31985R3816

Regolamento (CEE) n. 3816/85 della Commissione del 30 dicembre 1985 relativo agli adattamenti dei regolamenti (CEE) n. 2657/80 e (CEE) n. 19/82 nel settore delle carni ovine e caprine a seguito dell' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese

Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1985 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0057
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0057


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3816/85 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1985

relativo agli adattamenti dei regolamenti (CEE) n. 2657/80 e (CEE) n. 19/82 nel settore delle carni ovine e caprine a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che, a motivo dell'adesione della Spagna e del Portogallo, è necessario adattare il regolamento (CEE) n. 2657/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 889/85 (2), e il regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi (3);

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto possono essere adottate prima dell'adesione e prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 2657/80 sono modificati come segue:

1. Il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

« ALLEGATO I

Coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità

Belgio 0,1 %

Danimarca 0,1 %

Repubblica federale di Germania 1,5 %

Spagna 20,9 %

Gran Bretagna 28,0 %

Grecia 12,4 %

Francia 14,3 %

Irlanda 3,2 %

Italia 13,4 %

Lussemburgo -

Paesi Bassi 1,1 %

Portogallo 3,8 %

Irlanda del Nord 1,2 %

100,0 % ».

2. Nell'allegato II sono aggiunti i seguenti punti:

1.2 // « K. SPAGNA // // 1. Mercati rappresentativi // Coefficienti di ponderazione // Albacete // 12 % // Barcellona // 10 % // Madrid // 10 % // Medina del Campo // 14 % // Talavera de la Reina // 14 % // Valenza // 4 % // Zafra // 20 % // Saragozza // 16 % // 2. Categoria // Coefficiente di ponderazione // Corderos // 100 % // L. PORTOGALLO // // 1. Mercati rappresentativi // Coefficienti di ponderazione // Alentejo // 80 % // Beiro Interior // 20 % // 2. Categoria // Coefficiente di ponderazione // Borregos // 100 % ».

3. Nell'allegato III sono aggiunti i seguenti punti:

« K. SPAGNA

Corderos: Agnelli maschi o femmine da macello aventi un'età inferiore o uguale a dodici mesi ed un peso carcassa compreso tra 9 e 19 kg e carcasse provenienti da tali agnelli.

L. PORTOGALLO

Borregos: Agnelli maschi o femmine da macello aventi un'età inferiore o uguale a dodici mesi ed un peso carcassa compreso tra 9 e 19 kg e carcasse provenienti da tali agnelli ».

Articolo 2

Nell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 19/82 sono aggiunti i seguenti trattini:

« - Exacción « limitada a 10 % ad valorem (aplicación del Reglamento (CEE) no 19/82) »

« - Direito nivelador limitado a 10 % ad valorem (aplicação do Regulamento (CEE) n 19/82) ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 15.

(3) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.