Regolamento (CEE) n. 3814/85 della Commissione del 27 dicembre 1985 relativo all' adattamento, a seguito dell' adesione della Spagna e del Portogallo, del regolamento (CEE) n. 3540/85 nel settore dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci
Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1985 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0054
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0052
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0054
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0052
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3814/85 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 1985 relativo all'adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, del regolamento (CEE) n. 3540/85 nel settore dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, considerando che, a motivo dell'adesione della Spagna e del Portogallo, occorre procedere, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, a taluni adattamenti del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette ed i lupini dolci (1); considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato d'adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto; che tali misure entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3540/85 è modificato come segue: 1. Nell'articolo 7, paragrafo 4, terzo comma sono aggiunti i seguenti termini: « ESP per la Spagna e P per il Portogallo ». 2. Nell'articolo 31, paragrafo 3, sono aggiunte le seguenti diciture: - nel secondo comma: « Productos importados », « Produtos importados »; - nell'ultimo comma: « Destinado a estar bajo el control previsto en el Reglamento (CEE) no 3540/85 » « Destinado a ser colocado sob o controlo previsto no Regulamento (CEE) n 3540/85 ». 3. Il testo dell'allegato V del regolamento è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.