31985R2823

Regolamento (CEE) n. 2823/85 della Commissione del 7 ottobre 1985 che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di zoccoli originari della Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 10/10/1985 pag. 0011 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 22 pag. 0179
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 22 pag. 0179


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2823/85 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1985

che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di zoccoli originari della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura

1. Nel gennaio 1985 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Confederazione europea dell'industria calzaturiera per conto dei produttori di zoccoli scandinavi che rappresentano una maggior parte dell'industria comunitaria del settore. I prodotti oggetto della denuncia sono zoccoli con suole esterne di cuoio naturale o di cuoio rivestito di PVC e con tomaie di cuoio. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha pertanto annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di zoccoli scandinavi di cui alla sottovoce ex 64.02 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 64.02-41, originari della Svezia ed ha iniziato un'inchiesta.

2. La Commissione ne ha informato debitamente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite oralmente.

3. La maggior parte dei produttori comunitari noti, alcuni esportatori svedesi e alcuni importatori hanno reso note per iscritto le loro osservazioni.

Non sono state formulate osservazioni per conto degli acquirenti comunitari del prodotto in oggetto.

4. La Commissione ha raccolto e verificate tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini di una valutazione preliminare e ha svolto inchieste in loco presso i seguenti:

- produttori comunitari:

- Gevavi, Zwolle, Paesi Bassi,

- Sanita, Herning, Danimarca,

- Young Shoe, Vonge, Danimarca;

- esportatori svedesi:

- Lavi, Kristianstad, Svezia,

- Torpatoffeln, Tornsbruk, Svezia,

- BJ Traesko, Moheda, Svezia,

- Ugglebo Toffeln AB, Paaryd, Svezia.

La Commissione ha chiesto e ottenuto osservazioni scritte circostanziate da parte di alcuni produttori comunitari ricorrenti, da alcuni esportatori ed importatori ed ha verificato per quanto necessario le informazioni ivi contenute.

5. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo gennaio 1984 - gennaio 1985.

B. Valore normale

6. Nei confronti dei tre esportatori interessati il valore normale è stato determinato in via provvisoria in base ai prezzi praticati sul mercato interno, essendo stati forniti sufficienti elementi di prova del fatto che tali prezzi sono stati corrisposti nel corso di normali operazioni sul mercato svedese durante il periodo oggetto dell'inchiesta.

Per l'unico esportatore interessato che non ha effettuato vendite sul mercato interno il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi di vendita praticati sul mercato interno dagli altri produttori cui si riferiva l'inchiesta.

C. Prezzo all'esportazione

7. I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

D. Confronto

8. Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi laddove reclami in

questi settori hanno potuto essere dimostrati in maniera soddisfacente. Si è tenuto conto tra l'altro di differenze nelle dimensioni e nella qualità delle suole e delle tomaie in quanto influivano sulle modalità di pagamento.

Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

E. Margini

9. Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte delle società B J Traesko, Torpatoffeln e Ugglebo Toffeln, con un margine di dumping pari alla differenza fra il valore normale determinato in precedenza ed il prezzo all'esportazione nella Comunità.

L'entità dei margini varia secondo l'esportatore e il tipo di zoccoli in questione, con il seguente margine medio ponderato per ciascun esportatore oggetto dall'inchiesta:

1.2 // BJ Traesko // 7 % // Lavi // non sono state accertate pratiche di dumping // Torpatoffeln // 11 % // Ugglebo Toffeln // 0,3 %

10. Per gli esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione, e non si sono espressi in altro modo nel caso dell'inchiesta preliminare, il dumping è stato determinato in base ai dati disponibili. A questo proposito la Commissione ritiene che i risultati dell'inchiesta costituiscano la base più idonea per determinare il margine di dumping, in quanto si fornirebbe la possibilità di eludere il dazio se si attribuisse agli esportatori in questione un margine di dumping inferiore al margine massimo dell'11 % stabilito per un esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Si ritiene quindi opportuno applicare al gruppo di esportatori in questione quest'ultimo margine di dumping.

F. Pregiudizio

11. Per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che tra il 1981 e il 1984 le importazioni nella Comunità di zoccoli originari della Svezia sono diminuite da 2 100 000 paia a 1 600 000 paia. Tuttavia, dato il calo del consumo nella Comunità nello stesso periodo, la quota di mercato del paese esportatore è aumentata dal 51 % al 60 % nello stesso periodo.

12. Nel corso del periodo oggetto dell'inchiesta la media ponderata dei prezzi di rivendita di tali importazioni era inferiore ai prezzi praticati dai produttori comunitari di un margine compreso tra l'11 % e il 49 %. I prezzi di rivendita erano inferiori a quelli necessari per coprire i costi sostenuti dai produttori comunitari e per fornire loro un equo profitto.

13. Le conseguenti ripercussioni sull'industria comunitaria ricorrente si sono manifestate con un calo delle vendite nella Comunità da 1 040 000 paia a 600 000 paia tra il 1981 e il 1984. Nello stesso periodo, essendo le esportazioni in paesi non membri della Comunità del tutto trascurabili, le cifre relative alla produzione presentano lo stesso andamento, vale a dire una diminuzione del 40 % circa. Il calo della produzione supera la flessione del consumo comunitario e pertanto la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 25 % circa al 22 %.

14. In seguito al calo dei prezzi dei produttori comunitari provocato dalle pratiche di dumping da parte degli esportatori svedesi, nonché all'incremento dei costi unitari dovuto alla flessione delle vendite ed alla diminuzione delle quote di mercato, i produttori ricorrenti hanno subito perdite rilevanti. Inoltre, tale situazione ha determinato la cessazione dell'attività di diversi produttori comunitari e costretto i produttori rimanenti ad operare licenziamenti, con il risultato che il numero complessivo di persone occupate nella produzione di zoccoli scandinavi nella Comunità si è dimezzato rispetto al 1981.

15. La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato provocato da altri fattori, quali per esempio la netta flessione del consumo nella Comunità. Si è tuttavia accertato che il calo del consumo ha inciso sulla produzione comunitaria in misura maggiore che sulle importazioni in dumping. Durante il periodo oggetto dell'inchiesta, inoltre, non sono state effettuate importazioni dei prodotti in questione da parte di altri paesi terzi. Il notevole incremento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping ed i relativi prezzi di vendita nella Comunità hanno indotto la Commissione a stabilire che gli effetti delle importazioni in dumping di zoccoli originari della Svezia costituiscono un notevole pregiudizio per l'industria comunitaria interessata. Quest'ultima comprende generalmente stabilimenti atti unica mente a produrre zoccoli e quindi in linea di massimo non è possibile attuare una conversione verso altri tipi di produzione di calzature.

G. Interesse della Comunità

16. Data l'entità del pregiudizio subito dai produttori comunitari ricorrenti, principalmente a causa della differenza tra i prezzi, pari ad un margine massimo dal 49 %, e data la probabilità che, in mancanza di misure di salvaguardia, la sopravvivenza dell'industria comunitaria sia compressa, la Commissione ha concluso che è nell'interesse della Comunità adottare opportune misure. Onde evitare che nel corso della procedura venga arrecato ulteriore pregiudizio, tali misure dovrebbero concretarsi nell'imposizione di un dazio provvisorio antidumping.

H. Aliquota del dazio

17. Considerata la portata del pregiudizio arrecato ed in particolare il margine di differenza tra i prezzi, compreso tra l'11 % e il 49 %, l'aliquota del dazio dovrebbe essere corrispondente ai margini di dumping accertati in via provvisoria. Dovrebbero essere esenti dal dazio i prodotti esportati dalla società Lavi, nei confronti della quale non sono state accertate pratiche di dumping e Ugglebo Toffeln, per la quale il margine di dumping può essere considerato minimo.

Si deve stabilire un periodo durante il quale le parti interessate possano rendere note le loro osservazioni e chiedere di essere sentite oralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di zoccoli con suole esterne di cuoio o di cuoio rivestito di PVC e con tomaie di cuoio, di cui alla sottovoce ex 64.02 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 64.02-41 originari della Svezia.

2. L'importo del dazio è pari all'11 % del prezzo netto per paio, franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, ad eccezione dei prodotti manufatti ed esportati da BJ Traesko AB, Moheda, Svezia, per i quali l'aliquota del dazio è pari al 7 %.

I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se nelle condizioni di vendita è stabilito che il pagamento venga effettuato entro trenta giorni dalla data di spedizione; essi sono aumentati o ridotti dell'1 % per ciascun differimento o anticipo di un mese nel termine di pagamento.

Il presente dazio non è applicato ai prodotti manufatti ed esportati dalle società Lavi, Kristianstad, Svezia e Ugglebo Toffeln AB, Paaryd, Svezia.

3. Si applicano i provvedimenti in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2176/84 entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. C 47 del 19. 2. 1985, pag. 2.