Regolamento (CEE) n. 2427/85 della Commissione del 28 agosto 1985 che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche
Gazzetta ufficiale n. L 230 del 29/08/1985 pag. 0011 - 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0120
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0120
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2427/85 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 1985 che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (2), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 7, visto il regolamento (CEE) n. 2237/85 della Commissione, del 30 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all'importazione delle uve secche (3), in particolare l'articolo 4, considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2237/85, la Commissione fissa un coefficiente monetario pari al divario monetario effettivo tra il tasso di conversione agricolo della moneta di uno stato membro e il tasso centrale o, se del caso, il tasso di mercato qualora tale divario sia uguale o superiore a 2,5 punti percentuali; considerando che, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo minimo applicabile all'importazione di uve secche, nonché la tassa di compensazione riscossa quando tale prezzo non viene rispettato, sono fissati dal regolamento (CEE) n. 2238/85 della Commissione (4); che i prezzi all'importazione che figurano nell'allegato II del suddetto regolamento sono calcolati in quanto percentuali specifiche del prezzo minimo all'importazione; che, di conseguenza, il coefficiente monetario si applica tanto ai prezzi minimi all'importazione quanto ai prezzi all'importazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dopo che i prezzi minimi all'importazione e i prezzi all'importazione che figurano negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2238/85 sono stati convertiti nelle monete nazionali sotto indicate mediante l'applicazione del tasso di conversione agricolo, gli importi risultanti sono moltiplicati per i seguenti coefficienti: - marco tedesco: 0,972, - fiorino olandese: 0,972, - dracma greca: 1,075, - lira italiana: 1,049, - lira sterlina: 0,968. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10. (3) GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 24. (4) GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 26.