Regolamento (CEE) n. 3205/85 della Commissione del 15 novembre 1985 relativo alla vendita mediante gara di uve secche non trasformate destinate ad usi specifici
Gazzetta ufficiale n. L 303 del 16/11/1985 pag. 0006 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0146
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0146
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3205/85 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1985 relativo alla vendita mediante gara di uve secche non trasformate destinate ad usi specifici LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori (4), i prodotti destinati ad usi specifici ancora da determinare sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara; considerando che è opportuno che le uve secche non trasformate acquistate dagli organismi ammassatori, per le quali non siano stati trovati sbocchi sul mercato, vengano vendute per usi specifici; che le uve secche possono essere impiegate per la fabbricazione di alimenti per animali e che è quindi d'uopo venderle per essere destinate a tale utilizzazione; che, nel caso di specie, non è opportuno fissare i prezzi di vendita in anticipo; che occorre pertanto fare ricorso alla procedura di gara; considerando che, per garantire parità di trattamento agli operatori in tutti gli stati membri, occorre definire il prodotto finito; che è opportuno disporre la costituzione di una cauzione di trasformazione onde garantire che le uve secche non trasformate vengano utilizzate conformemente alla normativa applicabile; considerando che il regolamento (CEE) n. 626/85 stabilisce le norme da applicare nel caso in cui i prodotti siano venduti dagli organismi ammassatori; che è opportuno che l'offerta di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento citato sia corredata di una dichiarazione dell'acquirente attestante l'uso limitato che verrà fatto dei prodotti; considerando che, normalmente, le uve secche sono immagazzinate in sacchi e sono sottoposte a fumigazione prima di essere trasformate; che l'uso specifico cui le uve secche sono destinate può rendere la fumigazione superflua e il trasporto in sacchi inopportuno; che il concorrente dovrebbe quindi indicare nell'offerta in quale stato desidera prendere in consegna le uve secche; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le uve secche non trasformate acquistate dagli organismi ammassatori a norma del regolamento (CEE) n. 626/85 possono essere da questi vendute mediante gara e in conformità delle disposizioni del presente regolamento. 2. I prodotti venduti a norma del presente regolamento devono essere: - impiegati per la fabbricazione di prodotti della voce 23.07 della tariffa doganale comune, oppure - denaturati in modo da non poter più essere utilizzati a fini di alimentazione umana né incorporati in prodotti destinati all'alimentazione umana, incluso l'alcole. La fabbricazione o la denaturazione deve essere terminata entro e non oltre i quattro mesi successivi alla data della notifica di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 626/85. 3. Qualora venga accertato che i prodotti sono stati resi impropri al consumo umano e animale per desiderio dell'acquirente, i prodotti stessi si considerano aver soddisfatto alle condizioni di cui al paragrafo 2. 4. Una cauzione di trasformazione è costituita a garanzia del fatto che le uve secche non trasformate siano utilizzate o denaturate conformemente al paragrafo 2 nei termini fissati. Articolo 2 1. Durante il periodo di validità di una gara permanente, l'organismo ammassatore indice gare particolari. Ciascuna delle gara particolari riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 rimasti invenduti. 2. Il termine per la presentazione delle offerte per ogni gara particolare scade alle ore 13 del giorno 5 di ogni mese. Se il 5 è un giorno non lavorativo (sabato, domenica o giorno festivo), tale termine è prorogato alle ore 13 del primo giorno lavorativo successivo. Articolo 3 L'organismo ammassatore adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima della presentazione dell'offerta, campioni dei prodotti messi in vendita. Articolo 4 Un'offerta, per essere considerata valida, deve contenere le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 625/85 e a) essere accompagnata dall'impegno scritto del concorrente di provvedere alla trasformazione dei prodotti in modo da ottenere esclusivamente prodotti della voce 23.07 della tariffa doganale comune, ovvero di farli denaturare in modo da renderli inadatti a un'ulteriore utilizzazione a fini di alimentazione umana o all'incorporazione in prodotti destinati all'alimentazione umana, incluso l'alcole; b) precisare se - i prodotti saranno ritirati in sacchi o alla rinfusa; - è necessaria una fumigazione prima che i prodotti escano dal controllo dell'organismo ammassatore. Articolo 5 1. I prodotti destinati alla trasformazione in uno stato membro diverso da quello in cui sono immagazzinati sono spediti alla rinfusa e senza fumigazione, sempreché non sia diversamente indicato nell'offerta, in conformità del disposto dell'articolo 4. 2. Nei casi in cui il concorrente ha chiesto la fumigazione, i prodotti devono restare nei sacchi sino a che la fumigazione abbia avuto luogo. Se è stata chiesta la fumigazione o se i prodotti devono essere ritirati in sacchi in conformità dell'offerta, il concorrente provvede al pagamento dei sacchi o ne garantisce la restituzione all'organismo ammassatore, conformemente a quanto indicato nel bando di gara parziale redatto dall'organismo ammassatore. I diritti relativi alla fumigazione sono pagati in aggiunta al prezzo dei prodotti. Tali diritti sono fissati dalle autorità competenti dello stato membro in cui i prodotti sono immagazzinati. Articolo 6 Gli organismi ammassatori che procedono alla vendita in conformità del presente regolamento, nonché l'importo della cauzione di trasformazione sono determinati conformemente alla procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10. (3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25. (4) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.