31985R2189

Regolamento (CEE) n. 2189/85 della Commissione del 31 luglio 1985 recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio a lungo termine durante la campagna vitivinicola 1984/1985

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 01/08/1985 pag. 0083 - 0084
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0190
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0190


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2189/85 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1985

recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio a lungo termine durante la campagna vitivinicola 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare gli articoli 10 e 65,

considerando che le modalità d'applicazione relative ai contratti di magazzinaggio dei vini da tavola, segnatamente le modalità di conclusione di tali contratti, sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1997/84 (4);

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/79, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che abbiano soddisfatto agli obblighi di cui all'articolo 39 e, se del caso, agli articoli 40 e 41 di detto regolamento per un periodo di riferimento da stabilirsi; che occorre pertanto fissare questo periodo;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3537/84 della Commissione (5), è stata offerta la possibilità, per la campagna 1984/1985, di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i vini da tavola;

considerando che i quantitativi di vino da tavola in giacenza sono cospicui per questo periodo dell'anno; che ciò è dovuto al fatto che, per la campagna vitivinicola in corso, le disponibilità in certe regioni sono notevolmente superiori agli sbocchi normali, mentre le prospettive del prossimo raccolto non autorizzano a sperare in una distensione del mercato;

considerando che i vini immagazzinati in base a contratto sono conservati in recipienti che possono rendersi necessari per l'immagazzinamento del prossimo raccolto;

considerando che, per consentire ai produttori d'immagazzinare il prossimo raccolto in condizioni normali, è necessario accordare, sulla base di una distanza massima di trasporto, un aiuto per il ricollocamento del vino da tavola;

considerando che, per poter applicare tale misura soltanto nei casi in cui essa appaia economicamente giustificata, si devono prendere in considerazione unicamente i contratti di magazzinaggio conclusi o convalidati dagli organismi d'intervento durante un periodo determinato; che, inoltre, ai fini di un'applicazione regolare della misura stessa, è d'uopo definire la natura del trasporto e fissare la data di presentazione della relativa domanda;

considerando che, dato il breve tempo di cui dispongono le autorità amministrative per l'attuazione del provvedimento in oggetto, e data inoltre la frequente esiguità dei quantitativi in causa e la modicità delle spese di trasporto rispetto alle spese globali, è preferibile fissare l'aiuto a un livello forfettario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i vini da tavola che hanno formato oggetto, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1059/83, di contratti di magazzinaggio a lungo termine in virtù del regolamento (CEE) n. 3537/84, può essere concesso, previa richiesta e alle condizioni definite all'articolo 2, un aiuto per il ricollocamento in un'altra località o in un altro impianto di magazzinaggio appartenente ad un terzo. Detto impianto non può essere una distilleria.

2. Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che durante la campagna 1984/1985 erano soggetti agli obblighi precisati agli articoli 39, 40 o 41 di detto regolamento possono fruire dell'aiuto previsto dal regolamento medesimo, sempreché forniscano la prova di aver soddisfatto agli obblighi di cui:

- agli articoli 39 e 40, tra il 1o settembre 1984 e le date indicate rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2461/84 della Commissione (6) ed all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2462/84 della Commissione (7), oppure, se del caso, alle date stabilite dall'autorità competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio (8);

- all'articolo 41, tra il 19 gennaio 1985 e le date indicate all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 147/85 della Commissione (1).

Articolo 2

La concessione dell'aiuto è subordinata alle condizioni seguenti:

- il luogo di ricollocamento deve trovarsi, rispetto al luogo di magazzinaggio, entro un raggio di 150 km; tuttavia, ove non siano disponibili impianti di magazzinaggio entro questo raggio e in caso di trasporto marittimo, l'organismo d'intervento può autorizzare il trasporto verso l'impianto di magazzinaggio appropriato più vicino;

- il vino dev'essere ricollocato tra il 1o agosto ed il 31 ottobre 1985 ed il trasporto dev'essere effettuato, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1059/83, mediante uno o più veicoli;

- le domande di concessione di un aiuto e i relativi documenti giustificativi sono stati presentati all'organismo d'intervento dello stato membro interessato al più tardi il 15 dicembre 1985.

Articolo 3

L'aiuto ammonta, per tutti i vini da tavola, a 1,45 ECU/hl.

Articolo 4

L'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto al produttore al più tardi quattro mesi dopo la presentazione della domanda di aiuto e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 2, ultimo trattino.

Articolo 5

Per convertire nelle monete nazionali l'aiuto di cui all'articolo 1 si applica il tasso rappresentativo applicabile nel settore il 1o agosto 1985.

Articolo 6

1. Gli stati membri istituiscono i necessari controlli, e, in particolare, verificano se il ricollocamento del vino da tavola ha effettivamente avuto luogo.

2. Gli stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il 31 gennaio 1986 i quantitativi di vino ricollocati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

(4) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 28.

(5) GU n. L 330 del 18. 12. 1984, pag. 14.

(6) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 12.

(7) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 18.

(8) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

(1) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.