Regolamento (CEE) n. 2678/85 della Commissione del 24 settembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2120/85 che autorizza la diminuzione della durata dei contratti d' ammasso privato nel settore delle carni suine
Gazzetta ufficiale n. L 254 del 25/09/1985 pag. 0013 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0018
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0018
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2678/85 DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2120/85 che autorizza la diminuzione della durata dei contratti d'ammasso privato nel settore delle carni suine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 1081/85 della Commissione (3) ha disposto misure di aiuto all'ammasso privato; che la situazione del mercato delle carni suine ha registrato un'evoluzione tale che è opportuno autorizzare lo svincolo anticipato dall'ammasso delle carni immagazzinate; considerando che il regolamento (CEE) n. 2120/85 della Commissione (4) ha consentito la riduzione della durata dei contratti d'ammasso privato nel settore delle carni suine; considerando che una certa mancanza di precisione nel testo dell'articolo 1 di detto regolamento rischia di pregiudicare la retta interpretatzione della disposizione in questione; che, per maggiore chiarezza, è quindi opportuno modificare il regolamento in questione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2120/85 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 1 Per i contratti d'ammasso privato in corso, la durata dell'ammasso è diminuita di un mese su richiesta dell'interessato. La diminuzione riguarda il quantitativo globale oggetto del contratto in questione. L'ammassatore comunica all'organismo d'intervento la propria intenzione di diminuire la durata di qualsiasi contratto d'ammasso al più tardi tre giorni lavorativi prima della data di scadenza della validità del contratto, tenuto conto della riduzione richiesta. In tal caso, l'importo dell'aiuto è ridotto in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1018/85 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5. (3) GU n. L 114 del 27. 4. 1985, pag. 26. (4) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 19.