31985R2317

Regolamento (CEE) n. 2317/85 della Commissione del 12 agosto 1985 che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta oroginarie dell' URSS e della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 14/08/1985 pag. 0007 - 0010
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 22 pag. 0129
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 22 pag. 0129


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2317/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1985

che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta oroginarie dell'URSS e della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura

(1) Nel maggio 1984 la Commissione ha ricevuto una denuncia introdotta dalla Fachverband Fahrrad- und Kraftradteile-Industrie e. V., a nome dei produttori la cui produzione totale rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria di catene a rulli per biciclette. La denuncia conteneva elementi di prova relativi alle pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha pertanto annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di catene a rulli per biciclette, aventi dimensioni di 1 / 2 × 1 / 8 di pollice, di cui alla voce ex 73.29 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 73.29-11, originarie dell'Unione Sovietica e della Repubblica popolare cinese ed ha iniziato un'inchiesta.

(2) La Commissione ne ha informato debitamente gli importatori e gli esportatori notoriamente interessati, nonché i ricorrenti ed ha offerto a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite oralmente. Tutti gli esportatori noti hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni, mentre nessun esportatore o importatore ha chiesto di essere inteso.

(3) L'esportatore cinese ha presentato le proprie osservazioni per iscritto, senza tuttavia fornire i necessari elementi di prova. Egli non ha, tra l'altro, risposto al questionario inviatogli, benché la Commissione abbia più volte prorogato il termine e abbia messo in evidenza per iscritto la rilevanza di tali informazioni ai fini dell'accertamento dei fatti, nonché le conseguenze per le conclusioni della procedura a derivanti dal rifiuto di comunicare le necessarie informazioni, in particolare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84, a norma del quale, qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, possono essere elaborate conclusioni preliminari o finali in base ai dati disponibili.

(4) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una valutazione preliminare ed ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

Produttori CEE:

- Union Sils, Van de Loo & Co GmbH, Froendenberg, Repubblica federale di Germania,

- Wippermann Jr. GmbH, Hagen, Repubblica federale di Germania.

La Commissione ha chiesto osservazioni scritte circostanziate ai produttori comunitari ricorrenti, a tutti gli esportatori ed agli importatori ed ha verificato per quanto necessario le informazioni ivi contenute.

L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo giugno 1983 - giugno 1984.

B. Valore normale

(5) Per stabilire se le importazioni originarie dell'Unione Sovietica e della Repubblica popolare cinese fossero effettuate in regime di dumping, la Commissione ha dovute tener conto del fatto che tali paesi non hanno un'economica di mercato e ha quindi dovuto basare i suoi accertamenti sul valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito i concorrenti avevano proposto il mercato giapponese. Non avendo la Commissione ottenuto le necessarie informazioni chieste ai produttori giapponesi, i ricorrenti hanno proposto come alternativa il mercato spagnolo.

(6) L'esportatore sovietico ha formulato obiezioni contro questa proposta, sostenendo che era più opportuno scegliere l'India, in quanto la produzione di biciclette in questo paese viene effettuata su una scala più simile a quella dell'Unione Sovietica e le catene di produzione indiana sono dello stesso tipo di quelle fabbricate in Unione Sovietica, essendo principalmente destinate a biciclette da turismo. L'esportatore sovietico non ha tuttavia fornito indicazioni in merito ai prezzi praticati sul mercato interno indiano.

(7) La Commissione ha esaminato la struttura del mercato spagnolo per quanto riguarda le catene per biciclette. Spagna, Unione Sovietica e Repubblica popolare cinese producono un modello unificato di catene a rulli per biciclette aventi dimensioni 1 / 2 × 1 / 8 pollici, secondo le norme DIN 8187 oppure ISO/R-606. I prodotti sovietici e cinesi sono in linea di massima conformi a tali norme, anche se i produttori non offrono garanzie a questo proposito. La qualità dei prodotti spagnoli è leggermente superiore a quella delle catene originarie dell'Unione Sovietica e della Repubblica popolare cinese, ma tale differenza, di cui si può tenere conto (vedi paragrafo 9), non è significativa ai fini della normale commercializzazione. Secondo quanto è stato accertato, in Spagna esiste un'efficace concorrenza interna tra i produttori spagnoli, nonché tra le importazioni da altri paesi, che nel 1984 detenevano una quota di mercato del 23 % circa. La Commissione ha inoltre accertato che le tecnologie di produzione industriale relative alle catene a rulli sono analoghe in tutti i paesi e che le condizioni e il volume di produzione in Spagna sono tali da permettere un'adeguato confronto. La scelta della Spagna appare più opportuna di quella dell'India, in quanto tanto la Spagna quanto l'Unione Sovietica applicano processi produttivi ad elevata intensità di capitale ed impiegano macchinari analoghi.

Inoltre, sul piano dello sviluppo industriale, l'Unione Sovietica presenta maggiori analogie con la Spagna che con l'India.

L'esportatore cinese non ha sollevato obiezioni contro questa scelta.

C. Prezzo all'esportazione

(8) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

D. Confronto

(9) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto debitamente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. In base alle informazioni fornite dai produttori spagnoli, sono stati effettuati adeguamenti in considerazione di differenze nella qualità, nelle condizioni e modalità di vendita, nonché nelle condizioni di pagamento. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

E. Margini

(10) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le esportazioni oggetto dell'inchiesta, pari alla differenza tra il valore normale determinato in precedenza e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

(11) L'entità dei margini varia secondo lo stato membro importatore e supera il 40 % per la Cina e il 60 % per l'Unione Sovietica, con la seguente media ponderata per la Comunità nel suo insieme:

Repubblica popolare cinese 45 %,

Unione Sovietica 102 %

F. Pregiudizio

(12) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova a disposizione della Commissione emerge che le importazioni nella Comunità originarie dell'Unione Sovietica sono passate da 2 185 000 metri a 3 793 000 metri tra il 1982 e il 1984, con un incremento della quota di marcato dall'8,9 % al 14,4 %, mentre nello stesso periodo le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono diminuite da 3 449 000 metri a 2 144 000 metri, con un calo della quota di mercato dal 14,1 % a 8,1 %. Considerate complessivamente tra il 1982 e il 1984, le importazioni oggetto di dumping sono passate da 5 634 000 metri a 5 937 000 metri, mantenendo una rilevante quota di mercato pari a circa il 23 % per tutto il periodo in quetione.

(13) Dato che le importazioni dei prodotti cinesi nella Comunità sono diminuite, con una corrispondente flessione della relativa quota di mercato, la Commissione ha esaminato se era opportuno cumulare le importazioni di catene per biciclette originarie della Cina e dell'Unione Sovietica.

La Commissione ha tuttavia accertato che tutti i prodotti oggetto dell'inchiesta si facevano concorrenza sul mercato comunitario. Le importazioni cinesi hanno inoltre registrato una flessione soltanto nel 1983 e si erano stabilizzate nel 1984, mantenendo una quota di mercato sufficientemente rilevante per provocare un pregiudizio sostanziale, dati i prezzi eccessivamente bassi ai quali erano vendute sul mercato comunitario. La Commissione ha quindi concluso che, ai fini della determinazione del pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping, era opportuno cumulare le importazioni originarie della Cina e dell'Unione Sovietica.

(14) Durante il periodo oggetto dell'inchiesta i prezzi di vendita delle importazioni in esame erano inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari di un margine del 16 % per i prodotti sovietici e del 6 % per quelli cinesi, tenendo conto delle differenze qualitative. Tali prezzi di vendita erano inferiori a quelli necessari per coprire i costi dei produttori comunitari e fornire loro un equo margine di profitto.

(15) La produzione comunitaria, pari a 10 398 000 metri nel 1982, è scesa a 8 500 000 metri nel 1984. Benché, considerate complessivamente, le importazioni oggetto di dumping originarie dell'Unione Sovietica e della Cina non siano aumentate in proporzione corrispondente al calo della produzione comunitaria, la Commissione ha accertato che la loro rilevante quota di mercato, nel 1984 pari al 37 % nella Repubblica federale di Germania ed al 31 % in Italia, paese in cui si concentrava oltre l'80 % delle importazioni in questione, e i relativi prezzi di vendita eccessivamente bassi hanno provocato un grave deterioramento del mercato nella Comunità.

L'industria comunitaria ha quindi dovuto costantemente operare con un tasso di sfruttamento del potenziale inferiore al 60 %, tale da implicare elevati costi unitari, nonché vendere i propri prodotti a prezzi che in alcuni casi non rappresentavano nemmeno un'adequata percentuale dei costi fissi. L'industria comunitaria ha conseguentemente accumulato notevoli perdite finanziare, a causa delle quali due produttori comunitari hanno dovuto chiudere le rispettive linee di produzione, mentre altri hanno ridotto la produzione per contenere le perdite. Tra il 1982 e il 1984 la produzione è quindi diminuita del 18 % e si è dovuto fare frequentemente ricorso al lavoro ad orario ridotto.

(16) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori, quali l'andamento del consumo nella Comunità. Secondo il ricorrente il consumo nella Comunità è aumentato di circa l'8 % dal 1982 in poi, ma tale incremento non ha esercitato alcuna incidenza sulle vendite dei produttori comunitari nella CEE. La Commissione ha inoltre esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altre importazioni. Benché sia difficile ottenere dati precisi in merito al consumo nella Comunità ed alle importazioni originarie da altri paesi terzi, in quanto le statistiche di cui la Commissione dispone riguardano catene di tipo diverso da quello in esame, in base alle informazioni ricevute dalla Commissione si può considerare che le vendite dell'industria comunitaria siano state parzialmente sostituite anche dalle importazioni provenienti da altri paesi. Tuttavia, verificando le statistiche globali sulle importazioni da altri paesi terzi, la Commissione ha accertato che i relativi prezzi di vendita sono in media più elevati di quelli delle importazioni in dumping. Inoltre la Commissione non ha ricevuto elementi di prova in merito a pratiche di dumping su tali importazioni. La rilevante quota di mercato delle importazioni originarie dei due paesi in questione ed i relativi prezzi di vendita nella Comunità hanno indotto la Commissione a concludere che le conseguenze delle importazioni oggetto di dumping di catene a rulli per biciclette originarie dell'Unione Sovietica e della Repubblica popolare cinese, considerate isolatamente, provocano un notevole pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

G. Interesse delle Comunità

(17) In considerazione delle difficoltà particolarmente gravi in cui versa l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che è nell'interesse della Comunità adottare opportune misure. Onde evitare che nel corso della procedura venga arrecato ulteriore pregiudizio, tali misure devono concretarsi nell'imposizione di un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di catene a rulli per biciclette, aventi dimensioni pari a 1 / 2 × 1 / 8 di pollice, originarie dell'Unione Sovietica e della Repubblica popolare cinese.

H. Aliquota del dazio

(18) La portata del pregiudizio arrecato è stata calcolata in base alla differenza tra i prezzi di vendita delle importazioni in dumping ed i profitti normalmente realizzati con una efficiente produzione nella Comunità. L'aliquota dei dazi dovrebbe quindi essere sufficiente per eliminare la differenza tra i prezzi di vendita dei prodotti importati in dumping nella Comunità e i prezzi necessari per coprire i costi di produzione dell'industria comunitaria e rappresentare una equa percentuale dei costi fissi e delle spese generali. Tenendo conto dei diversi prezzi di vendita dei prodotti originari dell'Unione Sovietica e della Cina e confrontandoli con i prezzi praticati dai produttori comunitari, l'aliquota del dazio da applicare ai prodotti originari dell'Unione Sovietica dovrebbe essere più alta di quella da applicare ai prodotti originari della Cina.

(19) Si deve stabilire un periodo durante il quale le parti interessate possono rendere note le proprie osservazioni e chiedere di essere sentite oralmente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di catene a rulli per biciclette, aventi dimensioni pari a 1 / 2 × 1 / 8 di pollice, di cui alla voce ex 73.29 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 73.29-11, originarie dell'URSS e della Repubblica popolare cinese.

2. L'importo del dazio è pari alle seguenti percentuali del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti:

- per i prodotti originari dell'Unione Sovietica 30 %,

- per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese 20 %.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2176/84, entro un mese, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1985.

Per la Commissione

Nicolas MOSAR

Membro della Commissione

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. C 235 del 5. 9. 1984, pag. 9.