31985R3643

Regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio del 19 dicembre 1985 relativo al regime d' importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 24/12/1985 pag. 0002 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0185
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0015
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0185


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3643/85 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1985

relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1312/85 (4), ha stabilito un regime di scambi con i paesi terzi per questo settore; che tale regime prevede, in particolare, la riscossione di un prelievo all'importazione;

considerando che la Comunità ha concluso accordi di autolimitazione con la maggior parte dei paesi terzi esportatori di prodotti del settore delle carni ovine e caprine;

considerando che, in attesa della conclusione di accordi con gli altri paesi terzi tradizionalmente esportatori nella Comunità, è opportuno limitare la riscossione del prelievo e il rilascio dei titoli d'importazione per alcuni prodotti provenienti da tali paesi;

considerando che è opportuno consentire le importazioni negli stati membri, tenendo conto delle tradizionali correnti commerciali;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti appresso elencati, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione è pari al massimo al 10 % ad valorem, nei limiti dei quantitativi annui espressi in tonnellate di equivalente carcassa per paese terzo e per categoria:

1.2.3,5 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Paesi terzi e quantitativi // // 1.2.3.4.5 // // // Cile // Spagna (a) // Altri paesi terzi (b) // // // // // // 01.04 // Animali vivi delle specie ovina e caprina: // // // // // B. altri (c) // 0 // 0 // 100 // 02.01 // Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: // // // // // A. Carni: // // // // // IV. delle specie ovina e caprina: // // // // // a) fresche o refrigerate // 0 // 100 // 100 // // b) congelate // 1 490 // 0 // 200 (d) // // // // //

(a) Fino al 28 febbraio 1986.

(b) Escluse l'Argentina, l'Australia, l'Austria, la Bulgaria, l'Ungheria, l'Islanda, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia, l'Uruguay e la Iugoslavia.

(c) Per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo) / massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è 0,47.

(d) Di cui 100 tonnellate riservate alla Groenlandia.

2. Gli stati membri possono essere autorizzati a rilasciare i titoli d'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1 nei limiti corrispondenti alle loro tradizionali importazioni dai paesi terzi in questione.

Articolo 2

Per i prodotti e per i paesi di cui all'articolo 1, il rilascio dei titoli d'importazione previsto all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha luogo nei limiti dei quantitativi annui di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986 fino alla data di applicazione di accordi di autolimitazione con i paesi terzi interessati e fintantoché restano in vigore gli accordi di autolimitazione già conclusi dalla Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

(1) GU n. C 257 del 9. 10. 1985, pag. 7.

(2) Parere reso il 13 dicembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.)

(3) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22.

(5) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(6) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.