31985R2475

Regolamento (CEE) n. 2475/85 della Commissione del 29 agosto 1985 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 777/85 relativo alla concessione, per le campagne vitivinicole 1985/1986-1989/1990, di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate

Gazzetta ufficiale n. L 234 del 31/08/1985 pag. 0080 - 0082
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0161
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0161


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2475/85 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 1985

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 777/85 relativo alla concessione, per le campagne vitivinicole 1985/1986-1989/1990, di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 777/85 del Consiglio, del 26 marzo 1985, relativo alla concessione, per le campagne vitivinicole 1985/1986-1989/1990, di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 4, l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che è opportuno precisare le condizioni in base alle quali gli stati membri possono concedere i premi previsti dal regolamento (CEE) n. 777/85 per le superfici della categoria 1;

considerando che occorre definire le varietà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 777/85;

considerando che, per garantire l'efficacia e il controllo del regime, è indispensabile precisare le indicazioni che devono figurare nella domanda di concessione dei premi e prevedere la verifica dell'esattezza di tali informazioni;

considerando che è opportuno, prima del versamento del premio, constatare la capacità produttiva delle superfici da estirpare ed accertarsi che l'estirpazione abbia avuto effettivamente luogo; che tale constatazione deve essere certificata affinché il richiedente possa utilizzarla come prova per dimostrare che ha effettivamente proceduto all'estirpazione; che, tuttavia, la constatazione della capacità produttiva non è necessaria in tutti i casi, quando l'abbandono riguarda la totalità della superficie viticola dell'azienda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli stati membri possono concedere il premio per le superfici della categoria 1 sempreché:

- l'abbandono non comprometta eventuali programmi sociostrutturali in corso o in fase di elaborazione per la regione in causa e non vi aggravi la situazione dell'occupazione;

- non sia possibile un'altra utilizzazione delle superfici in questione.

D'altra parte, gli stati membri possono disporre che, per le superfici in questione situate in comprensori in cui i produttori sono organizzati in associazioni fondiarie, l'abbandono definitivo sia altresì subordinato ai criteri fissati da dette associazioni nell'ambito dei loro programmi di sistemazione fondiaria del comprensorio.

2. Gli stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi un mese dopo che sia stato compilato, l'elenco delle regioni in cui è concesso, per le superfici della categoria 1, il premio per abbandono definitivo.

Articolo 2

L'elenco delle varietà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 777/85 figura in allegato.

Articolo 3

1. Nella domanda per la concessione del premio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 777/85 il richiedente deve segnatamente indicare:

- il proprio nome e indirizzo, nonché a quale titolo egli coltiva il vigneto per il quale chiede il premio,

- la superficie vitata a coltura specializzata o a coltura mista da lui coltivata,

- i dati necessari per l'identificazione delle parcelle destinate all'abbandono definitivo, per le quali egli chiede il premio,

- la superficie, espressa in ettari, are e centiare, del vigneto da estirpare,

- l'età e il modo di conduzione della vigna da estirpare,

- le varietà oggetto di tale azione,

- la data in cui è prevista l'estirpazione.

Insieme alla domanda devono essere presentati i documenti giustificativi che consentano di verificare se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 777/85.

2. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità competente:

- procede alla classificazione delle superfici in questione, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 (1),

- procede alla verifica delle indicazioni di cui al paragrafo 1,

- registra le dichiarazioni di impegno di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 777/85,

- constata, per quanto riguarda i vigneti per uve da vino, la capacità produttiva delle superfici da estirpare, tenendo conto segnatamente dell'età, dello stato di manutenzione e della proporzione dei ceppi mancanti e determina il rendimento per ettaro di tali superfici. Questa determinazione viene effettuata sulla base della capacità produttiva constatata, nonché della dichiarazione ufficiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 777/85, fatta in conformità delle disposizioni stabilite dallo stato membro, al più tardi il 15 ottobre 1985,

- notifica al richiedente l'importo del premio che gli è riconosciuto, dopo avergli dato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

3. Gli stati membri possono disporre che, qualora la domanda concerna la totalità della superficie coltivata a viti per uve da vino dell'azienda, la constatazione della capacità produttiva di cui al paragrafo 2, quarto trattino, non è necessaria.

Articolo 4

Le disposizioni comunitarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 777/85 sono quelle che figurano nel titolo III del regolamento (CEE) n. 337/79, nonché quelle relative alle strutture vitivinicole.

Articolo 5

1. Su richiesta dell'interessato, l'autorità competente constata che l'estirpazione ha avuto luogo e certifica l'epoca in cui è stata effettuata.

La prova di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 777/85 consiste nel certificato di cui al primo comma.

2. Prima di procedere al versamento del premio, l'autorità competente verifica se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino e paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 777/85.

3. L'autorità competente verifica se sono rispettati gli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 777/85; tale verifica avviene almeno ogni quattro anni a partire dalla data in cui detti impegni sono stati assunti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1o settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco delle varietà di cui all'articolo 2

1. FRANCIA

Alphonse Lavallée

Cardinal

Dattier de Beyrouth

Ignea

Italia (Ideal)

Muscat d'Alexandrie

Olivette blanche

Olivette noire

2. GRECIA

Alphonse Lavallée

Cardinal

Italia (Ideal)

Muscat d'Alexandrie

Ohanez

Dattier de Beyrouth (Rozaki)

Fràoula

3. ITALIA

Almeria (Ohanez)

Alphonse Lavallée

Angela

Baresana (Turchesa - Lattuario bianco - Uva di Bisceglie)

Cardinal

Regina (Mennavacca bianca)

Italia (Ideal)

Olivetta Vibonese

Perlona

Red Emperor

Regina nera (Mennavacca nera - Lattuario nero)

Schiava grossa (Frankental)

Zibibbo