31985R2919

Regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio del 17 ottobre 1985 che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 22/10/1985 pag. 0004 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0106
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 4 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0106
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 4 pag. 0005


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2919/85 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1985

che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che sei stati contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, e cioè cinque stati membri delle Comunità europee (Germania, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito) e la Svizzera, hanno modificato tale convenzione con il protocollo addizionale n. 2, firmato a Strasburgo il 17 ottobre 1979;

considerando che, in virtù del predetto protocollo addizionale, soltanto i battelli adibiti alla navigazione sul Reno sono autorizzati ad effettuare trasporti di merci e di persone tra due punti situati sulle vie navigabili menzionate all'articolo 3, primo comma, della convenzione; che un documento rilasciato dall'autorità competente attesta l'assegnazione dei battelli alla navigazione sul Reno;

considerando che il protocollo di firma al protocollo addizionale summenzionato prevede che il documento comprovante che un battello è adibito alla navigazione sul Reno è rilasciato all'autorità competente dello stato interessato unicamente ad un battello in ordine al quale tale stato abbia un legame reale, i cui elementi devono essere determinati in base alla parità di trattamento tra gli stati contraenti della convenzione; che ai termini del summenzionato protocollo di firma lo stesso trattamento deve essere accordato ai battelli aventi un legame reale di tal tipo con uno stato membro; che a tal fine gli stati membri che non sono stati contraenti della convenzione sono equiparati a questi ultimi;

considerando che gli stati contraenti della convenzione hanno elaborato, in seno alla Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCR), disposizioni d'applicazione che fissano le condizioni per il rilascio del documento di cui sopra; che con decisione in data 8 novembre 1984 il Consiglio, su proposta della Commissione, ha definito l'azione comune nell'ambito della quale gli stati membri che sono stati contraenti della convenzione hanno adottato le summenzionate disposizioni mediante una risoluzione della CCR;

considerando che per garantire l'attuazione di dette disposizioni d'applicazione in tutta la Comunità è necessario introdurle nel diritto comunitario mediante un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 75 del trattato, che stabilisca le modalità necessarie per tener conto delle norme e procedure comunitarie;

considerando che è opportuno prevedere che gli altri stati membri trasmettano alla Commissione copia delle comunicazioni che essi inviano alla CCR in conformità del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni che formano oggetto dell'allegato sono applicabili nella Comunità in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

1. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'allegato, ciascuno stato membro trasmette contemporaneamente alla Commissione le comunicazioni che deve inviare alla CCR in virtù di dette disposizioni.

2. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, prima frase, dell'allegato, lo stato membro interessato invia altresì alla Commissione una copia del fascicolo concernente la sua domanda di consultazione della CCR.

Articolo 3

Qualora la CCR prevedesse la fissazione delle condizioni generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, seconda frase, dell'allegato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta la posizione comune che dovrà essere assunta in materia in sede di CCR dagli stati membri che sono altresì parti contraenti della convenzione.

Dette condizioni saranno introdotte, nel modo appropriato, a livello comunitario, dal Consiglio che delibera secondo le modalità previste al primo comma.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato è applicabile soltanto a decorrere dal 1o febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

(1) GU n. C 262 del 14. 10. 1985.

(2) GU n. C 169 dell'8. 7. 1985, pag. 7.

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE

delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 2 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e dei punti 1 e 3 del protocollo di firma del protocollo aggiuntivo n. 2 di detta convenzione del 17 ottobre 1979

Articolo 1

Per l'applicazione del presente regolamento, gli stati di cui alla prima frase del punto 3 del protocollo di firma del protocollo aggiuntivo n. 2 del 17 ottobre 1979 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno sono assimilati agli stati contraenti di detta convenzione. Il termine « stato contraente » nel presente regolamento comprende sempre ciascuno di questi stati assimilati.

Articolo 2

1. Solo le autorità dello stato contraente in cui un battello è immatricolato in un pubblico registro sono competenti per il rilascio e per il ritiro del documento di cui al comma 3 dell'articolo 2 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, documento che comprova che il battello medesimo è adibito alla navigazione sul Reno.

2. In mancanza di un registro d'immatricolazione o in mancanza della immatricolazione di un battello in uno stato contraente, le autorità dello stato contraente in cui si trovano il domicilio o la residenza abituale del proprietario o la sede sociale dell'impresa del proprietario del battello medesimo ovvero, in caso di comproprietà, del comproprietario che per primo ha presentato la domanda di rilascio del documento di cui al comma precedente, sono competenti per il rilascio ed il ritiro di detto documento.

3. Il documento può consistere sia in un documento speciale, conformemente al comma 3 dell'articolo 2 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, sia in una menzione apposta su un documento esistente, comprovante che il battello per il quale è rilasciato detto documento è adibito alla navigazione sul Reno.

4. Ogni stato contraente comunica agli altri stati contraenti, tramite la commissione centrale per la navigazione del Reno, l'elenco della autorità competenti che esso ha designato.

Articolo 3

1. Il documento di cui al primo comma dell'articolo 2 verrà compilato per un battello solo se il suo proprietario:

a) in quanto persona fisica, possiede la nazionalità di uno degli stati contraenti e il suo domicilio o la sua residenza abituale in uno di questi stati; o

b) in quanto persona giuridica di diritto pubblico, è costituita secondo la legislazione di uno stato contraente ed ha in questo la sua sede sociale; o

c) in quanto persona giuridica o società di diritto privato:

aa) è costituita in uno stato contraente secondo la sua legislazione;

bb) ha la sede ed il centro di attività commerciale, nonché il luogo dal quale viene diretta la gestione del battello, in detto stato contraente; e

cc) è gestita e diretta da persone la cui maggioranza è composta da cittadini degli stati contraenti e che hanno il domicilio o la residenza abituale o, nel caso delle persone giuridiche, la sede in uno di questi stati.

2. Tuttavia, il rilascio del documento per il battello di una persona giuridica o di una società di diritto privato deve essere rifiutato, se questa è composta in maniera tale che le persone che, direttamente o indirettamente, partecipano alla maggioranza dei risultati finanziari dell'impresa o che dispongono della maggioranza delle quote che danno diritto al voto o della maggioranza dei diritti di voto non sono cittadini degli stati contraenti ovvero non hanno il domicilio, la sede o la residenza abituale in uno di questi stati.

3. Nel caso in cui si abbiano rapporti di fiducia od accordi analoghi, le condizioni surriferite devono essere soddisfatte anche dalle persone per conto o nell'interesse delle quali si tratta.

4. Previa consultazione della commissione centrale, uno stato contraente potrà, in via eccezionale, accordare deroghe per quanto riguarda la maggioranza richiesta ai paragrafi 1, lettera c) cc), e 2 a condizione di non compromettere l'obiettivo del protocollo aggiuntivo n. 2 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. La commissione centrale potrà fissare le condizioni generali per la concessione di dette deroghe.

Articolo 4

1. Nel caso di un battello tenuto in comproprietà, il o i comproprietari che detengono la maggioranza delle quote di comproprietà e che gestiscono la comproprietà deve o devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3.

2. Se fra i comproprietari interessati vi sono delle persone giuridiche o delle società di diritto privato, le persone che gestiscono e dirigono queste imprese, come pure le persone che direttamente o indirettamente partecipano ai risultati finanziari delle medesime, devono possedere tutte la cittadinanza degli stati contraenti ed avere il domicilio, la sede o la residenza abituale in uno di questi stati.

Articolo 5

1. L'armatore del battello deve anch'egli soddisfare le stesse condizioni previste per il proprietario per ottenere il documento di cui al precedente articolo 2, paragrafo 1, per il battello gestito.

2. Le autorità dello stato contraente in cui si trova il domicilio o la residenza abituale o la sede dell'impresa dell'armatore sono competenti per il rilascio e per il ritiro del documento riguardante l'armatore medesimo. Articolo 6

1. Il proprietario, il comproprietario o l'armatore di un battello presenta all'autorità competente la richiesta di rilascio del documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e fornisce a tale scopo le informazioni necessarie e conformi alla realtà.

2. Il proprietario, il comproprietario o l'armatore del battello, ciascuno per quel che lo concerne, deve notificare per iscritto e senza indugio all'autorità competente che ha rilasciato il documento tutte le modifiche sopravvenute nelle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

3. Le autorità competenti possono verificare in qualsiasi momento se le condizioni stabilite ai precedenti articoli 3, 4 e 5 siano sempre soddisfatte; in caso contrario, dette autorità ritirano il documento.

Articolo 7

1. Il documento che certifica che il battello è adibito alla navigazione sul Reno deve identificare il battello medesimo, il proprietario e, se del caso, l'armatore, in particolare:

- con il nome o il numero, il luogo d'immatricolazione, il tipo e la categoria del battello;

- con il nome, la ragione sociale, il domicilio, la residenza abituale o la sede del proprietario o, se del caso, dell'armatore.

2. Il documento deve trovarsi a bordo del battello ed essere presentato su richiesta delle autorità di controllo.

Articolo 8

1. Gli stati contraenti adottano le necessarie disposizioni di esecuzione, particolarmente per quel che riguarda la procedura e l'onere della prova. Tali disposizioni sono portate a conoscenza degli altri stati contraenti tramite la commissione centrale per la navigazione del Reno.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le autorità competenti degli stati contraenti si prestano reciproca assistenza, nell'ambito della loro legislazione nazionale e si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie, ferma restando l'osservanza del segreto commerciale.

Articolo 9

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dell'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo n. 2 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, firmato a Strasburgo il 17 ottobre 1979.

2. Tuttavia la disposizione dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento sarà applicabile solo allo scadere di un termine transitorio di due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

3. Il presente regolamento potrà essere emendato o completato secondo procedure identiche a quelle applicate per la sua promulgazione.