31985R2182

Regolamento (CEE) n. 2182/85 della Commissione del 31 luglio 1985 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure relative al potenziamento dei servizi di controllo della qualità dei prodotti agricoli in Grecia

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 01/08/1985 pag. 0065 - 0068
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0179
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0179


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2182/85 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1985

che stabilisce le modalità di applicazione delle misure relative al potenziamento dei servizi di controllo della qualità dei prodotti agricoli in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 765/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al potenziamento dei servizi di controllo della qualità dei prodotti agricoli in Grecia (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che, ai fini del conseguimento degli obiettivi delle misure relative al potenziamento dei servizi di controllo della qualità dei prodotti agricoli in Grecia, occorre stabilire taluni criteri in materia di qualificazione, assegnazione, formazione e occupazione dei controllori di nuova nomina;

considerando che le indicazioni annuali fornite dalla Grecia, concernenti le spese a carico della Comunità, devono includere determinati dati al fine di consentire l'esame della conformità delle spese stesse alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 765/85;

considerando che la Grecia è tenuta a comunicare alla Commissione, subito dopo la loro adozione, le disposizioni nazionali di applicazione e di controllo, le istruzioni amministrative, nonché tutti gli altri documenti relativi all'attuazione amministrativa delle misure alla formazione e all'occupazione dei controllori;

considerando che, ai fini di un controllo più efficace, è opportuno che la Grecia tenga i documenti giustificativi a disposizione della Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'ultimo versamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il personale assunto per potenziare l'effettivo dei servizi incaricati dei controlli di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 765/85 deve essere in possesso di un diploma di laurea in agraria o in veterinaria.

2. Il personale assunto è assegnato a servizi pubblici di controllo o ad enti di diritto pubblico abilitati ad effettuare controlli. Le funzioni di tale personale sono principalmente quelle proprie dei controllori di qualità dei prodotti agricoli, conformemente al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 765/85.

I corsi di base di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 765/85 terminano al più tardi il 31 dicembre 1985 per tutto il personale di nuova nomina e vertono in particolare sulla normativa comunitaria in materia di controllo della qualità dei prodotti agricoli. Durante il periodo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 765/85 il personale in causa segue corsi di perfezionamento, secondo le necessità e conformemente alle disposizioni comunitarie relative al controllo di qualità dei prodotti agricoli.

Articolo 2

1. Le indicazioni utilizzate come base di calcolo delle spese a carico della Comunità sono fornite dalla Grecia al più tardi il 15 luglio di ogni anno per l'esercizio precedente.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere conformi alle tabelle riportate in allegato.

3. La Grecia comunica alla Commissione, subito dopo la loro adozione, le disposizioni nazionali di applicazione e di controllo, le istruzioni amministrative, nonché tutti gli altri documenti relativi l'attuazione delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 765/85.

4. Un adeguato sistema di contabilità deve garantire la disponibilità di conti separati che consentano di distinguere ai sensi del regolamento (CEE) n. 765/85 le le spese specifiche concernenti le misure finanziate dalla Comunità e di verificarle sulla base dei relativi documenti giustificativi.

Articolo 3

La Grecia tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'ultimo versamento, il complesso dei documenti giustificativi, o la loro copia certificata conforme, sulla cui base è stata decisa la partecipazione finanziaria della Comunità, nonché i documenti e le tabelle sulla cui base sono state elaborate le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 5.

ALLEGATO

TABELLA I

Indicazione annuale relativa alle spese a carico della Comunità, sostenute per la formazione dei controllori di qualità dei prodotti agricoli

Anno 19 . .

1.2.3.4,5 // // // // // Denominazione e indirizzo dei centri di formazione // Numero di controllori formati // Importo totale delle spese di formazione (Dra) // Importo della partecipa- zione comunitaria richiesta // 1.2.3.4.5 // // // // (Dra) // % // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Totale // // // // // // // // //

Alla indicazione deve essere allegato un elenco che specifichi, per ciascun controllore oggetto della presente domanda, il nome nonché il periodo e il tipo di formazione (corso di base o di perfezionamento).

TABELLA II

Indicazione annuale relativa alle spese a carico della Comunità, sostenute per la retribuzione dei controllori di qualità dei prodotti agricoli

Anno 19 . .

1.2,4.5,6 // // // // Numero di controllori entrati in servizio, distinti secondo l'oggetto del controllo e il servizio o ente pubblico di assegnazione // Importo totale delle spese di retribuzione // Importo della partecipa- zione comunitaria richiesta // // // 1.2.3.4.5.6 // // Stipendi (Dra) // Spese di trasferta (Dra) // Totale // (Dra) // % // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Totale // // // // //

Alla indicazione deve essere allegato un elenco che specifichi, per ciascun controllore oggetto della presente domanda, il nome, la data di entrata in servizio nonché la denominazione del servizio o ente pubblico di assegnazione. Si conferma che:

- le spese per le quali è chiesta la partecipazione comunitaria sono state effettuate dal 15 marzo 19 . . al 14 marzo 19 . . e attengono all'attuazione delle misure di potenziamento dei servizi di controllo della qualità dei prodotti agricoli;

- i controllori svolgono principalmente attività di controllo della qualità dei prodotti agricoli;

- i controllori hanno frequentato con profitto i corsi indicati nell'allegato della tabella I, sono retribuiti direttamente o indirettamente da autorità pubbliche e prestano la loro opera presso servizi di controllo nell'ambito di servizi o enti pubblici;

- i beneficiari sono stati debitamente informati della partecipazione finanziaria della Comunità.

Timbro e firma

dell'autorità competente

N.B. Entrambe le indicazioni (tabella I e tabella II) devono essere corredate di una nota recante la specificazione della linea del bilancio nazionale e del relativo stanziamento.