31985R2601

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2601/85 DELLA COMMISSIONE, DEL 16 SETTEMBRE 1985, CHE STABILISCE, PER LA CAMPAGNA 1984/1985, LE MODALITA COMPLEMENTARI D' APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 337/79 DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale n. L 248 del 17/09/1985 pag. 0011 - 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0245
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0245


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2601/85 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1985

che stabilisce, per la campagna 1984/1985, le modalità complementari d'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3537/84 della Commissione (3), ha previsto, per la campagna 1984/1985, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, può essere deciso che i mosti di uve oggetto di contratto di magazzinaggio a lungo termine possono, durante il periodo di validità del contratto, essere interamente o parzialmente trasformati in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati; che l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1997/84 (5), ha autorizzato tale trasformazione;

considerando che è opportuno precisare che la trasformazione dei mosti di uve concentrati in mosti di uve concentrati rettificati è autorizzata anche qualora il mosto di uve concentrato sia una fase intermedia nel procedimento di elaborazione dei mosti di uve concentrati rettificati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Durante il periodo di validità dei contratti di magazzinaggio a lungo termine conclusi nel corso della campagna viticola 1984/1985, i mosti di uve concentrati possono essere interamente o parzialmente trasformati in mosti di uve concentrati rettificati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 330 del 18. 12. 1984, pag. 14.

(4) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

(5) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 28.