31985R2023

Regolamento (CEE) n. 2023/85 della Commissione del 22 luglio 1985 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le prugne secche e l' importo dell' aiuto alla produzione per le prugne

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 23/07/1985 pag. 0037 - 0038
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0100
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0100


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2023/85 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1985

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (2), in particolare gli articoli 3 ter e 3 quater,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 della Commissione, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (3), prevede disposizioni relative al metodo di determinazione dell'aiuto alla produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77, il prezzo minimo da pagare ai produttori deve essere calcolato tenendo conto:

a) del prezzo minimo valido per la campagna di commercializzazione precedente;

b) dell'andamento dei prezzi di base nel settore ortofrutticolo;

c) della necessità di garantire una commercializzazione normale dei prodotti freschi destinati ai diversi usi;

considerando che l'articolo 3 quater del suddetto regolamento stabilisce i criteri applicabili per calcolare l'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre tener conto della differenza esistente tra il prezzo minimo del prodotto greggio e il prezzo dei paesi terzi, ritoccato forfettariamente allo stadio del prodotto greggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986:

a) il prezzo minimo, di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77, da pagare ai produttori per le prugne secche ottenute da susini da innesto, nonché

b) l'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 3 quater dello stesso regolamento, da versare per le prugne della categoria corrispondente a 66 frutti per 500 grammi,

sono fissati ai livelli indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

(3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

ALLEGATO

I. Prezzo minimo da pagare ai produttori

1.2 // // // Prodotto // ECU/100 kg netti, franco azienda produttrice // // // Prugne secche ottenute da susini da innesto, della categoria corrispondente a 66 frutti per 500 g // 172,19 // //

II. Aiuto alla produzione

1.2 // // // Prodotto // ECU/100 kg netti // // // Prugne della categoria corrispondente a 66 frutti per 500 g // 52,11 // //