31985R2934

Regolamento (CEE) n. 2934/85 della Commissione del 22 ottobre 1985 che modifica il termine per la conclusione dei contratti previsti dal regolamento (CEE) n. 596/85 relativo alla prosecuzione delle azioni destinate alla promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all' esterno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 23/10/1985 pag. 0008 - 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0072
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0072


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2934/85 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1985

che modifica il termine per la conclusione dei contratti previsti dal regolamento (CEE) n. 596/85 relativo alla prosecuzione delle azioni destinate alla promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1302/85 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 596/85 della Commissione, del 7 marzo 1985, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 507/82 per la promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità (3), gli organismi competenti concludono, anteriormente al 1o ottobre 1985, i contratti relativi alle azioni approvate; che l'esame delle proposte in questione richiede un periodo di tempo più lungo del previsto; che occorre rinviare la data in questione e quindi la data del 1o ottobre 1987 che figura all'articolo 1, paragrafo 4;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) no 596/85 è modificato come segue:

1. La data del « 1o ottobre 1987 » che figura nell'articolo 1, paragrafo 4, è sostituita dalla data del « 1o novembre 1987 ».

2. La data del « 1o ottobre 1985 » che figura nell'articolo 5, paragrafo 3, è sostituita dalla data del « 1o novembre 1985 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 9.

(3) GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 18.