Regolamento (CEE) n. 3125/85 della Commissione dell' 8 novembre 1985 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
Gazzetta ufficiale n. L 297 del 09/11/1985 pag. 0017 - 0017
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3125/85 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1985 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 1/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1985 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2756/85 (4), prevede dei contingenti di sogliola per il 1985; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliole nelle acque delle zone CIEM VII f, g da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1985, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di sogliole nelle acque delle zone CIEM VII f, g eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1985. La pesca della sogliola nelle acque delle zone CIEM VII f, g eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14. (3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 68.