Regolamento (CEE) n. 2114/85 della Commissione del 29 luglio 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30/07/1985 pag. 0011 - 0011
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2114/85 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1, visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3219/84 del Consiglio, del 6 novembre 1984, a che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2), considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi: (in tonnellate) 1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Massimale // // // // 74.04 // Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm // 733 // // // considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dal 2 agosto al 31 dicembre 1985, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti: 1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Origine // // // // 74.04 // Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm // Iugoslavia // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1985. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 306 del 23. 11. 1984, pag. 53.