Regolamento (CEE) n. 3542/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i naselli atlantici (Merluccius bilinearis) della sottovoce ex 03.01 B I t) della tariffa doganale comune (1986)
Gazzetta ufficiale n. L 338 del 17/12/1985 pag. 0002 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 15 pag. 0112
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 15 pag. 0112
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3542/85 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1985 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i naselli atlantici (Merluccius bilinearis) della sottovoce ex 03.01 B I t) della tariffa doganale comune (1986) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che, per i naselli atlantici (Merluccius bilinearis) della sottovoce ex 03.01 B I t) della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di un volume di 2 000 tonnellate al dazio dell'8 %; che è opportuno aprire, il 1o gennaio 1986, il contingente tariffario in questione e ripartirlo tra gli stati membri; considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni del tasso previsto per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato; considerando che, trattandosi di pesci non specificati nella nomenclatura statistica degli stati membri, i dati relativi alle importazioni eventualmente forniti da questi ultimi non potrebbero essere considerati come sufficientemente precisi e rappresentativi per servire da base alla ripartizione di cui trattasi; che i dati parziali disponibili e le previsioni fatte dagli stati membri permettono di valutare alle percentuali seguenti i relativi fabbisogni d'importazione dai paesi terzi durante il periodo contingentale considerato: Benelux 0,77 Danimarca 23,28 Germania 42,20 Grecia 0,01 Francia 14,81 Irlanda 0,38 Italia 0,69 Regno Unito 17,86 considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi pesci, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra gli stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 65,5 % del volume contingentale; considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli stati membri; considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno stato membro si rende disponibile una forte rimanenza della quota, tale stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri; considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986, è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 2 000 tonnellate per i naselli atlantici (Merluccius bilinearis) della sottovoce ex 03.01 B I t) della tariffa doganale comune. 2. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello dell'8 %. Articolo 2 1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti. 2. La prima parte, di 1 310 tonnellate, viene suddivisa fra gli stati membri; le quote che, salvo quanto disposto dall'articolo 5, sono valide dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986 ammontano a: 1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 10 // Danimarca // 305 // Germania // 552 // Grecia // 1 // Francia // 194 // Irlanda // 5 // Italia // 9 // Regno Unito // 234 3. La seconda parte, di 690 tonnellate, costituisce la riserva. Articolo 3 1. Se la quota iniziale di uno stato membro, quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta. 2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore. 3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo. Articolo 4 Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1986. Articolo 5 Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1986, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata. Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1o ottobre 1986, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva. Articolo 6 La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva. Essa informa inoltre gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo. Articolo 7 1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario. 2. Gli stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate. 3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3. Articolo 8 Su richiesta della Commissione, gli stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote. Articolo 9 Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. GOEBBELS