31985R2999

Regolamento (CEE) n. 2999/85 del Consiglio del 28 ottobre 1985 che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese

Gazzetta ufficiale n. L 288 del 30/10/1985 pag. 0002 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 14 pag. 0102
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 14 pag. 0102


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2999/85 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1985

che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (1) è stato firmato il 3 maggio 1977 ed è entrato in vigore il 1o novembre 1978;

considerando che l'articolo 6 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa di detto accordo (qui di seguito denominato « protocollo »), modificato dalla decisione n. 1/81 del Consiglio di cooperazione (2), dispone che al momento del cambiamento automatico della data di riferimento degli importi espressi in ECU la Comunità può introdurre, ove necessario, importi riveduti;

considerando che gli importi in ECU espressi in alcune monete nazionali validi il 1o ottobre 1984 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1o ottobre 1982; che il suddetto cambiamento automatico della data di riferimento causerebbe, nella conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo è modificato come segue:

1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, i termini « 2 000 ECU » sono sostituiti dai termini « 2 355 ECU »;

2) all'articolo 17, paragrafo 2, i termini « 140 ECU » e « 400 ECU » sono sostituiti rispettivamente dai termini « 165 ECU » e « 470 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(2) GU n. L 357 del 12. 12. 1981, pag. 6.