31985R3155

Regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione dell' 11 novembre 1985 relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 21/11/1985 pag. 0022 - 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 3155/85 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1985 relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), in particolare l'arti- colo 12, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli, considerando che il regolamento (CEE) n. 1160/82 della Commissione, del 14 maggio 1982 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 469/85 (5), ha istituito la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari; che il Consiglio ha definito l'11 giugno 1985 un regime coerente delle disposizioni che disciplinano il settore agromonetario; che è opportuno codificare la regolamentazione applicabile in materia apportandovi alcune modifiche dettate dall'esperienza acquisita; considerando che la fissazione anticipata di qualsiasi importo, in particolare degli importi compensativi monetari, comporta il rischio di abusi a fini speculativi; che occorre pertanto procedere con cautela e prevedere tale possibilità soltanto per gli importi compensativi monetari applicabili negli scambi con i paesi terzi e per i prodotti per i quali esiste la possibilità di fissare in anticipo il prelievo o, secondo il caso, la restituzione; che la stessa giustificazione economica della fissazione anticipata, ossia la sicurezza che si intende fornire al commercio, induce a disporre che l'importo compensativo monetario possa essere fissato in anticipo soltanto se, per la stessa operazione, è stato fissato in anticipo il prelievo o la restituzione; considerando che è pertanto logico che il periodo di validità di un importo compensativo fissato in anticipo sia identico a quello della restituzione o del prelievo al quale l'importo è connesso; considerando che la diversa evoluzione degli importi compensativi monetari nei vari stati membri può indurre alla speculazione; che è quindi inevitabile che la validità di un titolo per il quale è stata chiesta la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario sia limitata al territorio dello stato membro nel quale l'interessato indica di voler effettuare l'operazione al momento del deposito della domanda di fissazione anticipata; considerando che, negli scambi con i paesi terzi, l'importo compensativo monetario si compone di due elementi, ossia l'importo in moneta nazionale fissato per lo stato membro e per il prodotto in causa, nonché il coefficiente monetario applicato al prelievo o alla restituzione; considerando che, durante il periodo di validità del titolo implicante fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, possono verificarsi variazioni di prezzo in moneta nazionale in seguito all'adeguamento del tasso di conversione agricolo o della modifica del livello del prezzo comunitario espresso in ECU; che occorre prevedere la possibilità di tener conto di tale eventualità mediante adeguamento degli importi fissati in anticipo; considerando che la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari può provocare rischi di speculazione in caso di forti oscillazioni dei tassi di cambio; che occorre quindi prevedere la possibilità di sospendere la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, se del caso, mediante una procedura rapida; considerando che i titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo o della restituzione richiesti durante un periodo in cui la fissazione anticipata degli importi compensativi è sospesa, non possono dar luogo alla fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario; considerando che a determinate condizioni è giustificato sul piano economico autorizzare le parti interessate a procedere alla fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, se viene ripristinata la possibilità della fissazione anticipata; considerando che in taluni casi il rilascio di titoli d'importazione e di esportazione è subordinato ad un determinato periodo di validità; che tale periodo non è stato istituito per tener conto delle variazioni monetarie; che è pertanto opportuno escludere dagli effetti della sospensione della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari le domande di titoli presentate prima della sospensione suddetta; considerando che le difficoltà che giustificano la sospensione della fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario non dovrebbero generalmente essere tali da indurre ad estendere la sospensione ai prelievi o alle restituzioni stabiliti in base a procedura di gara; che è opportuno prevedere che, salvo disposizioni particolari, la possibilità di fissare in anticipo l'importo compensativo monetario applicabile l'ultimo giorno del periodo di presentazione delle offerte conserva la sua validità durante il periodo di sospensione; che l'interessato dovrebbe, in tutti i casi, avvalersi di tale possibilità al momento della presentazione dell'offerta; considerando che esistono problemi tecnici derivanti dal calcolo dell'importo compensativo monetario applicabile a talune merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1); che tali importi sono infatti calcolati in funzione di quantitativi di prodotti agricoli di base fissati forfettariamente ai fini del calcolo dell'onere all'importazione; che, in caso di fissazione anticipata degli importi in causa, occorre stabilire una relazione con le restituzioni di cui beneficiano i prodotti agricoli di base esportati sotto forma delle merci di cui trattasi; che questi problemi possono essere risolti con un sistema forfettario basato in particolare sulla condizione che la totalità di uno dei prodotti di base sia coperta da un titolo di fissazione anticipata della restituzione; considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1160/82 nonché del regolamento (CEE) n. 1516/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, relativo agli adeguamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 651/78 (2), sono sostituite dalle disposizioni del presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Negli scambi con i paesi terzi, gli importi compensativi monetari sono fissati in anticipo secondo le modalità e condizioni previste dal presente regolamento. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per importo compensativo monetario il complesso degli elementi seguenti:a) l'importo risultante, per i prodotti in causa, dall'applicazione dell'allegato I dei regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari;b)- il coefficiente indicato nell'allegato II dei regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari, -il tasso di conversione agricolo applicabile per la conversione in moneta nazionale degli importi fissati in ECU. Per taluni prodotti trasformati, questi ultimi due elementi sono, se del caso, differenziati a seconda dei prodotti di base agricoli per i quali la restituzione è fissata in anticipo.3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le consegne di cui all'articolo 5 e all'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (3) sono considerate come scambi con i paesi terzi. 4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il Belgio e il Lussemburgo (UEBL) sono considerati come un unico stato membro.

Articolo 2

1. L'importo compensativo monetario è fissato in anticipo su domanda degli interessati.L'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo soltanto se il prelievo all'importazione o all' esportazione ovvero la restituzione all'esportazione sono fissati in anticipo per il titolo in causa.Per i prodotti della sottovoce 04.02 B della tariffa doganale comune, l'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo soltanto se la restituzione all' esportazione è fissata in anticipo per tutti gli elementi del prodotto stesso. 2. I prelievi o le restituzioni fissati mediante gara sono da considerarsi fissati in anticipo. 3. Se l'importo compensativo monetario è fissato in anticipo, il titolo è valido in un solo stato membro che deve essere designato dal richiedente del titolo al momento della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.

Articolo 3

1. La domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione.In caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario può essere accettata soltanto se l'interessato, al momento in cui ha presentato la propria offerta, ha dichiarato per iscritto che è sua intenzione, qualora l'offerta stessa sia interamente o parzialmente accolta, chiedere la fissazione anticipata anche dell'importo compensativo monetario. In tal caso, l'obbligo di presentare domanda di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione in seguito all'accoglimento dell'offerta implica l'obbligo di richiedere al tempo stesso la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario. 2. In tutti i casi:a) la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare, nella casella 12, una delle diciture seguenti: - «Forudfastsaettelse af det monetaere udligningsbeloeb», -«Vorausfestsetzung des Waehrungsausgleichsbetrags» -«Ðñïêáèïñéóìueò ôïõ íïìéóìáôéêïý aaîéóùôéêïý ðïóïý», -«Advance fixing of the monetary compensatory amount», -«Fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire», -«Fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario», -«Vaststelling vooraf van het monetaire compenserende bedrag»;b)la casella 20 a) del titolo d'importazione o di fissazione anticipata o, secondo il caso, la casella 18 a) del titolo di esportazione o di fissazione anticipata devono recare le diciture seguenti; -«Monetaert udligningsbeloeb forudfastsat den . . . (dato for forudfastsaettelsen) justeres i paakommende tilfaelde;Licens gyldig i . . . (der medlemsstat, der er angivet af ansoegeren», -«Am . . . (Vorausfestsetzungsdatum) im voraus festgesetzter Waehrungsausgleichsbetrag; muss gegebenenfalls angepasst werden;Lizenz gilt in . . . (vom Antragssteller angegebener Mitgliedstaat)» -«Íïìéóìáôéêue aaîéóùôéêue ðïóue ðñïêáèïñéóèÝí ôçí . . . (çìaañïìçíssá ðñïêáèïñéóìïý aaíaeaa÷ïìÝíùò ðñïóáñìïóôÝá).Ðéóôïðïéçôéêue éó÷ýïí óôï . . . (õñUEôïò ìÝëïò õðïaeaaéêíõueìaaíï áðue ôï áéôïýíôá)», -«Monetary compensatory amount fixed in advance on . . . (date of advance fixing), to be adjusted as appropriate;certificate valid in . . . (Member State designated by the applicant)», -«Montant compensatoire monétaire fixé à l'avance le . . . (date de préfixation), à ajuster éventuellement;certificat valable en . . . (État membre désigné par le demandeur)», -«Importo compensativo monetario fissato in anticipo il . . . (data della fissazione anticipata), da modificarsi se del caso;Titolo valido in . . . (stato membro designato dal richiedente)», -«Monetair compenserend bedrag vooraf vastgesteld op . . . (datum van de vaststelling vooraf), eventueel aan te passen;Certificaat geldig in . . . (door de aanvrager aangegeven Lid-Staat)» 3. Per i titoli utilizzati nel loro territorio, gli organismi competenti degli stati membri possono inoltre fornire, in via indicativa, nella casella 20 a) del titolo di importazione o di fissazione anticipata o, secondo il caso, nella casella 18 a) del titolo di esportazione o di fissazione anticipata, ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo dell'importo compensativo monetario.

Articolo 4

1. Se il titolo di fissazione anticipata della restituzione riguarda un prodotto di base esportato sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80 e comporta la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, quest'ultima concerne l'importo compensativo monetario applicabile a tali merci.Tuttavia, in questo caso il tasso di conversione agricolo e il coefficiente monetario che vengono pure fissati in anticipo sono quelli applicabili ai prodotti di base incorporati nella merce in causa. 2. La merce può beneficiare della fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario soltanto se, per almeno uno dei prodotti di base, la totalità del quantitativo che può beneficiare della restituzione all'esportazione è coperta da uno o più titoli di cui al paragrafo 1.Ai fini dell'applicazione del primo comma, sono presi in considerazione soltanto i prodotti di base il cui peso è uguale o superiore al 10 % del peso della merce. 3. Qualora all'atto dell'espletamento delle formalità doganali vengano presentati più titoli di cui al paragrafo 1, ai fini della data da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo compensativo monetario si tiene conto soltanto del titolo di data meno recente.Ai fini dell'applicazione del primo comma, sono presi in considerazione soltanto i titoli concernenti il prodotto o i prodotti di base il cui quantitativo risulta totalmente coperto dai titoli stessi. 4. Qualora siano presentati per un'esportazione di merci uno o più titoli di cui al paragrafo 1 e la merce non possa beneficiare dell'importo compensativo monetario fissato in anticipo perché non sussistono i presupposti di cui al paragrafo 2, il titolo o i titoli in causa non sono accettati dalle autorità competenti.

Articolo 5

1. Alle operazioni realizzate durante il periodo di validità del titolo si applica l'importo compensativo monetario valido il giorno in cui è stata presentata la domanda di fissazione anticipata di tale importo. 2. Tuttavia, qualora il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo mediante gara, l'importo compensativo monetario applicabile è quello valido l'ultimo giorno del periodo di presentazione delle offerte. Ai fini dell'applicazione degli adeguamenti di cui all'articolo 6, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è considerata presentata l'ultimo giorno del periodo previsto per la presentazione delle offerte.

Articolo 6

1. Gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se entra in vigore un nuovo tasso di conversione agricolo che è stato fissato in anticipo da una notifica pubblica prima che sia presentata la domanda di fissazione anticipata.È considerata come notifica pubblica la pubblicazione di un comunicato stampa dell'organismo competente per la relativa modifica del tasso di conversione agricolo. La data della pubblicazione di tale comunicato viene pubblicata dalla Commissione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Una data diversa da quella del comunicato stampa può essere stabilita secondo le modalità previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1677/75. 2. Gli adeguamenti di cui al paragrafo 1 sono operati in funzione del tasso di conversione agricolo- applicabile all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, e-che è stato oggetto di una notifica pubblica prima della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario. 3. Gli importi degli adeguamenti previsti ai paragrafi 1 e 2 sono stabiliti secondo la stessa procedura con la quale sono fissati gli importi compensativi monetari. 4. Per quanto riguarda le merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati in conformità delle norme relative all'adeguamento dell'importo compensativo monetario applicabile al prodotto di base cui si riferisce il titolo di prefissazione preso in considerazione ai fini della data della fissazione anticipata. 5. Se, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, in un titolo è indicato un tasso in moneta nazionale e tale tasso deve essere adeguato, i servizi competenti degli stati membri adottano le misure amministrative che ritengono necessarie per procedere all'adeguamento. A tal fine, essi possono prevedere diciture supplementari nei titoli.

Articolo 7

1. Per i prodotti dei settori dei cereali, dello zucchero o del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se, in seguito a una modifica del livello dei prezzi espressi in ECU, interviene una variazione dei prelievi o, secondo il caso, delle restituzioni fissati in anticipo. 2. Ai sensi del presente regolamento, l'applicazione delle maggiorazioni mensili nel settore dei cereali non è da considerarsi un adeguamento dei prelievi e delle restituzione fissati in anticipo. 3. Per quanto riguarda le merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, non viene effettuato alcun adeguamento. 4. Le modalità di adeguamento e gli adeguamenti sono determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Articolo 8

1. L'adeguamento da effettuare in virtù dell'articolo 7 è operato tenendo conto del nuovo prezzo comune e del tasso di conversione agricolo validi al momento in cui il nuovo prezzo comune è fissato. 2. L'adeguamento di cui all'articolo 6 è modificato in caso di adeguamento a norma dell'articolo 7.

Articolo 9

1. Gli adeguamenti ai sensi degli articoli 6 e 7 sono effettuati di norma mediante applicazione di uno o più coefficienti all'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a). 2. Se si procede a detti adeguamenti, gli elementi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), fissati anticipatamente sono sostituiti dal coefficiente che figura all'allegato II dei regolamenti che fissano l'importo compensativo monetario e il tasso di conversione agricolo valido il giorno dell'adeguamento delle formalità doganali di importazione o di esportazione.

Articolo 10

1. Allorquando gli importi compensativi monetari non sono fissati per uno o più prodotti in uno stato membro, mentre tali importi sono applicati allo stesso o agli stessi prodotti in un altro stato membro, l'importo compensativo monetario in detto stato membro è considerato pari a 0 e il coefficiente monetario pari a 1. 2. Allorquando gli importi compensativi monetari non sono fissati per una o più merci comprese nel regolamento (CEE) n. 3033/80, l'importo compensativo monetario è considerato pari a 0 e il coefficiente monetario pari a 1. 3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, può essere chiesta la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario alle condizioni previste nel presente regolamento.

Articolo 11

1. Se dall'esame della situazione monetaria o del mercato emerge che l'attuazione delle norme concernenti la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari provoca o rischia di provocare difficoltà, l'applicazione di dette norme per il prodotto o i prodotti in causa può essere sospesa. 2. In caso di estrema urgenza la Commissione, previo esame della situazione in base a tutti gli elementi informativi di cui dispone, può decidere di sospendere la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari per un massimo di tre giorni lavorativi. 3. La fissazione anticipata degli importi compensativi monetari non è sospesa quando la fissazione di un prelievo o di una restituzione ha luogo mediante gara, a meno che il regolamento recante sospensione precisi che nella fattispecie le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili. 4. Durante il periodo di sospensione della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari non è accolta alcuna domanda di fissazione anticipata di detti importi. 5. Una domanda di rilascio di un certificato che è accompagnata da una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario che è in esame al momento della sospensione della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, non è soggetta alla misura di sospensione. 6. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano le domande di titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo o della restituzione.

Articolo 12

1. Se è impossibile fissare anticipatamente l'importo compensativo monetario in seguito all'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario per uno stato membro cui si applica la sospensione può essere presentata entro sette giorni a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.La domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario si applica al quantitativo totale disponibile indicato nel titolo e in tutti gli estratti di titolo eventualmente rilasciati. Essa è presentata allo stesso organismo cui è stata presentata la domanda di titolo originale. Unitamente alla domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, l'interessato presenta al suddetto organismo il titolo originale e i relativi estratti. L'organismo in causa conserva detti documenti e procede al rilascio di un titolo sostitutivo e di uno o più estratti sostitutivi, secondo il caso.Le disposizioni dell'articolo 12, dell'articolo 13, paragrafo 1, della Commissione (1), dell'articolo 14 e dell'arti- colo 15 del regolamento (CEE) n. 3183/80 si applicano alla domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario. 2. Il titolo o l'estratto sostitutivo comportante fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è rilasciato per un quantitativo di prodotti che, aumentato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile indicato nel documento sostituito.Il titolo o l'estratto sostitutivo contiene le eventuali indicazioni e diciture che figurano nel documento sostituito. Esso contiene inoltre le diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nonché un riferimento al numero del documento originale. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, si applicano ai titoli o agli estratti sostitutivi. 3. L'importo compensativo monetario applicabile il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario si applica alle operazioni effettuate nel restante periodo di validità del titolo.

Articolo 13

1. I regolamenti (CEE) n. 1516/78 e (CEE) n. 1160/82 sono abrogati. 2. In tutti gli atti comunitari i riferimenti al regolamento (CEE) n. 1160/82 e agli articoli dello stesso sono da intendersi riferiti al presente regolamento e agli articoli corrispondenti.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titoli che sono chiesti a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

(4) GU n. L 134 del 15. 5. 1982, pag. 22.

(5) GU n. L 58 del 26. 2. 1985, pag. 5.

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 178 dell'1. 7. 1978, pag. 63.

(3) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

(1) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.