31985R2194

Regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 02/08/1985 pag. 0001 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0192
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0192


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2194/85 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1985

che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6 e l'articolo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1491/85, è necessario adottare i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che tale prezzo è determinato in base alle offerte più favorevoli;

considerando che a tale fine occorre prendere in considerazione le offerte fatte sul mercato mondiale, nonché i prezzi quotati nelle borse importanti per il commercio internazionale, senza tener conto peraltro delle offerte e dei prezzi che non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale del mercato;

considerando che, per garantire il buon funzionamento del regime d'integrazione, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, il prezzo del mercato mondiale deve essere constatato per un punto di passaggio alla frontiera della Comunità; che, per stabilire tale luogo, si deve tener conto della sua rappresentatività per l'importazione di tali semi e che è pertanto necessario prendere in considerazione il porto di Rotterdam; che le offerte e le quotazioni prese in considerazione devono essere modificate qualora si riferiscano ad un altro punto di passaggio di frontiera;

considerando che occorre che anche le offerte e le quotazioni prese in considerazione siano modificate per compensare eventuali differenze di presentazione e di qualità rispetto ai criteri adottati per la fissazione del prezzo d'obiettivo;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1491/85, è necessario adottare le norme generali per la concessione dell'integrazione alle persone fisiche o giuridiche che abbiano stipulato con i produttori un contratto comportante il pagamento a questi ultimi di un prezzo almeno uguale al prezzo minimo dei semi di soia della qualità tipo; che, se la suddetta persona è anche il trasformatore dei semi di soia, l'integrazione è concessa soltanto su presentazione della prova di avvenuta trasformazione; che è quindi necessario fissare le condizioni relative a tale prova;

considerando che, negli altri casi, l'integrazione è concessa qualora la suddetta persona soddisfi a determinate condizioni ancora da stabilire ed abbia fornito la prova della vendita o della consegna dei semi di soia ad un trasformatore; che, pertanto, occorre fissare queste condizioni e quelle relative alla prova della vendita;

considerando che, ai fini del buon funzionamento di tale regime di integrazione, occorre prevedere la possibilità di un pagamento anticipato dell'integrazione, subordinato alla costituzione di una cauzione;

considerando che, per un corretto funzionamento di tali misure, è necessario prevedere un sistema di controllo atto a garantire che l'integrazione sia concessa soltanto in relazione ai prodotti per i quali è attribuito il diritto; che è necessario che questo sistema comprenda in particolare un controllo per campione delle superfici coltivate e della contabilità di magazzino e, se del caso, della contabilità finanziaria dell'interessato;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1491/85, in deroga alla norma applicabile nel resto della Comunità, l'integrazione è concessa ai produttori di semi di soia nei dipartimenti francesi d'oltremare applicando una resa rappresentativa in relazione alle superfici sulle quali i semi sono stati sementi e raccolti;

considerando che la resa rappresentativa dovrebbe essere determinata per ogni raccolto, tenendo conto dell'ubicazione delle colture della soia nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché dei metodi di coltivazione praticati;

considerando che occorre prevedere la possibilità di adottare misure transitorie al passaggio dal regime attualmente in vigore al nuovo regime;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1724/80 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2154/84 (2) e che, per maggiore chiarezza, conviene sostituire tale regolamento con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Commissione stabilisce il prezzo del mercato mondiale dei semi di soia per i semi alla rinfusa della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo, consegnati a Rotterdam.

Per le offerte e i prezzi non conformi alle condizioni di cui al primo comma, si procede ai necessari adeguamenti.

2. Il prezzo del mercato mondiale è calcolato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, prescindendo dalle offerte e dai prezzi che non possono essere considerati rappresentativi della reale tendenza del mercato.

3. Per la determinazione del prezzo del mercato mondiale si tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale e dei prezzi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale.

Articolo 2

L'integrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1491/85 è concessa, dietro sua richiesta, al primo acquirente di semi di soia raccolti e trasformati nella Comunità che:

a) soddisfi almeno le seguenti condizioni:

- tenga una contabilità di magazzino conforme a norme da definire,

- si impegni a fornire altri documenti giustificativi eventualmente necessari per il controllo dei diritto all'integrazione;

b) depositi, entro una data da stabilire, presso l'organismo competente dello stato membro nel quale i semi saranno raccolti:

- un contratto stipulato con il produttore in cui siano specificate determinate condizioni,

- una dichiarazione indicante il quantitativo di semi di soia effettivamente consegnato; questo documento deve essere firmato da entrambe le parti.

Qualora il primo acquirente sia una persona diversa dal trasformatore, deve altresì essere riconosciuto dall'organismo competente dello stato membro in cui i semi sono raccolti e depositare presso quest'ultimo una dichiarazione indicante il quantitativo di semi di soia venduti o consegnati ad un trasformatore.

Articolo 3

L'integrazione è versata al primo acquirente dopo che si sia provveduto ad accertare che:

a) qualora il primo acquirente sia anche il trasformatore, i semi di soia siano stati trasformati nella Comunità per la produzione di olio o per altre utilizzazioni nell'alimentazione umana e degli animali,

oppure

b) qualora il primo acquirente sia una persona diversa dal trasformatore, i semi di soia siano stati venduti o consegnati a un trasformatore per la produzione di olio o per altre utilizzazioni nell'alimentazione umana e degli animali.

Tuttavia, su richiesta del primo acquirente, l'integrazione può essere versata anticipatamente su presentazione della dichiarazione di consegna di cui all'articolo 2, lettera b), a condizione che sia stata fornita una cauzione di entità pari all'importo dell'integrazione.

Articolo 4

1. L'importo dell'integrazione è quello valido il giorno in cui l'interessato deposita presso l'organismo competente dello stato membro produttore una domanda di integrazione.

2. La domanda di integrazione deve riguardare il quantitativo totale della produzione da consegnare in virtù di uno o più contratti o il quantitativo totale ricevuto conformemente a una o più dichiarazioni di consegna che si riferiscano a uno o più contratti, firmate dal produttore e dal primo acquirente. La domanda di integrazione deve essere presentata posteriormente al deposito di detti contratti o dichiarazioni. Se la domanda è depositata:

a) dal primo acquirente che sia anche trasformatore dei semi, essa lo obbliga a trasformare la produzione o i quantitativi entro un periodo da stabilire.

La domanda deve essere depositata prima della trasformazione;

b) dal primo acquirente che sia una persona diversa dal trasformatore, essa lo obbliga a consegnare o a vendere la produzione o il quantitativo menzionati ad un trasformatore entro un periodo da stabilire.

La domanda deve essere depositata prima della spedizione dei prodotti.

3. La domanda di integrazione deve essere abbinata ad una cauzione, a garanzia dell'esecuzione degli obblighi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Tranne in casi di forza maggiore, tale cauzione è parzialmente o totalmente incamerata se le suddette condizioni non sono rispettate o sono rispettate solo in parte entro il termine fissato.

Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 6, l'importo dell'integrazione da concedere è calcolato in base al peso dei semi indicato nella dichiarazione di consegna. Questo peso è modificato in funzione delle eventuali differenze tra le percentuali di umidità e di impurità risultanti dall'analisi di cui al paragrafo 2 e quelle prese in considerazione ai fini della definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di obiettivo.

2. La determinazione del peso dei semi di cui al paragrafo 1 ed il prelevamento dei campioni sono effetuati alla consegna dal produttore al primo acquirente.

3. Per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, il prelevamento dei campioni per l'analisi e la determinazione del contenuto di impurità e di umidità sono effettuati secondo uno o più metodi stabiliti dagli stati membri, dai quali si ottengano risultati equivalenti a quelli ottenuti con il metodo unico per tutta la Comunità, definito negli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 1470/68 (1). Tuttavia, su richiesta delle parti interessate, le operazioni di cui sopra possono essere effettuate secondo il suddetto metodo unico.

Gli stati membri notificano alla Commissione i metodi da essi applicati.

A partire dalla campagna 1987/1988 si applica soltanto il metodo comunitario.

Articolo 6

1. Gli stati membri produttori istituiscono un sistema di controllo per accertare che l'integrazione sia assegnata solo in relazione ai prodotti per i quali è attribuito il diritto. Tale sistema deve includere in particolare un controllo per campione delle superfici coltivate e della contabilità di magazzino e, se del caso, della contabilità finanziaria dei richiedenti l'integrazione.

2. Gli stati membri si prestano mutua assistenza.

Articolo 7

1. In deroga agli articoli da 2 a 6, l'integrazione è concessa, su loro richiesta, ai produttori di semi di soia raccolti nei dipartimenti francesi d'oltremare sulla base di un quantitativo di produzione stabilito applicando una rappresentativa in relazione alle superfici seminate e raccolte.

2. La resa rappresentativa è fissata in conformità con la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 (3), per ogni raccolto di semi di soia della qualità tipo. Tale resa può essere differenziata a seconda del metodo di coltivazione utilizzato e delle rese registrate nei diversi dipartimenti francesi d'oltremare.

3. Nei suoi dipartimenti d'oltremare, la Francia introduce un sistema di controllo per verificare la corrispondenza tra le superfici per la cui produzione di semi di soia sono state presentate domande di integrazione e le superfici seminante e raccolte.

Ai fini di tale controllo, la Francia introduce un sistema specificato per la dichiarazione delle superfici su cui i semi sono stati seminati e raccolti.

Articolo 8

Gli stati membri produttori comunicano alla Commissione, anteriormente alla loro attuazione, le disposizioni da essi adottate per garantire l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento.

Articolo 9

Qualora misure transitorie dovessero risultare necessarie, esse sono adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 1724/80 è abrogato a decorrere dal 1o settembre 1985.

Esso continuerà tuttavia ad applicarsi ai semi di soia raccolti anteriormente al 1o gennaio 1985.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

(1) GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 6.

(1) GU n. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 2.

(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.