31985R3824

Regolamento (CEE) n. 3824/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, per estenderlo agli indipendenti, il regolamento (CEE) n. 2950/83 concernente l' applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1985 pag. 0025 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0071
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 5 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0071
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 5 pag. 0023


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3824/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica, per estenderlo agli indipendenti, il regolamento (CEE) n. 2950/83 concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 127,

vista la decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (1),

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è possibile contribuire alla realizzazione dell'obiettivo della Comunità di ridurre il numero di disoccupati, facilitando con provvidenze la creazione di posti di lavoro indipendente e la creazione di posti di lavoro dipendente;

considerando che occorre pertanto ampliare il campo d'applicazione dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2950/83 (3), al fine di includervi le provvidenze per la creazione di attività indipendenti, escluse le libere professioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2950/83 è sostituito dal testo seguente:

« c) il versamento, per un periodo massimo di dodici mesi per persona, di provvidenze per l'assunzione in posti di lavoro supplementari o per l'occupazione in progetti volti a creare posti di lavoro supplementari che rispondano ad esigenze di utilità collettiva, nonché di provvidenze per la creazione di attività indipendenti, escluse le libere professioni, a favore di giovani di età inferiore a 25 anni in cerca di lavoro e di disoccupati di lunga durata. I posti di lavoro in questione devono essere di natura stabile o essere tali da fare acquisire una formazione supplementare o un'esperienza con un contenuto professionale che consenta di accedere al mercato del lavoro e faciliti l'assunzione o l'attività indipendente in un'occupazione stabile; ».

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83, le domande di provvidenze per la creazione di attività indipendenti in applicazione dell'articolo 1, lettera c), del suddetto regolamento, nel testo modificato del presente regolamento, devono essere introdotte anteriormente al 1o febbraio 1986 per le azioni che devono essere realizzate nel corso del 1986.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

(1) GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38.

(2) GU n. C 237 del 18. 9. 1985, pag. 6.

(3) GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1.