Regolamento (CEE) n. 2934/85 della Commissione del 22 ottobre 1985 che modifica il termine per la conclusione dei contratti previsti dal regolamento (CEE) n. 596/85 relativo alla prosecuzione delle azioni destinate alla promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all' esterno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 281 del 23/10/1985 pag. 0008 - 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0072
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0072
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2934/85 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 1985 che modifica il termine per la conclusione dei contratti previsti dal regolamento (CEE) n. 596/85 relativo alla prosecuzione delle azioni destinate alla promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1302/85 (2), in particolare l'articolo 4, considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 596/85 della Commissione, del 7 marzo 1985, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 507/82 per la promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità (3), gli organismi competenti concludono, anteriormente al 1o ottobre 1985, i contratti relativi alle azioni approvate; che l'esame delle proposte in questione richiede un periodo di tempo più lungo del previsto; che occorre rinviare la data in questione e quindi la data del 1o ottobre 1987 che figura all'articolo 1, paragrafo 4; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) no 596/85 è modificato come segue: 1. La data del « 1o ottobre 1987 » che figura nell'articolo 1, paragrafo 4, è sostituita dalla data del « 1o novembre 1987 ». 2. La data del « 1o ottobre 1985 » che figura nell'articolo 5, paragrafo 3, è sostituita dalla data del « 1o novembre 1985 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 9. (3) GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 18.