31985R2729

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2729/85 DEL CONSIGLIO, DEL 27 SETTEMBRE 1985, RECANTE APERTURA, RIPARTIZIONE E MODALITA DI GESTIONE DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO DI MELANZANE, DELLA SOTTOVOCE 07.01 T II DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, ORIGINARIE DI CIPRO ( 1985 )

Gazzetta ufficiale n. L 259 del 01/10/1985 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0021
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0021


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2729/85 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di melanzane, della sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1985)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3700/83 del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con la Repubblica di Cipro dopo il 31 dicembre 1983 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1681/85 (2), prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 300 tonnellate di melanzane, originarie di Cipro, della sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune, a dazio doganale pari al 40 % del dazio della tariffa doganale comune per il periodo dal 1o ottobre al 30 novembre 1985; che è opportuno aprire il contingente tariffario comunitario in questione per questo periodo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario il cui periodo di applicazione è molto breve, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra stati membri, ferma restando la facoltà di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista dall'articolo, 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o ottobre al 30 novembre 1985 il dazio della tariffa doganale comune per le melanzane, della sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso al 6,4 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume di 300 tonnellate.

Nei limiti di questo contingente tariffario la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1979 e dal protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli stati membri adottano adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la facoltà di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 settembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

(1) GU n. L 369 del 30. 12. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 5.