Regolamento (CEE) n. 2109/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di polistirene originari della Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30/07/1985 pag. 0001 - 0002
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2109/85 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1985 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di polistirene originari della Spagna IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12, visto la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto, considerando quanto segue: A. Misure provvisorie 1. Con il regolamento (CEE) n. 909/85 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di polistirene originari della Spagna. Risulta dall'inchiesta che lo spessore di questi fogli varia normalmente tra 0,7 e 1,3 mm. Questi fogli sono simili a quelli prodotti nella Comunità. B. Procedura ulteriore 2. Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, un esportatore spagnolo diverso dai due esportatori precedentemente identificati e notoriamente interessati si è messo in contatto con la Commissione. L'esportatore, Plasticos Celulosicos SA (Barcellona), ha reso noto per iscritto il suo punto di vista sul dazio in questione ed ha chiesto che il suo caso venga nuovamente esaminato. 3. Tenuto conto del fatto che Plasticos Celulosicos SA non ha comunicato le sue osservazioni entro i termini previsti all'atto della pubblicazione dell'avviso di apertura della procedura (3), non è stato possibile prendere in considerazione le informazioni da esso presentate. 4. I due esportatori principalmente interessati alla procedura, ossia Coexpan SA e Envases del Valles SA, hanno chiesto ed ottenuto di essere informati in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione si proponeva di raccomandare misure definitive. 5. Il Consiglio ha esaminato le conclusioni provvisorie della Commissione quali sono esposte nel regolamento (CEE) n. 909/85. C. Valore normale 6. Il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi paragonabili effettivamente pagati o da pagare nelle operazioni commerciali normali per i prodotti simili destinati al consumo sul mercato spagnolo. Esso è stato calcolato in base a medie mensili ponderate. D. Prezzo all'esportazione 7. I prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati o da pagare per i prodotti simili venduti all'esportazione verso la Comunità. E. Dumping 8. Il Consiglio nota che dopo l'istituzione del dazio provvisorio non è stato comunicato nessun elemento nuovo relativo al dumping e che i risultati dell'inchiesta non sono stati contestati e conferma pertanto le conclusioni della Commissione esposte nei considerando da 9 a 12 del regolamento (CEE) n. 909/85 e constata definitivamente l'esistenza di una rilevante pratica di dumping. F. Pregiudizio 9. Quanto al pregiudizio causato per la produzione comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping, in base alle informazioni risultanti dall'inchiesta, il Consiglio constata un notevole incremento delle importazioni nella Comunità di fogli di polistirene originari della Spagna, un aumento della quota di queste importazioni sul mercato comunitario, un livello troppo basso dei prezzi i rispetto ai prezzi comunitari, con la conseguenza di una pressione su questi ultimi, e una stagnazione delle vendite comunitarie rispetto alle importazioni. Il Consiglio nota che dopo l'istituzione del dazio provvisorio non è stato comunicato nessun elemento nuovo relativo al pregiudizio e conferma pertanto le conclusioni della Commissione esposte nei considerando da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 909/85. G. Impegni 10. I due esportatori principalmente interessati dalla procedura, Coexpan SA e Envases del Valles SA, informati che i risultati dell'inchiesta preliminare erano confermati, hanno avanzato la possibilità di offrire un impegno di prezzo o di quantità. Il Consiglio condivide il parere della Commissione che, a parte ogni altra considerazione, le due formule di impegno in questione non sono appropriate nella fattispecie. H. Interessi della Comunità 11. Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio considera che è interesse della Comunità istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polistirene originari della Spagna. Il Consiglio conferma dunque le conclusioni della Commissione esposte nei considerando 18, 19 e 20 del regolamento (CEE) n. 909/85. I. Dazio definitivo 12. Tenuto conto delle conclusioni definitive che precedono, l'importo del dazio antidumping definitivo dev'essere pari a quello del dazio provvisorio. Un dazio antidumping definitivo con un'aliquota del 12,4 % per le esportazioni realizzate da Envases del Valles e del 15,9 % per le esportazioni effettuate da Coexpan o da altri esportatori spagnoli, aliquote inferiori ai margini di dumping accertati, dovrebbe essere sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle importazioni spagnole, tenendo conto del prezzo necessario per permettere ai produttori comunitari di non vendere in perdita e di ottenere un equo profitto. J. Riscossione del dazio provvisorio 13. Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio devono, di conseguenza, essere riscossi nella loro totalità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polistirene antiurto bianchi, bicolori e traslucidi in rotoli, aventi uno spessore compreso tra 0,7 mm e 1,3 mm, della sottovoce ex 39.02 C VI b) della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 39.02-38, originari della Spagna. 2. L'importo del dazio è pari al 15,9 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, ad eccezione dei prodotti esportati dalla società Envases del Valles, per i quali viene applicata un'aliquota del 12,4 %. I prezzi franco frontiera comunitaria si intendono netti se nelle condizioni di vendita è stabilito che il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla data di spedizione; il prezzo è aumentato e diminuito dell'1 % per ciascun anticipo o differimento di un mese nel termine del pagamento. 3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, conformemente al regolamento (CEE) n. 909/85, sono riscossi definitivamente. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. POOS (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 97 del 4. 4. 1985, pag. 30. (3) GU n. C 205 del 4. 8. 1984, pag. 10.