Regolamento (CEE) n. 1948/85 della Commissione del 15 luglio 1985 recante modalità di applicazione del trasferimento all' organismo d' intervento greco di latte scremato in polvere da parte degli organismi d' intervento di altri stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 16/07/1985 pag. 0006 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0075
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0075
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1948/85 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1985 recante modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento greco di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri stati membri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28, visto il regolamento (CEE) n. 1322/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento greco di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri stati membri (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1322/85, sono messe a disposizione dell'organismo d'intervento greco 7 000 tonnellate di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento di altri stati membri, le quali sono destinate all'alimentazione del bestiame in Grecia e devono essere prese in consegna prima dell'inizio della campagna lattiera 1986/1987; che occorre stabilire le modalità d'applicazione di tale misura; considerando che occorre designare, in funzione delle rispettive disponibilità, gli organismi d'intervento incaricati di mettere a disposizione il latte scremato in polvere; che l'organismo d'intervento tedesco dispone di giacenze particolarmente cospicue di latte scremato in polvere; considerando che il latte scremato in polvere oggetto di trasferimento deve rispondere ai requisiti prescritti dal regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 718/85 (5); considerando che è opportuno trasferire il prodotto per partite, costituite in funzione dei magazzini di destinazione indicati dall'organismo d'intervento greco; che detti magazzini devono rispondere alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 625/78; considerando che, per l'economicità dei costi dell'operazione, è preferibile ricorrere ad una procedura di gara per il trasporto del latte scremato in polvere verso la Grecia; considerando che è opportuno precisare le disposizioni in base alle quali l'organismo d'intervento greco, dopo aver organizzato il trasferimento, deve procedere alla vendita del latte scremato in polvere oggetto del trasferimento stesso; che, a tal fine, occorre richiamarsi sia alle norme del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 906/85 (7), nonché del regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/85 (9) sia alle norme del regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 771/85 (11); che si deve inoltre adeguare il prezzo di vendita stabilito con regolamento (CEE) n. 2213/76, onde tener conto dell'aiuto fissato con regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione (12) e concesso per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali; considerando che, per codesto trasferimento, non vengono applicati importi compensativi monetari, conformemente all'articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (13); che, per quanto concerne le modalità di spedizione, si applicano gli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 1722/77 della Commissione, del 28 luglio 1977, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (14), modificato dal regolamento (CEE) n. 3476/80 (15); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 1322/85 l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione dell'organismo d'intervento greco 7 000 tonnellate di latte scremato in polvere acquistato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed immagazzinato prima del 1o agosto 1984. 2. L'organismo d'intervento tedesco provvede al trasferimento del prodotto in ragione di 7 000 tonnellate prima dell'inizio della campagna lattiera 1986/1987, salvo il caso in cui ciò sia materialmente impossibile. 3. Per ogni partita il trasferimento ha luogo a partire dai luoghi di magazzinaggio e a destinazione dei magazzini indicati. La lista dei magazzini di partenza e di destinazione è stabilita di comune accordo dagli organismi d'intervento greco e tedesco. Detta lista e le ulteriori informazioni relative al trasferimento possono essere ottenute presso i due organismi d'intervento. 4. Gli organismi d'intervento tedesco e greco adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza della data di presa in consegna convenuta tra di loro. 5. Per i magazzini di cui al paragrafo 3, nei quali il latte scremato in polvere sarà depositato dall'organismo d'intervento greco si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 625/78. Articolo 2 1. I sacchi contenenti il latte scremato in polvere messo a disposizione dall'organismo d'intervento fornitore devono recare, in caratteri di almeno un centimetro di altezza, l'indicazione seguente: « Apokoryfoméno gála se skóni gia zootrofés stin Elláda ». 2. Dopo aver verificato la quantità, la qualità e l'imballaggio del latte scremato in polvere, l'organismo d'intervento greco prende in consegna la merce resa franco destinazione. 3. Al momento della presa in consegna, al rappresentante dell'organismo d'intervento greco sono consegnati: a) un certificato rilasciato dall'organismo d'intervento fornitore, che attesti la conformità del prodotto alle prescrizioni degli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 625/78; b) un certificato, rilasciato dalle autorità veterinarie tedesche, il cui modello figura nell'allegato. A richiesta delle autorità greche, è rilasciato un duplicato di tale certificato per scortare le forniture. 4. Le autorità greche assumono a proprio carico: a) le spese inerenti al controllo sanitario per il rilascio del certificato di cui al paragrafo 3, lettera b); b) tutte le spese risultanti direttamente o indirettamente dai controlli sanitari o qualitativi, supplementari a quelli effettuati in applicazione del paragrafo 3, lettere a) e b), eseguiti, a loro richiesta, dalle competenti autorità tedesche. 5. Lo stato membro fornitore adotta i provvedimenti necessari affinché i controlli di cui al paragrafo 4, lettera b) possano essere eseguiti prima che l'organismo d'intervento greco prenda in consegna la merce. Articolo 3 1. L'ammontare delle spese di trasporto delle partite di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è determinato dall'organismo d'intervento tedesco mediante procedura di gara. Tali spese comprendono: a) le spese di trasporto, caricamento e scaricamento esclusi, dalla banchina del magazzino di partenza sino alla banchina del magazzino di destinazione; b) le spese di assicurazione a copertura del valore della merce calcolato in base al prezzo d'intervento del latte scremato in polvere, fino alla banchina di scaricamento del magazzino di destinazione. 2. Il pagamento delle spese di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il termine di sei settimane, calcolato a decorrere dal giorno di presentazione all'organismo d'intervento tedesco dei seguenti documenti: a) fattura delle spese di trasporto; b) certificato di presa in consegna del latte scremato in polvere da parte di ciascun magazzino di destinazione, confermata dall'organismo d'intervento greco; c) documento di trasporto; d) copia della polizza d'assicurazione e, in caso di deterioramento o di perdita, dichiarazioni di sinistro nonché documenti che consentano d'indennizzare l'organismo d'intervento tedesco; e) documento doganale d'importazione definitiva in Grecia del latte scremato in polvere. 3. L'organismo d'intervento tedesco stabilisce le clausole e le condizioni di gara, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Esse devono, fra l'altro, prevedere la costituzione di un deposito cauzionale in ordine al buon fine della gara. Nelle suddette clausole e condizioni deve inoltre essere garantita la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine, l'organismo d'intervento tedesco comunica agli altri organismi d'intervento e alla Commissione il testo del bando di gara al quale sarà fatto riferimento in una nota che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno otto giorni prima della data limite fissata dall'organismo d'intervento tedesco per la presentazione delle offerte. 4. Le offerte presentate all'organismo d'intervento tedesco sono espresse e accettate in marchi tedeschi. 5. Ogni offerta può vertere su una sola partita. 6. Sono dichiarati aggiudicatari i migliori offerenti. Tuttavia, se le offerte non corrispondono ai prezzi e ai costi normalmente praticati, la gara non ha luogo. 7. Le autorità tedesche tengono informata la Commissione in merito allo svolgimento delle operazioni di gara e ne comunicano immediatamente i risultati alla Commissione stessa e all'organismo d'intervento greco. Articolo 4 L'organismo d'intervento greco vende il latte scremato in polvere messo a sua disposizione a norma del presente regolamento conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 368/77, 443/77 e 2213/76 della Commissione. Non sono tuttavia applicabili le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2213/76. Inoltre in caso d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2213/76, la vendita è subordinata alle seguenti condizioni particolari: a) Il latte scremato in polvere è destinato esclusivamente alla denaturazione o alla trasformazione in alimenti composti, conformemente al regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (1). b) La vendita è limitata alle imprese che si impegnano a procedere direttamente alla denaturazione del latte scremato in polvere, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1725/79, oppure alla trasformazione in alimenti composti, qualora vi siano autorizzate in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. I quantitativi disponibili vengono assegnati alle imprese dall'autorità competente, tenendo conto dei quantitativi abitualmente utilizzati dalle medesime. c) All'atto del pagamento, il prezzo d'acquisto è ridotto dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68. d) Prima della presa in consegna, l'acquirente deposita una cauzione di 84 ECU/100 kg onde garantire che il latte scremato in polvere venga utilizzato in territorio greco per gli scopi di cui alla lettera a). Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 44. (4) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19. (5) GU n. L 78 del 21. 3. 1985, pag. 14. (6) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19. (7) GU n. L 97 del 4. 4. 1985, pag. 27. (8) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16. (9) GU n. L 144 dell'1. 6. 1985, pag. 68. (10) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6. (11) GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 18. (12) GU n. L 158 del 18. 6. 1985, pag. 7. (13) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1. (14) GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 36. (15) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71. (1) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.