31985R2879

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2879/85 DELLA COMMISSIONE DEL 16 OTTOBRE 1985, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2238/85 PER QUANTO CONCERNE LA TASSA DI COMPENSAZIONE APPLICABILE QUALORA IL PREZZO MINIMO ALL' IMPORTAZIONE PER LE UVE SECCHE NON SIA RISPETTATO

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 17/10/1985 pag. 0015 - 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0048
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0048


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2879/85 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2238/85 per quanto concerne la tassa di compensazione applicabile qualora il prezzo minimo all'importazione per le uve secche non sia rispettato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (2), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2238/85 della Commissione (3) fissa la tassa di compensazione applicabile qualora il prezzo minimo all'importazione per le uve secche non sia rispettato;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative al regime di prezzo minimo all'importazione per le uve secche (4), l'importo massimo della tassa di compensazione è determinato sulla base del prezzo più favorevole applicato sul mercato mondiale, per quantitativi rilevanti, dai paesi terzi più rappresentativi; che sulla base dei prezzi attualmente noti applicati sul mercato mondiale, l'importo massimo della tassa di compensazione in vigore dovrebbe essere modificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tassa di compensazione che figura nella terza colonna dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2238/85 è modificata come segue:

a) per quanto concerne le uve secche di Corinto della voce 08.04 B I a) o B II a) della tariffa doganale comune, l'importo di « 180,0 » è sostituito da « 295,0 »;

b) per quanto concerne le uve secche delle sottovoce 08.04 B I b) o B II b) della tariffa doganale comune l'importo di « 234,0 » è sostituito da « 349,0 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

(3) GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 26.

(4) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.