Regolamento (CEE) n. 1907/85 della Commissione del 10 luglio 1985 relativo all'elenco delle varietà di viti e delle regioni da cui provengono vini importati per l'elaborazione di vino spumante nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 179 del 11/07/1985 pag. 0021 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0230
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0230
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0058
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/85 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1985 relativo all'elenco delle varietà di viti e delle regioni da cui provengono vini importati per l'elaborazione di vino spumante nella Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare l'articolo 48 bis, considerando che a norma dell'articolo 48 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, il vino importato nella Comunità, che può essere utilizzato per l'elaborazione di vino spumante, deve essere ottenuto da varietà di viti e provenire da regioni viticole che gli conferiscono caratteristiche diverse da quelle del vino comunitario; che occorre pertanto redigere l'elenco delle varietà e delle regioni in questione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il vino importato nella Comunità che può essere utilizzato per l'elaborazione di vino spumante deve essere ottenuto: a) dalla varietà « Feteasca neagra » coltivata, in Romania, nelle regioni subcarpazi meridionali ed orientali; b) dalle varietà « Feteasca negra » e « Feteasca regala » coltivate, in Romania, nelle regioni subcarpazi meridionali ed orientali ed in Transilvania. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.