31985R2261

Regolamento (CEE) n. 2261/85 della Commissione del 29 luglio 1985 che stabilisce le modalità di applicazione della distillazione di cui all' articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1985/1986

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 08/08/1985 pag. 0018 - 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0248
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0248


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2261/85 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1985

che stabilisce le modalità di applicazione della distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 40, paragrafo 6, e l'articolo 65,

considerando che le operazioni di distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 devono essere effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce le norme generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/84 (4);

considerando che è necessario determinare, da un lato, le condizioni in cui i produttori devono soddisfare agli obblighi di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 e, dall'altro, gli obblighi dei distillatori;

considerando che occorre escludere dall'obbligo di distillazione, per ciascun produttore, un quantitativo forfettario corrispondente al consumo familiare, nonché i quantitativi esportati; che è pertanto opportuno disporre che l'esportazione di vini in causa deve essere realizzata anteriormente ad una data che permetta, secondo quanto previsto, di effettuare la distillazione dei quantitativi restanti prima della fine della campagna;

considerando che, a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, i quantitativi normalmente vinificati sono esenti dall'obbligo di distillazione; che è opportuno definire tali quantitativi per ciascuna delle categorie di vino ottenuto da uve di varietà a doppia classificazione; che, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà classificate simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà di uve da tavola, occorre applicare la norma prevista dal regolamento (CEE) n. 2078/76 della Commissione (5), pur adattando per la Grecia il periodo di riferimento utilizzato; che, per quanto riguarda, invece, i vini ottenuti da uve di varietà classificate simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate ad un'utilizzazione particolare, l'obbligo di distillazione è stato introdotto nella normativa solo dalla campagna 1982/1983 e ha dato luogo a difficoltà di applicazione; che, al fine di ricercare una soluzione adeguata a tali difficoltà pur garantendo la parità di trattamento a quanti sono soggetti a detto regime, è opportuno rinviare ad un altra data ulteriore la determinazione dei criteri per la ripartizione per ha del quantitativo normalmente vinificato in ogni unità amministrativa;

considerando che il quantitativo che ciascun produttore è tenuto a distillare deve essere determinato sulla base del quantitativo totale prodotto; che tale quantitativo risulta dalle dichiarazioni di cui al regolamento (CEE) n. 2102/84 della Commissione, del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2459/84 (7), nonché dalle iscrizioni nei registri di cui al regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo di documenti d'accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/80 (9);

considerando che è necessario evitare il rischio che i prodotti della distillazione di taluni vini soggetti all'obbligo di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 perturbino i mercati delle acquaviti di vino a denominazione d'origine; che a tal fine, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, è opportuno disporre che, dalla distillazione di tali vini, non possa essere ottenuto un prodotto avente un titolo alcolometrico inferiore a 92 % vol;

considerando che è necessario prevedere dei termini per lo svolgimento dell'operazione per i produttori e distillatori al fine di garantire la massima efficacia della misura;

considerando che, in conformità dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per i prodotti da distillare, ovvero consegnare all'organismo d'intervento il

prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2179/83; che, onde evitare una produzione di acquavite di qualità mediocre, è necessario, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, prevedere che le acquaviti prodotte siano conformi alle disposizioni nazionali vigenti;

considerando che, per poter beneficiare dell'aiuto, gli interessati devono presentare una domanda corredata di un certo numero di documenti giustificativi; che, per garantire un funzionamento uniforme del regime negli stati membri, occorre prevedere i termini per la presentazione della domanda e per il versamento dell'aiuto dovuto al distillatore e per la presentazione della prova di pagamento del prezzo d'acquisto;

considerando che il prezzo che deve essere pagato dagli organismi d'intervento per i prodotti loro consegnati deve essere fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83;

considerando che in mancanza di un'organizzazione comunitaria dei mercati dell'acole etilico, gli organismi d'intervento incaricati della commercializzazione di tale alcole sono obbligati a rivenderlo ad un prezzo inferiore al prezzo d'acquisto; che è necessario prevedere che la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita di tale alcole sia presa in carico, nell'ambito di un importo forfettario, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

considerando che è opportuno estendere le disposizioni relative al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2), alla presa in consegna, da parte degli organismi d'intervento, dei prodotti ottenuti dalla distillazione;

considerando che alcuni dei vini che devono essere consegnati alla distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è opportuno adottare di conseguenza le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, conformemente alle norme previste dagli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83;

considerando che, affinché la Commissione possa acquisire una visione d'insieme circa il rispetto degli obblighi della distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, è necessario che gli stati membri interessati la informino regolarmente, sulla base di comunicazioni dei distillatori, in merito allo svolgimento e ai risultati delle operazioni di distillazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alla distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 valide per la campagna viticola 1985/1986.

Articolo 2

1. I produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 soddisfano a tale obbligo consegnando i loro vini a un distillatore riconosciuto, conformemente ai paragrafi 2 e 3, e al più tardi il 31 luglio 1986.

Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83, l'obbligo è soddisfatto con la consegna dei vini ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato effettuata al più tardi il 30 giugno 1986.

2. Per i vini di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da esso prodotto, diminuito:

- di un quantitativo forfettario di 10 ettolitri,

- del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 31 luglio 1986.

Nel caso in cui l'obbligo della distillazione incomba ad una cantina sociale, la diminuzione di 10 ettolitri di cui al primo comma, primo trattino, si applica a ciascuno dei membri che abbiano effettivamente consegnato uve da tavola alla cantina sociale. Il quantitativo totale dedotto dalla cantina sociale non può tuttavia superare la somma dei quantitativi restituiti a ciascuno dei membri che abbiano consegnato uve da tavola nel corso della campagna 1985/1986.

3. Per i vini di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da esso prodotto, diminuito:

- di un quantitivo forfettario di 10 ettolitri,

- del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 31 luglio 1986,

- del quantitativo corrispondente a quello normalmente vinificato, calcolato conformemente al paragrafo 4.

4. Per ogni unità amministrativa, il quantitativo totale normalmente vinificato è pari:

- alla media dei quantitativi vinificati nel corso di un periodo di riferimento, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da tavola e come varietà di uve da vino,

- alla media dei quantitativi vinificati nel corso delle campagne viticole dal 1974/1975 al 1979/1980, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve delle varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate alla produzione di uve secche,

- alla media, calcolata per le campagne viticole dal 1974/1975 al 1979/1980, dei quantitativi vinificati diminuiti dei quantitativi che sono stati oggetto di una distillazione diversa da quella destinata a produrre acquaviti di vino a denominazione d'origine, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino.

Per quanto riguarda i vini di cui al primo comma, il quantitativo normalmente vinificato per ettaro è pari al quantitativo stabilito:

- per le unità amministrative situate in Francia e in Italia, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2078/76, per la campagna 1976/1977,

- per le unità amministrative situate in Grecia, in applicazione dello stesso articolo 5 e tenuto conto dei risultati delle campagne dal 1974/1975 al 1979/1980.

5. Per ogni produttore, il quantitativo totale prodotto è pari a quello risultante dalla somma dei quantitativi di vini di cui al paragrafo 1 che figurano nella dichiarazione di produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2102/84, e dei quantitativi iscritti nel registro di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 ottenuti dallo stesso produttore, dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione, da uve o da mosti di uve delle varietà menzionate all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, uve o mosti che figurano in tale dichiarazione.

Articolo 3

1. Il prezzo d'acquisto previsto all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è pari a 1,59 ECU per % vol e per ettolitro.

2. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui ogni partita di vino consegnato entra in distilleria.

Articolo 4

1. Le operazioni di distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 non possono aver luogo dopo il 31 agosto 1986.

2. Dalla distillazione diretti dei vini di cui all'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, terzo trattino, può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92 % vol.

3. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese per il mese precedente, una distinta dei quantitativi di vini distillati ed i quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Articolo 5

1. Il distillatore può beneficiare di un aiuto nelle condizioni di cui al paragrafo 2.

L'importo dell'aiuto è fissato a:

- 1,12 ECU per % vol di alcole per ettolitro di prodotto proveniente dalla distillazione quando quest'ultimo risponde alla definizione dell'alcole neutro di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83;

- 1,01 ECU per % vol di alcole per ettolitro di prodotto proveniente dalla distillazione quando quest'ultimo è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionali applicabili;

- 1,01 ECU per % vol di alcole per ettolitro di prodotto proveniente dalla distillazione quando quest'ultimo è un distillato o un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol.

2. Il distillatore che intende beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta non oltre il 31 ottobre 1986 una domanda all'organismo d'intervento dello stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la distillazione, in conformità delle disposizione dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Gli stati membri possono esigere che il riepilogo di cui al primo comma, lettera a), sia vistato da un servizio di controllo.

3. In distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento, anteriormente al 1o febbraio 1987, la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83. Se tale prova non è fornita anteriormente al 1o febbraio 1987, l'aiuto versato è recuperato dall'organismo d'intervento. Tuttavia, se la prova è presentata dopo tale termine, ma anteriormente al 1o maggio 1987, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1o giugno 1987, un importo uguale all'aiuto, se del caso, tramite l'organismo d'intervento dello stato membro del produttore.

Articolo 6

1. La consegna all'organismo d'intervento del prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno il 92 % è effettuata entro e non oltre il 31 ottobre 1986 o, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, entro il termine fissata dall'autorità nazionale competente.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore è fissato a 2,08 ECU per % vol di alcole puro per ettolitro.

Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto nelle condizioni di cui all'articolo 5, il prezzo di cui al primo comma è diminuito dell'importo di detto aiuto.

Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto di cui al secondo comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. I prezzi di cui al paragrafo 2 si applicano ad un alcole neutro rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Per gli alcoli, i prezzi di cui al paragrafo 2 sono diminuiti di 0,11 ECU per % vol di alcole puro per ettolitro.

4. Il pagamento del prezzo da parte dell'organismo d'intervento al distillatore è effettuato al più tardi tre mesi dopo il giorno della consegna di alcole.

L'articolo 5, paragrafo 3, è applicabile, fatti salvi i necessari adeguamenti.

Articolo 7

Il fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, partecipa alle spese effettuate dagli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole.

L'importo della partecipazione è fissato forfettariamente a 1,12 ECU per % vol per ettolitro di alcole preso in consegna.

Tuttavia, non è prevista alcuna partecipazione per l'alcole preso in consegna in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano a detta partecipazione.

Articolo 8

1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 il contratto o la dichiarazione di consegna all'elaborazione di vino alcolizzato è presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente entro il 31 gennaio 1986.

L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro 15 giorni successivi alla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato non può aver luogo dopo il 31 luglio 1986.

3. La distillazione del vino alcolizzato può aver luogo solo dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione e al più tardi il 31 agosto 1986.

4. L'elaboratore trasmette all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi dei vini che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente.

5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto di 0,99 ECU per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato.

Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta, non oltre il 30 novembre 1986, una domanda all'organismo d'intervento competente allegandovi copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è chiesto l'aiuto o il riepilogo di tale documentazione.

Gli stati membri possono esigere che le copie o il riepilogo di cui al secondo comma siano vistati da un servizio di controllo.

L'aiuto è versato al più tardi tre mesi dopo la data di presentazione della prova della costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e, in ogni caso, dopo la data in cui è stato approvato il contratto o la dichiarazione.

6. Fatto salvo l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il deposito cauzionale è svincolato solo se, entro e non oltre il 31 marzo 1987, è fornita la prova che:

- il quantitativo totale di vino che figura nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato,

- il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore nei termini previsti all'articolo 3, paragrafo 2. Se le prove di cui al primo comma non sono fornite al più tardi il 31 marzo 1987, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato.

Tuttavia, se tali prove sono presentate dopo lo scadere del termine previsto, ma anteriormente al 1o luglio 1987, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Qualora si accerti che l'elaboratore del vino alcolizzato non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1o agosto 1987, un importo pari all'aiuto, se del caso, tramite l'organismo d'intervento dello stato membro del produttore.

Articolo 9

In deroga alle disposizioni dell'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, i vini contemplati da detto articolo possono circolare:

- a destinazione di un ufficio doganale, per essere sottoposti alle formalità doganali di esportazione e lasciare poi il territorio doganale della Comunità,

- a destinazione degli impianti di un elaboratore riconosciuto di vini alcolizzati, per essere trasformati in vini alcolizzati.

Articolo 10

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/79, e tranne i casi di forza maggiore, se il produttore o il distillatore non adempie ad uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'autorità competente stabilisce le misure che ritiene necessarie data la circostanza addotta.

2. Gli stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1, nonché del seguito dato alle domande di applicazione della clausola di forza maggiore.

Articolo 11

1. Gli stati membri inviano alla Commissione, entro il 20 di ogni mese per il mese precedente, una distinta indicante:

- i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillato,

- i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento ai fini della distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79,

- i quantitativi di acquaviti di vino prodotti e i quantitativi di alcole in essi contenuti,

- i quantitativi di altri prodotti aventi un titolo alcolometrico di almeno il 52 % vol per i quali è stato chiesto un aiuto.

2. Per l'alcole preso in consegna dai rispettivi organismi d'intervento, gli stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o ottobre 1985, per la campagna viticola 1984/1985, i prezzi di vendita praticati durante tutta la campagna e le caratteristiche e i quantitativi dei prodotti venduti a tali prezzi.

3. Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 31 marzo 1987, i casi in cui i distillatori o gli elaboratori di vino alcolizzato non hanno rispettato i loro obblighi, nonché le misure adottate al riguardo.

Articolo 12

La conversione in moneta nazionale degli importi di cui agli articoli 3, 5 e 6 è effettuata mediante il tasso rappresentativo vigente nel settore del vino il 1o settembre 1985.

Articolo 13

Il periodo di riferimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 è, per quanto si riferisce agli obblighi di cui all'articolo 40 di detto regolamento, quello che va dal 1o settembre 1985 al 31 luglio 1986.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

(4) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.

(5) GU n. L 233 del 24. 8. 1976, pag. 20.

(6) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.

(7) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 5.

(8) GU n. L 113 del 1o. 5. 1985, pag. 1.

(9) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.