31985R2273

Regolamento (CEE) n. 2273/85 della Commissione del 29 luglio 1985 recante concessione di un aiuto all' utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna viticola 1985/1986

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 09/08/1985 pag. 0008 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0003


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2273/85 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1985

recante concessione di un aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna viticola 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, e l'articolo 65,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 337/79 istituisce un regime di aiuto a favore dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati prodotti nella Comunità e utilizzati per aumentare la gradazione alcolometrica dei vini;

considerando che le operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati, nonché i quantitativi di questi prodotti che sono detenuti, devono essere oggetto di una dichiarazione alle competenti autorità; che i quantitativi di detti prodotti che sono o sono stati utilizzati per l'arricchimento devono essere iscritti nei registri previsti dall'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79; che non occorre quindi prevedere la presentazione di una documentazione supplementare per poter beneficiare dell'aiuto;

considerando che l'importo dell'aiuto deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuti dai mosti di uve concentrati, dai mosti di uve concentrati rettificati e dal saccarosio; che, sulla base dei dati di cui dispone la Commissione, è necessario differenziare l'importo dell'aiuto secondo il prodotto utilizzato per l'arricchimento e fissarlo ai livelli indicati nel dispositivo;

considerando che i mosti di uve utilizzati nell'elaborazione dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati hanno un prezzo di costo che è funzione della loro gradazione alcolometrica naturale; che i mosti di uve aventi un'elevata gradazione alcolometrica potenziale naturale hanno un prezzo di mercato superiore a quello degli altri mosti; che, per tener conto di ciò, nonché della necessità di non perturbare le correnti di scambi, occorre differenziare l'importo dell'aiuto fissando un importo più elevato per i mosti concentrati e i mosti di uve concetrati rettificati originari dei vigneti più meridionali della Comunità, che producono tradizionalmente mosti di uve aventi la più elevata gradazione alcolometrica naturale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni fissate dal presente regolamento, è concesso un aiuto ai produttori di vini da tavola o di v.q.p.r.d. che utilizzano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità per aumentare la gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 338/79 (3),

2. In conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori soggetti, nella campagna 1984/1985, agli obblighi previsti dagli articoli 39, 40 o 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente regolamento, sempreché forniscano la prova che hanno soddisfatto ai loro obblighi:

- ai sensi degli articoli 39 e 40, tra il 1o settembre 1984 e le date fissate rispettivamente nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2461/84 della Commissione (4) e nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2462/84 della Commissione (5), o, se del caso, alle date fissate dall'autorità competente in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio (6),

- ai sensi dell'articolo 41, tra il 19 gennaio 1985 e le date fissate nell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 147/85 (7).

Articolo 2

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1 è fissato, per % vol potenziale e per hl di mosto di uve concentrato e di mosto di uve concentrato rettificato utilizzato, nella seguente misura:

- 1,52 ECU per i mosti di uve concentrati elaborati a partire da uve ottenute dalle zone viticole C III a e C III b;

- 1,32 ECU per i mosti di uve concentrati diversi da quelli di cui al primo trattino;

- 1,69 ECU per i mosti di uve concentrati rettificati elaborati a partire da uve ottenute dalle zone viticole C III a e C III b o prodotti al di fuori di tali zone negli impianti che hanno iniziato la produzione anteriormente al 30 giugno 1982, indipendemente dalla zona di provenienza delle uve.

- 1,49 ECU per i mosti di uve concentrati rettificati diversi da quelli di cui al terzo trattino.

Articolo 3

I produttori che intendano beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1 presentano all'organismo d'intervento competente una domanda per l'insieme delle operazioni di aumento della gradazione alcolometrica di cui all'articolo 1. La domanda deve pervenire all'organismo d'intervento entro due mesi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ultima operazione in questione.

Alla domanda è allegata la documentazione relativa alle operazioni per le quali è richiesto l'aiuto.

Articolo 4

L'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto al produttore entro e non oltre il 30 settembre 1986, salvo:

- in caso di forza maggiore;

- ne caso che siano stati avviati accertamenti amministrativi circa il diritto all'aiuto. In tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l'esistenza di tale diritto sia riconosciuta.

Articolo 5

1. Salvo caso di forza maggiore, se il produttore non compie l'operazione di cui all'articolo 1, in conformità degli articoli 32, 33 e 36 del regolamento (CEE) n. 337/79, l'aiuto non è versato.

2. Salvo caso di forza maggiore, se il produttore non adempie uno degli obbligi che gli incombono in virtù del presente regolamento, diverso dall'obbligo di cui al paragrafo 1, l'aiuto da versare è ridotto di un importo fissato dall'autorità competente, proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza.

3. In caso di forza maggiore, l'autorità competente stabilisce le misure che giudica necessarie in considerazione della circostanza addotta.

4. Gli stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 2, indicando se, ed in quale misura, sia stato dato seguito alle domande che invocano un caso di forza maggiore.

Articolo 6

Entro il 30 novembre 1986, gli stati membri interessati comunicano alla Commissione il numero dei produttori che hanno beneficiato dell'aiuto, i quantitativi di vino che sono stati oggetto di arricchimento e i quantitativi di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati utilizzati a tale fine ed espressi in % vol potenziale/hl.

Articolo 7

Ciascuno stato membro interessato designa un organismo d'intervento incaricato dell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.

(4) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 12.

(5) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 18.

(6) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

(7) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.