31985R3154

Regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione dell' 11 novembre 1985 recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 21/11/1985 pag. 0009 - 0021
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0238
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0238


REGOLAMENTO (CEE) N. 3154/85 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1985 recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), in particolare l'arti- colo 12, considerando che le modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1371/81 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1603/84 (3); che il Consiglio ha definito l'11 giugno 1985 un regime coerente delle disposizioni che disciplinano il settore agromonetario; che è quindi opportuno adeguare in conformità le modalità d'applicazione apportandovi alcune precisazioni dettate dall'esperienza acquisita; considerando che l'importo compensativo monetario applicabile ai prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (4), viene calcolato sui quantitativi indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, relativo alla fissazione dei quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 (5), salvo disposizione contraria del regolamento che fissa gli importi compensativi monetari; che occorre tener conto di ciò nell'applicare gli importi compensativi monetari per i prodotti in questione ottenuti in base a regimi di perfezionamento attivo; considerando che i prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 sono i cereali, taluni prodotti lattiero-caseari e lo zucchero; che i prodotti di base effettivamente impiegati possono essere le merci ottenute dalla lavorazione dei prodotti sopra citati, oppurre i prodotti contemplati dai seguenti regolamenti del Consiglio:- (CEE) n. 804/68, del 27 giugno 1968, relativo all'or ganizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (7);-(CEE) n. 1785/81, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 (9);-(CEE) n. 2727/75, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (11); considerando che gli importi compensativi monetari da concedere all'esportazione hanno un effetto equivalente alle restituzioni all'esportazione; che alcune disposizioni del presente regolamento devono conformarsi a quelle del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/85 (13); considerando che il regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli (14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/81 (15), istituisce procedure particolari che devono essere rispettate; che il presente regolamento lascia impregiudicate le norme del regolamento (CEE) n. 798/80; considerando che, in caso di ricorso alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85, è necessario prevedere norme comuni in materia di applicazione ovvero di rinuncia all'applicazione di dette disposizioni; considerando che gli importi compensativi monetari hanno effetti tecnici equivalenti ai dazi all'importazione o all'esportazione; che, in tali casi, le modalità di applicazione degli importi compensativi monetari devono es- sere per quanto possibile conformi alle norme che regolano le importazioni e le esportazioni; che dette norme sono contenute, in particolar modo, nei seguenti atti comunitari:- regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità (1);-regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1977, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/85 (3);-regolamento (CEE) n. 2102/77 del Consiglio, del 20 settembre 1977, che istituisce un modello comunitario di dichiarazione d'esportazione (4);-regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1672/82 (6);-regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (7) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/80 (8);-regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (9);-regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri stati membri (10);-direttiva 68/312/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti: 1. la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità, 2.la custodia temporanea di tali merci (11), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia; -direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (12), modificato da ultimo dalla direttiva 78/1032/CEE (13);-direttiva 71/235/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali e nelle zone franche (14), modificata dalla direttiva 76/634/CEE (15);-direttiva 74/651/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità (16);-direttiva 78/453/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione (17);-direttiva 79/623/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'obbligazione doganale (18);-direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci (19);-direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie (20); considerando che i prodotti di origine comunitaria o in libera pratica che sono importati in uno stato membro per essere trasformati non sono esenti dall'applicazione degli importi compensativi monetari; che occorre esprimerlo in modo esplicito nel testo; considerando che esiste nelle zone di frontiera un rischio di frode maggiore; che le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di concedere importi compensativi monetari a condizioni particolari per prevenire irregolarità; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari. 2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:a) per «prodotti»: i) i prodotti agricoli per i quali esiste un'organizzazione comune di mercato, e ii)le merci disciplinate dal regolamento (CEE) n. 3033/80;b)per «importazione»: i)l'immissione in libera pratica di prodotti che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, ii)in caso di introduzione di prodotti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato e provenienti da un altro stato membro: - sia la loro immissione in consumo, -sia il loro assoggettamento a procedura doganale o ad un regime che offra garanzie equivalenti circa il rispetto delle misure nazionali che disciplinano l'immissione in consumo;c)per «esportazione», la spedizione, temporanea o definitiva, di prodotti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato o che sono stati ottenuti in regime di perfezionamento attivo e contengano prodotti agricoli che, prima di essere utilizzati nell'operazione di perfezionamento, si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato: i) da uno stato membro ad un altro stato membro, ii)da uno stato membro a una destinazione situata fuori del territorio comunitario, iii)da uno stato membro verso una delle destinazioni di cui agli articoli 5 e 19 ter del regolamento (CEE) n. 2730/79. Nell'accertare se i prodotti si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato non si tiene conto degli imballaggi;d)per «dichiarazione d'esportazione»: i)sia la dichiarazione d'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2102/77, ii)sia ogni altra dichiarazione prescritta dagli stati membri, fatte salve disposizioni doganali specifiche, destinata ad essere presentata alle autorità doganali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione ai fini dell'applicazione degli importi compensativi monetari. TITOLO II MECCANISMI DEGLI SCAMBI Sezione A Campo d'applicazione

Articolo 2

1. Gli importi compensativi monetari si applicano ai prodotti importati o esportati. 2. Tuttavia, non si applicano importi compensativi monetari:a) all'esportazione di prodotti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, qualora tali prodotti provengano da un altro stato membro e non siano stati importati prima dell' espletamento delle formalità doganali di esportazione.b)ai prodotti introdotti nel territorio di uno stato membro in provenienza da un paese terzo o da un altro stato membro fino a quando tali prodotti si trovino: - sotto controllo doganale conformemente alle disposizioni della direttiva 68/312/CEE, -sotto il regime di deposito doganale o di zona franca, a condizione che non siano sottoposti a trattamenti diversi da quelli definiti come manipolazioni usuali dalla direttiva 71/235/CEE. 3. Negli scambi intracomunitari, gli stati membri non possono applicare gli importi compensativi monetari ai prodotti di origine comunitaria o ai prodotti in libera pratica che siano importati per essere trasformati.

Articolo 3

Non è concesso alcun importo compensativo monetario se i prodotti non sono di qualità sana, leale e mercantile o, qualora siano destinati all'alimentazione umana, se la loro utilizzazione a tal fine è esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o dello stato in cui si trovano.

Articolo 4

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 798/80 in materia di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi. Sezione B Importazione

Articolo 5

1. L'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere all'importazione è quello applicabile il giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione d'importazione, salvo che l'importo stesso sia stato fissato in anticipo. Tuttavia, per i prodotti destinati ad essere immessi in consumo nello stato membro nel quale sono stati introdotti in base a regime di perfezionamento attivo, l'importo da applicare è quello valido il giorno in cui le autorità doganali accettano il documento doganale in base al quale i prodotti sono sottoposti al regime di perfezionamento attivo. 2. I prodotti possono essere svincolati dalle autorità doganali soltanto quando l'importo compensativo monetario sia stato pagato oppure sia stata costituita una cauzione oppure sia stata concessa una dilazione di pagamento della durata prevista dalla direttiva 78/453/CEE, alle condizioni dalla stessa stabilite.

Articolo 6

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione, l'interessato è tenuto a fornire nel documento all'uopo prescritto tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'importo compensativo monetario, e più particolarmente:a) la voce o sottovoce della tariffa doganale comune;b)una descrizione dei prodotti fondata sulla nomenclatura in uso per gli importi compensativi monetari;c)il peso netto dei prodotti o, se del caso, il quantitativo espresso nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare l'importo compensativo monetario applicabile alle singole voci o sottovoci della tariffa doganale comune;d)se necessario per il calcolo dell'importo compensativo monetario, la composizione dei prodotti. Sezione C Esportazione

Articolo 7

1. Salvo se l'importo è stato fissato in anticipo e fatto salvo il disposto dell'articolo 25, paragrafo 4, e dell'articolo 26, l'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere all'esportazione è quello applicabile il giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione d'esportazione. Questo giorno è altresì determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato. 2. In caso di applicazione degli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2730/79, l'importo compensativo monetario da riscuotere o da concedere è quello valido l'ultimo giorno del mese, salvo se è fissato in anticipo. 3. In caso di applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2730/79, gli importi compensativi monetari sono calcolati sulla stessa base delle restituzioni all' esportazione. 4. Dal momento in cui la dichiarazione d'esportazione è accettata, i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino al momento della loro uscita dal territorio dello stato membro esportatore o sino al momento in cui raggiungono una delle destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Articolo 8

1. Per i prodotti destinati ad essere esportati dopo essere stati sottoposti al regime di perfezionamento attivo, in appresso denominati «prodotti ottenuti», si applicano le disposizioni seguenti. 2. L'importo compensativo monetario si applica ai prodotti ottenuti che sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari e che, se rientrano nella sfera di applicazione:a) dell'organizzazione comune di mercato, contengono prodotti agricoli i quali: - prima di essere impiegati nell'operazione di perfezionamento, si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, e -sarebbero stati sottoposti al regime degli importi compensativi monetari se, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione per i prodotti ottenuti, fossero stati esportati allo stato naturale, ob)del regolamento (CEE) n. 3033/80, contengono prodotti di base i quali, prima di essere utilizzati nell'operazione di perfezionamento, rispondevano ai requisiti di cui alla lettera a). 3. Se un prodotto ottenuto:- appartiene ad una categoria di prodotti disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, o-è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3033/80 e l'importo compensativo monetario è calcolato in funzione delle rispettive quantità di prodotti di base in esso contenuti e non è fissato per il prodotto ottenuto in quanto tale,l'importo da applicare è l'importo totale applicabile ai prodotti impiegati nell'operazione di perfezionamento che si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato. 4. Per quanto riguarda un prodotto ottenuto, compreso nella sfera di applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, diverso da quelli di cui al paragrafo 3, l'importo da applicare è quello previsto per il prodotto ottenuto, previa detrazione dell'importo che sarebbe stato applicato ai prodotti di base effettivamente impiegati nell'operazione di perfezionamento, ma che non si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato prima di essere impiegati nell'operazione di perfezionamento, qualora detti prodotti siano stati immessi in libera pratica al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.Qualora, in sede di calcolo dell'importo compensativo monetario per il prodotto ottenuto, si tenga conto di una restituzione alla produzione per un prodotto di base incorporato nel suddetto prodotto ottenuto, se ne tiene conto anche in sede di calcolo dell'importo da detrarre.Tuttavia, l'importo da detrarre non può eccedere l'importo calcolato sulla base dei quantitativi indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80. Per procedere al raffronto di tali importi, i quantitativi di prodotti di base impiegati e i quantitativi teorici indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80 vengono raggruppati nelle tre categorie seguenti:- cereali e cereali trasformati,-latte e prodotti lattiero-caseari diversi dal lattosio,-lattosio, zucchero e sciroppi contenenti zucchero.Nell'ambito di ciascuna di queste categorie devono essere raffrontati l'importo calcolato in base ai quantitativi realmente impiegati e l'importo calcolato partendo dal quantitativo teorico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4, per «prodotti di base» si intendono i prodotti contemplati dal:- regolamento (CEE) n. 804/68 (latte e prodotti lattiero-caseari),-regolamento (CEE) n. 1785/81 (zucchero),-regolamento (CEE) n. 2727/75 (cereali).Se le merci comprese nel regolamento (CEE) n. 3033/80 sono utilizzate per l'operazione di perfezionamento, esse sono ugualmente considerate come prodotti di base. 6. In deroga al disposto del paragrafo 4, terzo comma, per le merci ottenute di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, contenenti prodotti della voce 17.02 o della sottovoce 21.07 F della tariffa doganale comune e ottenuti in regime di perfezionamento attivo da cereali o da cereali trasformati, i quantitativi di prodotti indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80 vengono raggruppati nelle due categorie seguenti:- cereali e cereali trasformati; lattosio, zucchero e sciroppi contenenti zucchero;-latte e prodotti lattiero-caseari diversi dal lattosio. 7. Ai fini del raffronto di cui al paragrafo 4, terzo comma, se i prodotti di cui al paragrafo 5, secondo comma, sono utilizzati per l'operazione di perfezionamento, i quantitativi teorici indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80 sono considerati come quantitativi di prodotti di base effettivamente impiegati. 8. I certificati di fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3035/80, riguardanti prodotti di base non possono essere utilizzati quando implicano la fissazione in anticipo dell'importo compensativo monetario.

Articolo 9

1. La dichiarazione d'esportazione utilizzata all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'importo compensativo monetario, e più particolarmente:a) la voce o sottovoce della tariffa doganale comune;b)una descrizione dei prodotti, fondata sulla nomenclatura in uso per gli importi compensativi monetari;c)il peso netto prodotti o, se del caso, il quantitativo espresso nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare l'importo compensativo monetario applicabile alle singole voci o sottovoci della tariffa doganale comune;d)se necessario per il calcolo dell'importo compensativo monetario, la composizione dei prodotti. 2. Nessuna informazione riguardante gli importi compensativi monetari dev'essere fornita se, con una dichiarazione ovvero non presentando i documenti prescritti, l'esportatore manifesta l'intenzione di non beneficiare degli importi stessi.

Articolo 10

1. Negli scambi intracomunitari, le informazioni richieste conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), devono essere riportate nella casella «Designazione delle merci» o, se del caso, in quella «Peso netto» del documento di transito comunitario interno.Qualora si applichi uno dei regimi previsti al titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77, tali informazioni devono essere iscritte nella casella «Designazione delle merci» del documento previsto da tale regime e devono essere autenticate dal timbro dell'ufficio doganale di partenza. 2. Se un documento di transito comunitario è sostituito da un altro, quest'ultimo deve recare le stesse indicazioni che figurano nel documento precedente, ivi compresi il tipo e il numero di registrazione di tale documento e l'indicazione dell'ufficio doganale di partenza che lo ha rilasciato. 3. Se, al momento dell'importazione, le autorità competenti classificano i prodotti in una voce o sottovoce tariffaria diversa da quella menzionata nel documento di transito, l'ufficio doganale di partenza deve essere informato della voce o sottovoce adottata. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:- ai prodotti scortati dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e-alle spedizioni il cui quantitativo netto non supera, per ciascuna voce o sottovoce tariffaria in causa, 1 000 kg o, secondo il caso, 10 hl.

Articolo 11

1. Se, dopo espletamento delle formalità doganali d'esportazione, il prodotto è sottoposto ad uno dei regimi previsti al titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77 per essere avviato verso una stazione o un destinatario situati nel territorio di un altro stato membro o di un paese terzo, l'ufficio doganale di partenza provvede a che sia apposta sulla dichiarazione d'esportazione la dicitura seguente:«Uscita dal territorio geografico . . . (dello stato membro di partenza o della Comunità) in base a procedura semplificata di transito comunitario per ferrovia/grandi contenitori». 2. L'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, avente per effetto di far terminare il trasporto all'interno dello stato membro di partenza, soltano se è accertato:- che l'importo compensativo monetario già pagato è stato rimborsato, oppure-che i servizi interessati hanno adottato tutte le misure perché esso non venga pagato.Tuttavia, se l'importo compensativo monetario è stato pagato in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, e il prodotto non ha lasciato il territorio dello stato membro di partenza, l'ufficio di partenza ne informa l'organismo incaricato del pagamento dell'importo compensativo monetario e gli comunica al più presto tutti gli elementi necessari. In tal caso, l'importo compensativo monetario è considerato pagato indebitamente.

Articolo 12

1. Se l'importo compensativo monetario da riscuotere all'esportazione è detratto dalla restituzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1677/85, l'ammontare di cui è ridotta la restituzione deve essere coperto da un'adeguata cauzione al momento in cui viene accettata la dichiarazione d'esportazione.Nel caso in cui l'importo compensativo monetario sia superiore alla restituzione e si applichi il comma precedente, l'ammontare di cui è ridotto l'importo compensativo monetario deve essere coperto da un'adeguata cauzione al momento in cui viene accettata la dichiarazione d'esportazione. 2. La cauzione può essere fissata per ogni operazione di esportazione o per una serie di operazioni ed è stabilita tenendo conto dell'entità della riduzione applicata alla restituzione o, secondo il caso, all'importo compensativo monetario. 3. Su presentazione della prova richiesta dall'arti- colo 9 ed eventualmente dagli articoli 10 e 20 o 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79 o dagli articoli corrispondenti dei regolamenti che recano disposizioni specifiche per la concessione della restituzione per i singoli prodotti, la cauzione è svincolata proporzionalmente alla restituzione che sarebbe stata concessa su presentazione della prova, se l'importo compensativo monetario non fosse stato applicabile. 4. Se una delle prove richieste non è stata presentata entro i termini previsti, la parte di cauzione non svincolata per mancanza di detta prova è incamerata; essa non viene tuttavia incamerata se la prova è fornita nei termini supplementari eventualmente concessi. 5. Qualora la cauzione sia incamerata, il pagamento differito dell'importo garantito dalla cauzione viene considerato come una facilitazione di pagamento supplementare ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 78/453/CEE. Tali facilitazioni di pagamento supplementari sono da considerarsi concesse a decorrere dall'ultima data in cui, a norma della direttiva, l'importo compensativo monetario avrebbe dovuto essere pagato se non fosse stato applicato l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1677/85. 6. La costituzione della cauzione prevista al para- grafo 2 non è necessaria:a) - se il tasso della restituzione è identico per tutte le destinazioni, oppure -se il tasso più basso della restituzione è superiore al tasso dell'importo compensativo monetario, eb)-se i prodotti di cui trattasi sono assoggettati al regime di transito comunitario o ad un regime equivalente ai fini della loro esportazione verso i paesi terzi, oppure -se i prodotti di cui trattasi sono assoggettati a un regime amministrativo nazionale che ne garantisca l'esportazione verso un paese terzo dallo stato membro nel cui territorio sono state espletate le formalità doganali d'esportazione, ec)se le disposizioni nazionali prevedono la riscossione degli importi detratti conformemente al paragrafo 1, nei casi in cui il diritto alla restituzione non sia stato accertato. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se i prodotti da esportare fruiscono del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (1).

Articolo 13

Prima che le autorità doganali autorizzino l'esportazione o l'ammissione al beneficio del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 565/80, l'importo compensativo monetario o, se del caso, la frazione eccedente la restituzione da versare all'esportazione deve essere pagato o garantito da una cauzione, salvo che venga concessa una dilazione di pagamento della durata prevista dalla direttiva 78/453/CEE, alle condizioni dalla stessa stabilite. Sezione D Applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85

Articolo 14

1. Se uno stato membro esportatore desidera avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85, essa informa delle sue intenzioni la Commissione, previo accordo dello stato membro importatore. La Commissione ne informa gli altri stati membri.I prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata prima della data alla quale ci si è avvalsi della facoltà sopra menzionata non sono soggetti alle disposizioni di detto articolo 10. 2. Se, dopo essersi avvalso del disposto dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85, uno stato membro esportatore o importatore intende rinunciare alla sua applicazione, ne informa preventivamente l'altro stato membro interessato e la Commissione, la quale ne dà comunicazione agli altri stati membri.In tal caso, i prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata prima della data di decorrenza degli effetti della rinuncia rimangono soggetti all'applicazione dell'articolo 10 suddetto.

Articolo 15

1. Il pagamento, da parte dello stato membro esportatore, dell'importo compensativo monetario che dovrebbe essere concesso dallo stato membro importatore è subordinato alla presentazione della prova dell'importazione nello stato membro in causa.Tale prova è fornita mediante presentazione di un esemplare di controllo T 5, denominato in appresso esemplare di controllo, rilasciato e utilizzato a norma del regolamento (CEE) n. 223/77 e del presente articolo. Le «menzioni speciali» dell'esemplare di controllo devono essere compilate come segue:- nella casella 101: è indicata la voce o sottovoce della tariffa doganale comune in cui rientrano i prodotti;-nella casella 103: è indicato, in lettere, il peso netto dei prodotti;-nella casella 104: è cancellata al primo trattino la dicitura «uscita dal territorio geografico della Comunità» e aggiunta al secondo trattino una delle diciture seguenti: - «Til indfoersel . . . (den importerende medlemsstat) - Forordning (EOEF) nr. 3154/85», -«Zur Einfuhr in . . . (einfuehrender Mitgliedstaat) - Verordnung (EWG) Nr. 3154/85», -«Ðñïïñéaeueìaaíï ãéá aaéóáãùãÞ aaéò . . . (ÊñUEôïò ìÝëïò aaéóáãùãÞò) - êáíïíéóìueò (EOK) áñéè. 3154/85», -«For import into . . . (importing Member State) - Regulation (EEC) No 3154/85», -«Destiné à l'importation en . . . (État membre importateur - règlement (CEE) n° 3154/85», -«Destinato all'importazione in . . . (stato membro importatore) - regolamento (CEE) n. 3154/85», -«Bestemd voor invoer in . . . (invoerende Lid-Staat) - Verordening (EEG) nr. 3154/85». 2. Se i prodotti sono stati importati, l'ufficio doganale competente dello stato membro destinatario compila la casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dell'esemplare di controllo, aggiungendo alla dicitura «sono state utilizzate nelle condizioni previste a tergo il . . .», la data di accettazione della dichiarazione d'importazione e inserendo alla voce «Osservazioni» una delle diciture seguenti:- «Monetaert udligningsbeloeb ikke ydet»,-«Waehrungsausgleichsbetrag nicht gewaehrt»,-«AEaaã ÷ïñçãÞèçêaa íïìéóìáôéêue aaîéóùôéêue ðïóue»,-«Monetary compensatory amount not granted»,-«Montant compensatoire monétaire non octroyé»,-«Importo compensativo monetario non concesso»,-«Monetair compenserend bedrag niet toegekend». 3. In caso di applicazione del paragrafo 1, le informazioni di cui all'articolo 6 devono essere riportate nell'esemplare di controllo. 4. L'esemplare di controllo rispedito all'ufficio doganale di partenza o all'ufficio centrale competente viene da questo inviato per le vie ufficiali all'organismo pagatore. 5. Se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo di cui al paragrafo 1 non è rinviato all'ufficio di partenza o all'ufficio centrale competente entro tre mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi. I documenti giustificativi devono comprendere copia o fotocopia, autenticata dai servizi competenti, della dichiarazione d'importazione nello stato membro destinatario.In tal caso, l'ufficio doganale competente dello stato membro destinatario deve riprodurre nella copia della dichiarazione d'importazione la dicitura destinata a figurare nella parte dell'esemplare di controllo intitolata «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» e deve autenticare tale dicitura apponendo il proprio timbro. 6. Al più tardi il 1° marzo di ogni anno, gli stati membri comunicano alla Commissione, per l'anno precedente, un prospetto indicante, per settore di prodotti, il numero dei casi di applicazione del paragrafo 5, la causa del mancato rinvio dell'esemplare di controllo, sempreché essa sia nota, i quantitativi in questione, nonché l'importo compensativo di cui trattasi. 7. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti cui non si applicava alcun importo compensativo monetario all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, ma ai quali tale importo si applica al momento dell'importazione, il pagamento da parte dello stato membro esportatore è subordinato alla presentazione:a) di una copia o fotocopia della dichiarazione di cui al paragrafo 5, autenticata e debitamente vistata. Devono essere inoltre presentati il documento di trasporto ed una copia della dichiarazione d'esportazione, oppureb)di un esemplare di controllo preventivamente o retroattivamente rilasciato dall'ufficio doganale di partenza e utilizzato in conformità dei paragrafi da 1 a 4. Sezione E Pagamento

Articolo 16

1. L'importo compensativo monetario da concedere all'importazione è pagato soltanto su presentazione della dichiarazione d'importazione e, se del caso, dei relativi documenti allegati, contenente le informazioni di cui all'articolo 6 e indicante che i prodotti sono stati importati. In detta copia deve essere inoltre indicato il giorno in cui la dichiarazione stessa è stata accettata dalle autorità doganali. Tuttavia, in caso di applicazione dell'articolo 15, deve essere presentata soltanto la prova menzionata allo stesso articolo, debitamente vistata. 2. L'importo compensativo monetario da concedere all'esportazione è pagato soltanto su presentazione della dichiarazione d'esportazione, contenente le informazioni di cui all'articolo 9 e indicante il giorno in cui la dichiarazione stessa è stata accettata dalle autorità doganali. Inoltre, la dichiarazione deve recare la dicitura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, o deve essere fornita la prova che i prodotti:a) hanno lasciato il territorio dello stato membro esportatore, ob)hanno raggiunto una delle destinazioni di cui all'articolo 5 o 19 ter del regolamento (CEE) n. 2730/79.Tale prova è fornita in conformità delle disposizioni stabilite dallo stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è stata accettata. 3. Qualora per le restituzioni si applichi l'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2730/79, le relative disposizioni si applicano, per quanto di ragione, anche agli importi compensativi monetari positivi. 4. Il regime di deposito di approvvigionamento previsto dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, si applica agli importi compensativi positivi da concedere. In tal caso, l'importo compensativo monetario da concedere è pagato in anticipo quando è fornita la prova che, entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità doganali di esportazione, i prodotti sono stati depositati in un deposito di approvvigionamento.

Articolo 17

1. Il pagamento degli importi compensativi monetari da concedere è effettuato soltanto su presentazione di domanda scritta da parte dell'interessato. Gli stati membri possono prescrivere che tale domanda sia redatta su uno speciale formulario. 2. Salvo caso di forza maggiore, il diritto al pagamento degli importi compensativi monetari viene meno se i relativi documenti non sono presentati entro dodici mesi dal giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione d'importazione o quella di esportazione. 3. Gli importi compensativi monetari sono pagati dalle autorità competenti entro due mesi dalla data di presentazione dei documenti giustificativi, tranne:a) in caso di forza maggiore, oppureb)nel caso che siano stati avviati accertamenti amministrativi circa il diritto agli importi compensativi monetari. In tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l'esistenza di tale diritto sia confermata. TITOLO III FRANCHIGIE

Articolo 18

1. Nessun importo compensativo monetario è concesso all'importazione di prodotti che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, in tutti i casi di cui al capitolato I del regolamento (CEE) n. 918/93 del Consiglio (1). 2. All'esportazione in un altro stato membro o all'importazione da uno stato membro di prodotti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, gli importi compensativi monetari non si applicano alle operazioni effettuate nelle stesse condizioni di quelle previste al capitolo I del regolamento (CEE) n. 918/83.3. Nessun importo compensativo monetario è concesso all'esportazione in un paese terzo in tutti i casi di cui al capitolo II del regolamento (CEE) n. 918/83.Inoltre, nessun importo compensativo monetario è applicato, all'esportazione in un paese terzo:a) alle piccole le spedizioni prive di carattere commerciale. Le condizioni di applicazione di questa franchigia sono quelle previste agli articolo 29, 30 e 31 del suddetto regolamento;b)ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori. Le condizioni di applicazione di questa franchigia sono quelle previste agli articoli da 45 a 49 del suddetto regolamento;c)ai prodotti destinati ad esami, analisi o sperimentazioni. Le condizioni di applicazione di questa franchigia sono quelle previste agli articoli 100, 102 e 103 del suddetto regolamento. 4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, i limiti d'applicazione della franchigia, per quanto riguarda le spedizioni di valore trascurabile, le piccole spedizioni prive di carattere commerciali e i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori sono quelli previsti rispettivamente dalle direttive 69/169/CEE, 74/651/CEE e 83/181/CEE del Consiglio (2).Tuttavia, per le esportazioni nei paesi terzi di prodotti soggetti a prelievi all'esportazione o ad altri oneri all'esportazione, istituiti nel quadro della politica agraria comune o nel quadro del regime specifico applicabile a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, i quantitativi per i quali non si applicano gli importi compensativi monetari non possono superare 3 kg per spedizione o per viaggiatore. 5. In caso di applicazione del paragrafo 2, se un documento che giustifica il carattere comunitario del pro- dotto è utilizzato per un'esportazione in un altro stato membro, tale documento deve recare nella casella «designazione dei prodotti» una delle diciture seguenti:- «fritaget for monetaere udligningsbeloeb - jf. artikel 18 i forordning (EOEF) nr. 3154/85»,-WAB-Befreiung - Artikel 18 der Verordnung (EWG) Nr. 3154/85»,-«áðáëëáãÞ ÍAAÐ - UEñèñï 18 ôïõ êáíïíéóìïý (EOK) áñéè. 3154/85»,-«exempt from MCA - Article 18 of Regulation (EEC) No 3154/85»,-«franchise MCM - article 18 du règlement (CEE) n° 3154/85»,-«franchigia ICM - articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3154/85»,-«vrijstelling MCB - artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 3154/85». 6. Se, all'importazione in uno stato membro, si applica il paragrafo 2, l'autorità competente di questo stato membro informa quella dello stato membro d'esportazione:- dei casi in cui il documento che giustifica il carattere comunitario del prodotto non reca la dicitura prevista al paragrafo 5;-dei casi in cui i controlli previsti ai titoli XVI e XX, lettera c), del capitolo I, del regolamento (CEE) n. 918/83 accertano che non sono state rispettate le condizioni previste per la non applicazione degli importi compensativi monetari.I controlli diversi da quelli menzionati al primo comma, da effettuare nei casi previsti al capitolo I del regolamento (CEE) n. 918/83 dello stato membro di destinazione, non si applicano per un'esportazione in un altro stato membro.In tal caso, la competente autorità dello stato membro d'esportazione determina le giustificazioni che l'esportatore deve fornire. 7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il valore totale delle spedizioni considerate è determinato tenendo conto soltanto dei prodotti cui si applicano importi compensativi monetari.

Articolo 19

1. Non sono riscossi importi compensativi monetari per i prodotti forniti nella Comunità per l'approvvigionamento:a) delle navi adibite alla navigazione marittima, ob)degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali, ivi comprese le linee intracomunitarie,c)di una delle destinazioni previste dall'articolo 19 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79;sempreché non venga chiesta alcuna restituzione all'esportazione. 2. Non sono riscossi importi compensativi monetari per i prodotti destinati all'approvvigionamento di forze armate di stanza nel territorio di uno stato membro ma non appartenenti a quest'ultimo, sempreché:a) i prodotti provengano dal mercato interno dello stato membro nel cui territorio le forze armate sono di stanza, eb)non sia chiesta alcuna restituzione all'esportazione. 3. a) Ai fini del paragrafo 1, se, prima di raggiungere tale destinazione specificata, un prodotto per il quale le formalità doganali sono state espletate attraversa i territori diversi da quello dello stato membro nel cui territorio sono state espletate tali formalità, la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione prevista viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo T n. 5, rilasciato e utilizzato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 e del presente regolamento.b)Nei casi menzionati nel paragrafo 1, lettere a) e b), le caselle 101 e 103 dell'esemplare di controllo sono riempite; la casella 104 del suddetto esemplare viene riempita cancellando la frase che figura al primo trattino e aggiungendo al secondo trattino una delle frasi seguenti: - «Levering til proviantering - forordning (EOEF) nr. 3154/85», -«Lieferung zur Bevorratung - Verordnung (EWG) Nr. 3154/85», -«ÐñïìÞèaaéá ãéá ôñïoeïaeïóssá - Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3154/85», -«Supply for victualling - Regulation (EEC) No 3154/85», -«Livraison pour l'avitaillement - règlement (CEE) n° 3154/85», -«Fornitura per approvvigionamento di bordo - regolamento (CEE) n. 3154/84», -«Levering voor bevoorrading - Verordening (EEG) nr. 3154/85».c)Nel caso di fornitura alle piattaforme, le caselle 101 e 103 del suddetto esemplare sono riempite; la casella 104 del suddetto esemplare viene riempita cancellando la frase che figura al primo trattino e aggiungendo al secondo trattino una delle frasi seguenti: -«Proviant til platforme - forordning (EOEF) nr. 3154/85», -«Bevorratungslieferung fuer Plattformen - Verordnung (EWG) Nr. 3154/85», -«ÐñïìÞèaaéaaò ôñïoeïaeïóssáò ãéá aaîÝaeñaaò - Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3154/85», -«Catering supplies for platform - Regulation (EEC) No 3154/85», -«Livraison pour l'avitaillement des plates- formes - règlement (CEE) n° 3154/85», -«Provviste di bordo per piattaforma - regolamento (CEE) n. 3154/85», -«Leverantie van boordproviand aan platform - Verordening (EEG) nr. 3154/85».d)In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), l'interessato deve fornire la prova di costituire provviste di bordo nelle condizioni previste dall'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2730/79. 4. Se l'esemplare di controllo non è pervenuto all'ufficio di partenza o all'organismo accentratore entro tre mesi dalla data del rilascio per motivi non imputabili all'esportatore, quest'ultimo può chiedere al servizio competente che altri documenti vengano accettati come equivalenti, indicando i motivi di tale richiesta e fornendo documenti giustificativi. Tali documenti giustificativi comprendono una conferma dell'ufficio doganale competente per il controllo della destinazione in causa, attestante che la destinazione prevista è stata rispettata.

Articolo 20

Gli stati membri sono autorizzati a non concedere o riscuotere importi compensativi monetari per prodotti dichiarati contemporaneamente per lo svincolo all'importazione e per la riesportazione se gli importi compensativi monetari sono identici in entrambi i casi, sempreché ciò non dia luogo ad un vantaggio o ad uno svantaggio non giustificato sul piano dell'applicazione di tali importi. Ove si sia fatto uso di tale autorizzazione, gli stati membri provvedono a che non sia applicato alcun importo compensativo.

Articolo 21

1. Non si applica alcun importo compensativo monetario ai prodotti che formano oggetto di operazioni di aiuto alimentare comunitario o nazionale:a) negli scambi intracomunitari e all'esportazione verso i paesi terzi, allorché si tratti di prodotti provenienti da scorte d'intervento;b)all'esportazione verso i paesi terzi, allorché si tratti di prodotti mobilitati sul mercato della Comunità. 2. Non si riscuote alcun importo compensativo monetario sulle esportazioni verso i paesi terzi effettuate nell'ambito delle operazioni di aiuto alimentare realizzate da organismi aventi finalità umanitarie, riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1677/85. TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 22

1. Qualora i prodotti siano reintrodotti in uno stato membro dopo essere stati da questo esportati verso un altro stato membro, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 si applicano, per quanto di ragione, nello stato membro di reimportazione ai prodotti che soddisfano alle condizioni enunciate all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento. 2. Agli importi compensativi monetari da riscuotere negli scambi intracomunitari si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni seguenti:- regolamento (CEE) n. 1430/79, congiuntamente all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento,-regolamento (CEE) n. 1697/79,-direttiva 79/623/CEE. TITOLO V PROCEDURE PARTICOLARI

Articolo 23

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, negli scambi in zone di confine le autorità competenti possono subordinare l'applicazione dell'importo compensativo monetario a condizioni particolari, onde evitare irregolarità. 2. Se lo stato membro importatore si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1 e se, in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85, l'importo compensativo monetario è versato dallo stato membro esportatore, l'ufficio doganale competente dello stato membro destinatario provvede a rinviare l'esemplare di controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, soltanto quando è stata fornita la prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. 3. Gli stati membri interessati comunicano immediatamente alla Commissione, che ne informa gli altri stati membri, le misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 24

Ai fini del presente regolamento, il Belgio e il Lussemburgo (UEBL) sono considerati un unico stato membro.

Articolo 25

1. Il presente articolo stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi monetari ai prodotti per i quali sia stata presentata, in conformità del regolamento (CEE) n. 1430/79, una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, qualora il rimborso o lo sgravio sia subordinato alla riesportazione dei prodotti verso un paese terzo o alla loro distruzione. 2. Qualora, al momento della riesportazione, la domanda di rimborso o di sgravio non sia ancora stata accettata, ogni importo compensativo monetario negativo deve essere assistito da garanzia e nessun importo compensativo monetario positivo può essere concesso prima che le autorità competenti abbiano deliberato in merito. 3. Qualora la domanda di rimborso o di sgravio sia stata accettata dalle autorità competenti e sia applicabile l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1430/79, non viene riscosso alcun importo compensativo monetario negativo né concesso alcun importo compensativo monetario positivo alla riesportazione dei prodotti in causa. 4. Qualora la domanda di rimborso o di sgravio sia stata accolta dalle autorità competenti e i prodotti non siano stati soggetti ad importi compensativi monetari al momento dell'immissione in libera pratica, ma lo siano alla riesportazione:a) non vengono applicati importi compensativi monetari alla riesportazione se le formalità doganali di esportazione sono espletate nello stato membro nel quale i prodotti sono stati originariamente importati;b)vengono applicati importi compensativi monetari alla riesportazione se le formalità doganali di esportazione sono espletate in un altro stato membro; tuttavia lo stato membro esportatore può, su richiesta, applicare l'importo valido al momento dell'importazione in detto stato membro. 5. Qualora sia chiesta la distruzione di prodotti che all'atto dell'immissione in libera pratica non erano soggetti ad importi compensativi monetari e la distruzione debba aver luogo in uno stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono stati immessi in libera pratica:a) se lo stato membro in cui ha luogo la distruzione applica importi compensativi monetari negativi, l'autorizzazione a distruggere i prodotti è subordinata al rimborso alle autorità competenti di tale stato membro dell'importo compensativo monetario concesso all'importazione nello stesso stato membro;b)se all'importazione nello stato membro in cui ha luogo la distruzione dei prodotti sono applicati importi compensativi monetari positivi, tale stato membro pùo autorizzare il rimborso dell'importo riscosso all'interessato.

Articolo 26

Qualora si applichi l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1430/79 e siano rispettate le altre disposizioni dello stesso regolamento, l'importo compensativo monetario negativo da applicare alla riesportazione è, nei casi in cui l'importo compensativo monetario all'importazione ecceda i dazi all'importazione, l'importo netto concesso all'importazione. Se al momento della riesportazione non è stato ancora deciso se le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1430/79 sono rispettate, è riscosso l'importo compensativo monetario fissato per l'esportazione.

Articolo 27

1. Gli stati membri sono autorizzati a non applicare importi compensativi monetari per il granturco della sottovoce 10.05 B della tariffa doganale comune temporaneamente esportato da uno stato membro verso un altro per essere essiccato. 2. Le autorità competenti degli stati membri possono negare il beneficio delle disposizioni di cui al presente articolo se il carattere del richiedente o la natura della lavorazione prevista non sono tali da garantire l'esecuzione dell'intera operazione in conformità della normativa vigente. 3. L'autorizzazione a non applicare gli importi compensativi monetari prevista dal paragrafo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:- il richiedente è una persona fisica o giuridica stabilita nello stato membro di spedizione;-l'essiccazione ha luogo nello stato membro di destinazione secondo le istruzioni e per conto del richiedente;-il granturco essiccato viene restituito entro un periodo fissato dalle autorità competenti dello stato membro di esportazione e comunque non eccedente sei mesi;-le autorità competenti degli stati membri interessati autorizzano le operazioni in causa. 4. Gli stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le operazioni siano eseguite sotto controllo ufficiale e che il quantitativo di granturco esportato corrisponda a quello restituito, salvo cali e perdite inevitabili nel corso dell'operazione. 5. Ai fini del paragrafo 4, gli stati membri utilizzano la «Scheda informativa destinata ad agevolare l'esportazione temporanea di merci inviate da un paese in un altro per esservi trasformate, lavorate o riparate» che figura nell'allegato E 8, appendice I, della decisione 77/415/CEE del Consiglio (1). Nella casella C della scheda, intitolata «Natura del lavoro da effettuare», vengono iscritti i termini «Applicazione dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 3154/81», che devono figurare anche sui documenti di transito e su tutte le relative dichiarazioni doganali.

Articolo 28

1. Se la mancata applicazione di importi compensativi monetari a norma dell'articolo 27 comporta l'esenzione da un importo compensativo monetario, il richiedente deve costituire una garanzia di importo pari a quello che sarebbe stato normalmente riscosso. 2. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è incamerata per la totalità o proporzionalmente al quantitativo di prodotti in causa:a) se questi hanno subito una lavorazione non autorizzata, ob)se la relativa operazione non è stata completata entro i termini prescritti. 3. Se, a norma dell'articolo 27, l'importo compensativo monetario non è stato concesso e la cauzione di cui al paragrafo 1 è stata del tutto o in parte incamerata, l'importo compensativo monetario è concesso per i quantitativi in causa, a richiesta dell'interessato. In caso di applicazione del presente paragrafo, il periodo di cui all'articolo 17, paragrafo 2, decorre dal giorno in cui la cauzione è incamerata.

Articolo 29

Ai fini della corretta applicazione degli articoli 27 e 28, gli stati membri provvedono alla necessaria informazione ed assistenza reciproca. Nel gennaio di ogni anno, essi informano la Commissione del numero di casi trattati e dei quantitativi interessati nell'anno precedente.

Articolo 30

Ai prodotti circolanti sotto il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3/84, a condizione che sia rispettato l'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento, non si applica alcun importo compensativo monetario.

Articolo 31

1. La nota complementare 4 del capitolo 4 e la nota complementare 3 del capitolo 10 della tariffa doganale comune si applicano, per quanto di ragione, agli importi compensativi monetari riscossi per un'importazione proveniente da un paese terzo. 2. In caso di riscossione di un importo compensativo monetario per un'esportazione verso un paese terzo o per un'importazione o esportazione negli scambi intracomunitari, si applicano per quanto di ragione, le seguenti note complementari della tariffa doganale comune:- nota complementare 5 del capitolo 2,- nota complementare 4 del capitolo 4,- nota complementare 3 del capitolo 10,- nota complementare 3 del capitolo 11. 3. L'importo compensativo monetario che può essere concesso per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 e 11 della tariffa doganale comune è determinato come segue:a) se un componente costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio, il tasso applicabile è quello valido per tale componente;b)per gli altri miscugli, il tasso applicabile è quello valido per il componente che dà luogo all'importo compensativo monetario meno elevato. Quando uno o più componenti non abbiano diritto ad importi compensativi monetari, non è concesso alcun importo compensativo monetario per i relativi miscugli. 4. Ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari applicabili ad un insieme di prodotti, ogni componente si considera come una voce a parte. 5. Il disposto dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applica ai miscugli o agli insiemi di prodotti per i quali siano state fissate regole di calcolo specifiche.

Articolo 32

Il regolamento (CEE) n. 1371/81 è abrogato.

Articolo 33

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 138 del 25. 5. 1981, pag. 1.

(3) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 34.

(4) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(5) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 7.

(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(7) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.

(8) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(9) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

(10) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(11) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

(12) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

(13) GU n. L 65 del 6. 3. 1985, pag. 5.

(14) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.

(15) GU n. L 166 del 24. 6. 1981, pag. 9.

(1) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

(3) GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 19.

(4) GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 1.

(5) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 1.

(7) GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1.

(8) GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.

(9) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(10) GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1.

(11) GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13.

(12) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

(13) GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 28.

(14) GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28.

(15) GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 17.

(16) GU n. L 354 del 30. 12. 1974, pag. 57.

(17) GU n. L 146 del 2. 6. 1978, pag. 19.

(18) GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 31.

(19) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.

(20) GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40.

(1) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 38.

(1) GU n. L 166 del 4. 7. 1977, pag. 1.