31985R3635

Regolamento (CEE) n. 3635/85 del Consiglio del 17 dicembre 1985 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2617/80 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione nel settore della costruzione navale

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 27/12/1985 pag. 0008 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 14 tomo 2 pag. 0014
edizione speciale portoghese: capitolo 14 tomo 2 pag. 0014


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3635/85 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2617/80 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione nel settore della costruzione navale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3634/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, che istituisce nel 1985, azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale e che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/84 (1), in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che l'articolo 48 del regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (5), stabilisce che, con riserva dell'applicazione dell'articolo 45 del medesimo, il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio (6), ivi compreso il titolo III relativo alle azioni comunitarie specifiche, è abrogato; che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3634/85 il Consiglio può ancora, fino al 31 dicembre 1985, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/75, istituire azioni comunitarie specifiche sulla base di proposte presentate dalla Commissione prima del 31 dicembre 1984;

considerando che il suddetto articolo 13 prevede una partecipazione del Fondo al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale connesse in particolare con le politiche della Comunità e con i provvedimenti da essa adottati, per consentire di tener conto in modo più appropriato della dimensione regionale di dette azioni o di attenuare le loro conseguenze sul piano regionale;

considerando che, a norma di detto articolo, il Consiglio ha adottato, il 7 ottobre 1980, una prima serie di regolamenti che istituiscono azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale, in particolare il regolamento (CEE) n. 2617/80 (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 217/84 (8), il quale ha istituito un'azione, in appresso denominata « azione specifica »;

considerando che, in applicazione di tale regolamento, in particolare dell'articolo 3, la Commissione ha approvato programmi speciali relativi a determinate zone, una delle quali si trova nella Repubblica federale di Germania, e nel contempo ha deciso di destinare stanziamenti a favore di tali programmi;

considerando che l'aggravarsi dei problemi della costruzione navale impone l'estensione dell'azione specifica a talune zone della Francia e dell'Italia nonché a nuove zone della Repubblica federale di Germania, caratterizzate da una notevole dipendenza dal settore della costruzione navale e da una grave contrazione, negli ultimi anni, dell'occupazione in tale settore; che tale evoluzione sarà probabilmente causa di un ulteriore aggravio della situazione socioeconomica, già precaria in queste regioni;

considerando che gli stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione i dati relativi ai problemi regionali che possono costituire oggetto di un'azione specifica;

considerando che l'attuazione dell'azione specifica così estesa richiede mezzi finanziari supplementari;

considerando che è necessario che la Repubblica federale di Germania presenti alla Commissione un programma speciale adattato e che la Repubblica francese e la Repubblica italiana presentino alla Commissione un programma speciale conforme al regolamento (CEE) n. 2617/80,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2617/80 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

1. L'azione specifica riguarda le zone che rispondono, in linea di massima, ai criteri seguenti:

a) numero minimo di posti di lavoro nel settore della costruzione navale;

b) elevato grado di dipendenza dell'occupazione industriale dall'occupazione nel settore della costruzione navale;

c) rilevanti perdite di posti di lavoro nel settore della costruzione navale negli ultimi anni;

d) situazione socioeconomica della regione in cui si trova la zona interessata, valutata in relazione al prodotto interno lordo pro capite e alla disoccupazione strutturale;

e) ammissibilità della zona in questione ad un regime nazionale di aiuti a finalità regionale.

2. Le zone rispondenti ai criteri enumerati al paragrafo 1 sono le seguenti:

a) nel Regno Unito: la regione di Strathclyde; le contee di Cleveland, Tyne & Wear e Merseyside, nonché la zona urbana di Belfast;

b) nella Repubblica federale di Germania: le "Arbeitsmarktregionen" di Lubecca-Ostholstein e Brema-Bremerhaven;

c) in Francia: le zone che beneficiano di un regime nazionale di aiuti a finalità regionale nei dipartimenti della Loire Atlantique e del Var, incluso il "cantone" di La Ciotat nel dipartimento della Bouches-du-Rhône;

d) in Italia: le province di Gorizia, Trieste e Palermo, nonché la provincia di Genova, ad eccezione della zona non aiutata, contigua alla provincia di Piacenza ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2617/80 è completato dal testo del paragrafo 9 seguente:

« 9. Gli stati membri prendono le misure necessarie per sensibilizzare i potenziali beneficiari e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma speciale e per informare l'opinione pubblica, con i mezzi più appropriati, in merito al ruolo svolto dalla Comunità ».

Articolo 3

1. La Repubblica federale di Germania adatta il programma speciale previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2617/80 in conformità delle modifiche introdotte all'articolo 1 del presente regolamento.

2. Il programma speciale adattato è approvato dalla Commissione in conformità dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2617/80.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2617/80, l'importo dell'intervento del Fondo a beneficio del programma speciale adattato non può superare l'importo stabilito dalla Commissione al momento dell'approvazione.

Articolo 4

La durata dei programmi speciali che saranno presentati dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana è di cinque anni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento. La durata del programma speciale adattato di cui all'articolo 3 è prolungata sino alla medesima scadenza.

Articolo 5

Possono essere prese in considerazione le spese risultanti dal programma speciale adattato e dai programmi speciali che saranno presentati dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

(1) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. C 70 del 18. 3. 1985, pag. 1.

GU n. C 258 del 10. 10. 1985, pag. 7.

(3) GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 135.

(4) Parere reso il 25/26 settembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

(6) GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

(7) GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 16.

(8) GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 15.