31985R3380

Regolamento (CEE) n. 3380/85 della Commissione del 28 novembre 1985 relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili (categoria 4) originari del Brasile

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 30/11/1985 pag. 0070 - 0071
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 23 pag. 0014
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 23 pag. 0014


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3380/85 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1985

relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili (categoria 4) originari del Brasile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili, originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1003/85 (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni in Italia di prodotti tessili della categoria 4 elencati in allegato, originari del Brasile, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del del regolamento (CEE) n. 3589/82, è stata notificata al Brasile, il 12 settembre 1985, una domanda di consultazioni;

considerando che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste le importazioni dei prodotti di detta categoria sono state soggette ad un limite quantitativo provvisorio per il periodo dal 12 settembre all'11 dicembre 1985 con regolamento (CEE) n. 2759/85 della Commissione (3);

considerando che in seguito alle consultazioni tenutesi il 12 novembre 1985 è stato convenuto che detti prodotti tessili debbano essere subordinati a limiti quantitativi per il periodo dal 12 settembre al 31 dicembre 1985 e per il 1986;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82;

considerando che i prodotti in questione, esportati dal Brasile verso l'Italia tra il 12 settembre 1985 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il periodo dal 12 settembre al 31 dicembre 1985;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Italia di prodotti originari del Brasile, della categoria riportata in allegato, è soggetta ad un limite quantitativo stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dal Brasile verso l'Italia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2759/85 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2759/85 dal Brasile verso l'Italia sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.

3. Tutti i quantitativi di prodotti spediti dal Brasile verso l'Italia a decorrere dal 12 settembre 1985 e immessi in libera pratica sono detratti dai limiti quantitativi stabiliti per il 1985. Tuttavia detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetta spediti dal Brasile verso l'Italia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2759/85.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2759/85 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.

(2) GU n. L 116 del 29. 4. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 260 del 2. 10. 1985, pag. 5.

ALLEGATO

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1985) // Designazione delle merci // Paesi terzi // Stati membri // Unità // Limite quantitativo // // // // // // // // // 4 // 60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd) // 60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89 // Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés) // Brasile // Italia // 1 000 pezzi // dal 12 settembre al 31 dicembre 1985: 500 1986: 3 800 // // // // // // // //