Regolamento (CEE) n. 3816/85 della Commissione del 30 dicembre 1985 relativo agli adattamenti dei regolamenti (CEE) n. 2657/80 e (CEE) n. 19/82 nel settore delle carni ovine e caprine a seguito dell' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1985 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0057
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0057
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3816/85 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 1985 relativo agli adattamenti dei regolamenti (CEE) n. 2657/80 e (CEE) n. 19/82 nel settore delle carni ovine e caprine a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, considerando che, a motivo dell'adesione della Spagna e del Portogallo, è necessario adattare il regolamento (CEE) n. 2657/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 889/85 (2), e il regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi (3); considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto possono essere adottate prima dell'adesione e prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati del regolamento (CEE) n. 2657/80 sono modificati come segue: 1. Il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo: « ALLEGATO I Coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità Belgio 0,1 % Danimarca 0,1 % Repubblica federale di Germania 1,5 % Spagna 20,9 % Gran Bretagna 28,0 % Grecia 12,4 % Francia 14,3 % Irlanda 3,2 % Italia 13,4 % Lussemburgo - Paesi Bassi 1,1 % Portogallo 3,8 % Irlanda del Nord 1,2 % 100,0 % ». 2. Nell'allegato II sono aggiunti i seguenti punti: 1.2 // « K. SPAGNA // // 1. Mercati rappresentativi // Coefficienti di ponderazione // Albacete // 12 % // Barcellona // 10 % // Madrid // 10 % // Medina del Campo // 14 % // Talavera de la Reina // 14 % // Valenza // 4 % // Zafra // 20 % // Saragozza // 16 % // 2. Categoria // Coefficiente di ponderazione // Corderos // 100 % // L. PORTOGALLO // // 1. Mercati rappresentativi // Coefficienti di ponderazione // Alentejo // 80 % // Beiro Interior // 20 % // 2. Categoria // Coefficiente di ponderazione // Borregos // 100 % ». 3. Nell'allegato III sono aggiunti i seguenti punti: « K. SPAGNA Corderos: Agnelli maschi o femmine da macello aventi un'età inferiore o uguale a dodici mesi ed un peso carcassa compreso tra 9 e 19 kg e carcasse provenienti da tali agnelli. L. PORTOGALLO Borregos: Agnelli maschi o femmine da macello aventi un'età inferiore o uguale a dodici mesi ed un peso carcassa compreso tra 9 e 19 kg e carcasse provenienti da tali agnelli ». Articolo 2 Nell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 19/82 sono aggiunti i seguenti trattini: « - Exacción « limitada a 10 % ad valorem (aplicación del Reglamento (CEE) no 19/82) » « - Direito nivelador limitado a 10 % ad valorem (aplicação do Regulamento (CEE) n 19/82) ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 15. (3) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.