31985R2392

Regolamento (CEE) n. 2392/85 della Commissione del 22 agosto 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad altri oggetti per la pesca della sottovoce 97.07 B della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 23/08/1985 pag. 0018 - 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2392/85 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1985

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad altri oggetti per la pesca della sottovoce 97.07 B della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato II, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 12;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 165 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980;

considerando che per altri oggetti per la pesca, della sottovoce doganale 97.07 B, la base di riferimento è fissata a 11 875 000 ECU; che, in data 21 maggio 1985, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Corea del Sud hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale provoca difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 26 agosto 1985 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 97.07 B (Codici Nimexe 97.07-91, 99) // Altri oggetti per la pesca // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.