31985R3761

Regolamento (CEE) n. 3761/85 della Commissione del 27 dicembre 1985 relativo all' adattamento, in seguito all' adesione della Spagna e del Portogallo, del regolamento (CEE) n. 2329/85 relativo ai semi di soia

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 31/12/1985 pag. 0066 - 0066
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0217
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0217


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3761/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1985

relativo all'adattamento, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, del regolamento (CEE) n. 2329/85 relativo ai semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che, a motivo dell'adesione della Spagna e del Portogallo, occorre procedere, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, a taluni adattamenti del regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione, del 12 agosto 1985, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3463/85 (2);

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato d'adesione, le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articol 396 dell'atto; che tali misure entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2329/85 sono aggiunte le seguenti diciture:

1) nel paragrafo 1, lettera b):

« Mercancía para poner a disposición de un transformador - artículo 14, parágrafo 1, del reglamento (CEE) no 2329/85 ».

« Mercadoria a pôr à disposição de um transformador - artigo 14, parágrafo 1 do regulamento (CEE) n 2329/85 ».

2) Nel paragrafo 2, lettera b):

« Destinado a ser transformado para producción de aceite o con vista a otras utilizaciones en la alimentación humana o animal, conforme a las disposiciones del artículo 3 punto a) del reglamento (CEE) no 2194/85 ».

« Destinado a ser transformado para produção de óleo, ou com vista a outras utilizações na alimentação humana ou animal, conforme previsto no artigo 3 ponto a) do regulamento (CEE) n 2194/85 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 218 del 12. 8. 1985, pag. 16.

(2) GU n. L 333 del 10. 12. 1985, pag. 27.