Regolamento (CEE) n. 2990/85 del Consiglio del 22 ottobre 1985 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d' entrata dell' olio d' oliva, nonché le percentuali dell' importo dell' aiuto al consumo da adottare in conformità dell' articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 287 del 29/10/1985 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0081
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0081
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2990/85 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 1985 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'importo dell'aiuto al consumo da adottare in conformità dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, e l'articolo 11, paragrafo 6, vista la proposta della Commissione, considerando che il prezzo rappresentativo di mercato dev'essere fissato secondo i criteri previsti dagli articoli 7 e 10 del regolamento n. 136/66/CEE; considerando che il prezzo d'entrata dev'essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato si situi, nel luogo di transito di frontiera di cui all'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo rappresentativo di mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure, di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento suddetto; considerando che l'applicazione di questi criteri induce a fissare il prezzo rappresentativo di mercato ed il prezzo di entrata ai livelli indicati all'articolo 1 del presente regolamento; considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE una determinata percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo dev'essere destinata, nel corso di ciascuna campagna oleicola, al finanziamento degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 del suddetto articolo, nonché al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare le suddette percentuali per la campagna di commercializzazione 1985/1986. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata dell'olio d'oliva sono fissati nel modo seguente: - prezzo rappresentativo di mercato: 198,59 ECU/100 chilogrammi; - prezzo di entrata: 198,68 ECU/100 chilogrammi. Articolo 2 1. Per la campagna di commercializzazione 1985/1986, la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 1,9. 2. Per la campagna di commercializzazione 1985/1986, la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 7. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.