31985R3814

Regolamento (CEE) n. 3814/85 della Commissione del 27 dicembre 1985 relativo all' adattamento, a seguito dell' adesione della Spagna e del Portogallo, del regolamento (CEE) n. 3540/85 nel settore dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci

Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1985 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0054
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0052
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0054
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0052


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3814/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1985

relativo all'adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, del regolamento (CEE) n. 3540/85 nel settore dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che, a motivo dell'adesione della Spagna e del Portogallo, occorre procedere, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, a taluni adattamenti del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette ed i lupini dolci (1);

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato d'adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto; che tali misure entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3540/85 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 7, paragrafo 4, terzo comma sono aggiunti i seguenti termini:

« ESP per la Spagna e P per il Portogallo ».

2. Nell'articolo 31, paragrafo 3, sono aggiunte le seguenti diciture:

- nel secondo comma:

« Productos importados »,

« Produtos importados »;

- nell'ultimo comma:

« Destinado a estar bajo el control previsto en el Reglamento (CEE) no 3540/85 »

« Destinado a ser colocado sob o controlo previsto no Regulamento (CEE) n 3540/85 ».

3. Il testo dell'allegato V del regolamento è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.