31985R3502

Regolamento (CEE) n. 3502/85 della Commissione del 12 dicembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1577/81 che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 13/12/1985 pag. 0009 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 15 pag. 0054
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 15 pag. 0054


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3502/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1577/81 che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1055/85 (2), in particolare l'articolo 16 bis, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1823/85 (4), ha istituito un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili; che l'applicazione in Grecia di tale sistema è stata rinviata al 1o gennaio 1986;

considerando che, per determinare i valori unitari, è necessario basare i calcoli su un dato comune di riferimento immediatamente disponibile e che, con l'applicazione delle procedure semplificate in Grecia, il metodo esistente non è più adeguato; che l'uso dell'ECU rappresenta una base idonea per conseguire tale obiettivo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1577/81 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Per la determinazione della media ponderata, ciascun prezzo unitario medio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è convertito in ECU sulla base degli ultimi tassi di cambio constatati dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prima della settimana in cui sono stabiliti i valori unitari. Gli stessi tassi di cambio si applicano per la conversione dei valori unitari così ottenuti nelle monete degli stati membri ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 112 del 25. 4. 1985, pag. 50.

(3) GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

(4) GU n. L 172 del 2. 7. 1985, pag. 9.