31985R2877

Regolamento (CEE) n. 2877/85 della Commissione, del 15 ottobre 1985, che modifica per la ventisettesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 17/10/1985 pag. 0012 - 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0047
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0191
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0191


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2877/85 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1985

che modifica per la ventisettesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/85 (4), ha fissato l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che, alla luce delle informazioni più recenti di cui dispone la Commissione per quanto riguarda le pratiche commerciali seguite dai paesi in questione e per quanto riguarda la natura ufficiale degli organismi in questione, il suddetto regolamento dovrebbe essere modificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/81, l'elenco degli organismi che possono indire gare deve essere completato aggiungendo, in ordine alfabetico dei paesi importatori, il seguente organismo:

1.2 // Paese importatore // Organismo emittente // Venezuela // INDULAC, Colinas de la California, Esq. Avdas San Francisco y Palmarito, Edificio Indulac - Apdo 1546, Caracas 10107 a, Venezuela.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.

(3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25.

(4) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 33.