31985R3208

Regolamento (CEE) n. 3208/85 della Commissione del 15 novembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/83 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 16/11/1985 pag. 0010 - 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0150
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0150


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3208/85 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/83 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2167/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1716/85 (4), stabilisce le modalità per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole; che a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, l'aiuto è concesso al fornitore soltanto su presentazione di una ricevuta per i quantitativi effettivamente consegnati; che in taluni stati membri un'efficace attuazione del programma risulta difficilmente compatibile con l'istituzione della suddetta ricevuta; che è pertanto opportuno prevedere che il fornitore abbia una possibilità alternativa per giustificare la domanda di pagamento dell'aiuto;

considerando che dall'esperienza acquisita emerge l'opportunità di prevedere la possibilità di versare un acconto, previa costituzione di una cauzione, sulla base delle fatture dei quantitativi consegnati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2167/83 è modificato come segue:

1. All'articolo 6, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. In caso d'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma:

- il buono è rilasciato al fornitore soltanto su presentazione all'autorità competente di un documento redatto dal richiedente, quale definito all'articolo 7, paragrafo 1, e recante tutte le indicazioni di cui al precedente paragrafo 3, inclusa la designazione del fornitore per la durata di validità del buono e, se del caso, il numero del solo conto cui sarà addebitato il pagamento dei prodotti consegnati;

- fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, l'aiuto è concesso soltanto su presentazione di una ricevuta per i quantitativi effettivamente consegnati, redatta dal richiedente quale definito dall'articolo 7, paragrafo 1, o in base ad un rapporto di controllo delle autorità competenti effettuato prima del pagamento definitivo dell'aiuto, da cui risulti che le condizioni necessarie per il suddetto pagamento sono effettivamente soddisfatte o, se lo stato membro lo autorizza, su presentazione dell'estratto del conto del fornitore al quale sono accreditate, ad esclusione di qualsiasi altra operazione, le forniture dei quantitativi addebitati al conto di cui al primo trattino ».

2. All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. La domanda di aiuto deve essere inoltrata tramite un modulo-tipo, prescritto dall'autorità competente dello stato membro e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- i quantitativi ripartiti per categoria di prodotti;

- il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico, dell'unione di scuole, dell'associazione o dell'ente locale interessati, in caso di applicazione del paragrafo 1, secondo comma;

- il prezzo e l'importo dell'aiuto corrispondente.

La domanda può altresì comprendere il nome o l'indirizzo del fornitore o dei fornitori.

Gli importi devono essere giustificati da fatture, tenute a disposizione delle autorità di controllo. Tali fatture devono indicare separatamente i prezzi di ciascuno dei prodotti forniti che figurano nell'allegato e essere quietanzate o accompagnate dalla prova del pagamento ».

3. All'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

« In caso di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, l'autorità competente è autorizzata a versare l'acconto di cui al terzo comma su richiesta dell'interessato, senza esigere i documenti giustificativi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, in base ai quantitativi forniti.

In tal caso, il fornitore presenta all'autorità competente, entro un mese a decorrere dalla data del versamento dell'acconto, i documenti necessari per il pagamento definitivo dell'aiuto, a meno che l'autorità competente non elabori il rapporto di cui all'articolo 6, paragrafo 5, secondo trattino. Il pagamento di cui sopra viene effettuato entro 6 mesi a decorrere dalla data della presentazione della domanda ».

4. All'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunta la lettera c) seguente:

« c) il 1o ottobre di ogni anno, la soluzione presa in considerazione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 5, secondo trattino ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.

(3) GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 75.

(4) GU n. L 165 del 22. 6. 1985, pag. 6.