31985R3582

Regolamento (CEE) n. 3582/85 del Consiglio del 17 dicembre 1985 relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune (1986)

Gazzetta ufficiale n. L 343 del 20/12/1985 pag. 0007 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 15 pag. 0136
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 15 pag. 0136


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3582/85 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1985

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume è fissato a 2 250 t: che è perciò opportuno aprire per il 1986 tale contingente;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni del prodotto considerato in ciascuno degli stati membri, fino all'esaurimento del volume del contingente; che, a tal fine, è opportuno predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1986 è aperto un contingente tariffario comunitario di carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune.

Il volume totale di detto contingente ammonta a 2 250 t.

2. Nel quadro di questo contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:

a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto:

b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente di verificare gli elementi di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

(1) GU n. C 277 del 17. 10. 1984, pag. 7.

(2) Parere reso il 13 dicembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.