31985R3123

Regolamento (CEE) n. 3123/85 della Commissione del 6 novembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2237/77, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 09/11/1985 pag. 0014 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0198
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0198
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0128


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3123/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2237/77, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee e in particolare l'articolo 396,

considerando che occorre completare il regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione, del 23 settembre 1977 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3272/85 (2), fissando il primo esercizio contabile a partire dal quale detto regolamento si applica in Spagna e Portogallo; che esso deve essere pure completato con l'indicazione di altri dati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2237/77 è così completato:

« In Spagna e Portogallo tali disposizioni si applicano per la prima volta ai dati contabili dell'esercizio ''1986'', che inizia nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o luglio 1986 ».

Articolo 2

Nell'allegato II, titolo II, capitolo G « Capitale fondiario, macchine ed attrezzi, capitale circolante », voce « Ammortamento delle macchine ed attrezzi », la nota in calce è così completata:

« 15 000 Pts e 15 000 Esc ».

Articolo 3

L'allegato II, titolo II, capitolo I, « Imposta sul valore aggiunto (IVA) », rubrica 107 « Regime dell'IVA », è così completato:

1.2 // // Numero di codice // « SPAGNA // // Regime generale // 1 // Regime semplificato // 2 // Regime speciale agricolo // 3 // PORTOGALLO // // IVA non applicata // 0 »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986 con riserva di entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 263 del 17. 10. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 347 del 7. 12. 1982, pag. 10.