:«nonché, per il Portogallo, entro il 31 marzo 1987».

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 458/80 è modificato come segue: 1) all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, la cifra di 240 600 ha è sostituita da quella di 274 600 ha, mentre la cifra di 45 800 ha è sostituita da quella di 53 000 ha; 2)all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunto:«Spagna 7 200 ha»; 3)all'articolo 9, paragrafo 2, l'importo di 188,9 milioni di ECU è sostituito dall'importo di 215,4 milioni di ECU.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN

(1) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.

(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 53.

(3) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.

(1) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 310 del 30. 10. 1981, pag. 3.