31985R2039

Regolamento (CEE) n. 2039/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del luppolo

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 25/07/1985 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0109
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0109


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2039/85 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/77 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3041/79 (3), stabilisce le norme generali relative alla certificazione; che gli articoli 4 e 5 del suddetto regolamento prevedono l'obbligo di indicare su ogni unità di imballaggio e su ogni certificato la varietà o le varietà di luppolo; che tale condizione non può essere soddisfatta per gli estratti sperimentali la cui commercializzazione è talvolta necessaria quando tali prodotti formano oggetto di sperimentazioni su grande scala nel settore della birra; che occorre pertanto completare il predetto regolamento mediante disposizioni particolari relative alla designazione dl suddetto luppolo sugli imballaggi e sui certificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo seguente è inserito nel regolamento (CEE) n. 1784/77:

« Articolo 5 bis

Quando il luppolo proviene da ceppi sperimentali in fase di sviluppo ed è prodotto da un istituto di ricerca nelle proprie installazioni o da un produttore per conto di un istituto di ricerca, l'indicazione della varietà di cui all'articolo 4, lettera b) ed all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), può essere sostituita da una designazione nominativa o numerica che consenta di identificare il ceppo in questione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 4.