31985R1900

Regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio dell' 8 luglio 1985 che istituisce modelli comunitari di dichiarazione d' esportazione e d' importazione

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 11/07/1985 pag. 0004 - 0005
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 14 pag. 0030
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 14 pag. 0030


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1900/85 DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 1985

che istituisce modelli comunitari di dichiarazione d'esportazione e d'importazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2102/77 (4) ha istituito un formulario comunitario di dichiarazione d'esportazione valido sia per la spedizione di una merce da uno Stato membro ad un altro sia per l'esportazione di una merce fuori del territorio doganale della Comunità;

considerando che, nel quadro del rafforzamento del mercato interno, il regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all'interno della Comunità (5), ha in particolare sostituito, per gli scambi considerati, un unico documento alle attuali dichiarazioni di spedizione, di transito comunitario interno, d'immissione in consumo delle merci o di vincolo di queste merci ad altro regime nello Stato membro di destinazione;

considerando che, per agevolare il compito degli operatori economici, è opportuno estendere a tutti i tipi di scambi lo sforzo di razionalizzazione della documentazione amministrativa, il quale ha portato a istituire il documento unico;

considerando che una simile riforma, per essere completa, deve riguardare anche i formulari in uso per l'esportazione e per l'importazione; che a tal fine occorre completare, se necessario, il formulario di documento unico con taluni dati che devono essere stabiliti dagli Stati membri in attesa di un'armonizzazione a livello comunitario;

considerando che una simile unicità della documentazione è opportuna anche in caso di ricorso a sistemi computerizzati di trattamento delle dichiarazioni, i quali assicurano la produzione materiale di queste, tenuto conto della necessità di alimentare la stampante dei calcolatori con tabulati (prospetti a modulo continuo); che l'uniformazione dei documenti consente così di combinare diversi tipi di dichiarazione, in particolare per l'esportazione e il transito comunitario;

considerando che è quindi indispensabile modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2102/77; che, per motivi di chiarezza, è preferibile presentare tali disposizioni in un nuovo regolamento, abrogando formalmente il regolamento (CEE) n. 2102/77;

considerando che questa semplificazione è necessaria per conseguire uno degli obiettivi della Comunità; che poiché il trattato non prevede i poteri d'azione specifici a tal fine necessari, occorre basare il presente regolamento sul suo articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni in materia di transito doganale, il presente regolamento si applica alle merci che nell'ambito di scambi con i paesi terzi o nell'ambito di scambi intracomunitari di merci non rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, formano oggetto di una dichiarazione scritta di importazione o di esportazione, in seguito denominata « dichiarazione ».

Articolo 2

1. Le dichiarazioni riguardanti

- l'esportazione definitiva o temporanea o la riesportazione di una merce fuori del territorio doganale della Comunità,

- la spedizione da uno Stato membro a un altro di una merce non rispondente alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato,

sono compilate su un formulario EX corrispondente al modello di formulario COM stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo all'adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità (6).

2. Il formulario EX di cui al paragrafo 1 può essere eventualmente completato da uno o più formulari complementari EX/c corrispondenti al modello del formulario complementare COM/c stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 679/85.

Articolo 3

1. Le dichiarazioni riguardanti

- il vincolo ad un qualsiasi regime doganale di una merce importata nel territorio doganale delle Comunità,

- il vincolo ad un regime doganale a destinazione di una merce non rispondente alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, nel quadro di uno scambio tra due Stati membri,

sono compilate su un formulario IM corrispondente al modello del formulario COM stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 679/85.

2. Il formulario IM di cui al paragrafo 1 può essere eventualmente completato da uno o più formulari complementari IM/c corrispondenti al modello del formulario complementare COM/c stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 679/85.

Articolo 4

In caso d'impiego dei forumalri EX, EX/c, IM e IM/c, gli Stati membri possono servirsi dei riquadri dei formulari COM e COM/c non recanti un numero d'ordine o non contraddistinti da una lettera, per chiedere dati diversi da quelli previsti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 679/85.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro stabilisce il numero di esemplari che i formulari EX, EX/c, IM e IM/c devono comportare, il colore e il peso della carta da utilizzare, nonché la designazione e il numero di ogni esemplare.

Articolo 6

1. Il presente regolamento non osta:

a) all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (1);

b) all'impiego di formulari particolari di dichiarazione d'importazione o d'esportazione, applicabili in conformità di accordi internazionali;

c) all'impiego di formulari particolari di dichiarazione d'importazione o d'esportazione previsti nel quadro di procedure semplificate, tra cui quelli che riprendono i dati della dichiarazione in forma globale, periodica o ricapitolativa;

d) all'adattamento, se necessario e secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 678/85, del modello di formulario alle esigenze tecniche insite nel trattamento informatizzato delle dichiarazioni;

e) all'impiego di formulari speciali che facilitino la dichiarazione in casi particolari.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare il presente regolamento nel contesto di accordi o di intese, già conclusi o da concludere tra due o più Stati, volti a una maggiore semplificazione delle formalità in tutti o in una parte degli scambi tra detti Stati membri.

Articolo 7

1. Il regolamento (CEE) n. 2102/77 è abrogato.

2. In tutti gli atti comunitari nei quali si rimandi al regolamento (CEE) n. 2102/77 il riferimento va inteso come relativo al presente regolamento.

Articolo 8

Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle misure prese per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. C 203 del 6. 8. 1982, pag. 5.

(2) GU n. C 42 del 14. 2. 1983, pag. 67.

(3) GU n. C 90 del 5. 4. 1983, pag. 16.

(4) GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 1.

(5) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1.

(6) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.

(1) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.