31985R1874

Regolamento (CEE) n. 1874/85 della Commissione del 4 luglio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 262/79 per quanto concerne i prodotti da incorporare nel burro concentrato destinato ad essere trasformato in prodotti della formula B

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 05/07/1985 pag. 0027 - 0029
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0048
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0048


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1874/85 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 262/79 per quanto concerne i prodotti da incorporare nel burro concentrato destinato ad essere trasformato in prodotti della formula B

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/85 (4), figurano i prodotti da incorporare nel burro concentrato destinato ad essere trasformato in prodotti della formula B; che dall'esperienza acquisita è risultato che nei gelati possono essere incorporati anche altri prodotti; che è pertanto opportuno completare il suddetto allegato;

considerando che è necessario aumentare l'importo della riduzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 262/79, tenuto conto dell'incremento del costo dell'energia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 262/79 è modificato come segue:

1) Nell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, le cifre « I, II, III o IV » sono sostituite da « I, II, III, IV o V ».

2) Nell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, le cifre « I, II o III » sono sostituite da « I, II, III, IV o V ».

3) Nell'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, l'importo di « 14 ECU » è sostituito da « 16 ECU ».

4) L'allegato II è completato come segue:

« IV: o

a) 250 kg di un miscuglio:

- di uno o più componenti della materia secca sgrassata del latte

o tal quale

o sotto forma di latte scremato in polvere e/o di latticello in polvere proveniente eventualmente dalla fabbricazione del burro concentrato avente un tenore di materie grasse da determinare in conformità della norma FIL 9B : 1984. Il quantitativo di materie grasse che supera un tenore dell'1 % viene detratto dal quantitativo di materie grasse del latte che possono beneficiare dell'aiuto

e/o

- di farina di frumento

e/o

- di amido o di suoi derivati, quali la destrina, la maltodestrina, il maltosio o altro

e/o

- di zucchero (saccarosio),

nonché

- un volume di azoto sotto forma di gas che conferisca una consistenza schiumosa al prodotto finito avente un tenore massimo di acqua del 3 % in peso, e

b) 600 g di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di bêta-sitosterolo (C29H50 O = D 5-stigmasten-3-bêta-01), nonché un massimo del 9 % di campesterolo (C28H48 O = D 5-ergosten-3-bêta-01), e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, fra i quali lo stigmasterolo (C29H48 O = D 5,22-stigmastadien-3-bêta-01);

V : o

a) 310 kg di un miscuglio:

- di uno o più componenti della materia secca sgrassata del latte

o tal quale

o sotto forma di latte scremato in polvere e/o di latticello in polvere proveniente eventualmente della fabbricazione del burro concentrato avente un tenore di materie grasse da determinare in conformità della norma FIL 9B: 1984. Il quantitativo di materie grasse che supera un tenore di 1 % viene detratto dal quantitativo di materie grasse del latte che possono beneficiare dell'aiuto

e/o

- di farina di frumento

e/o

- di amido o di suoi derivati, quali la destrina, la maltodestrina, il maltosio o altro.

Questo miscuglio viene sciolto o disperso nell'acqua per ottenere una fase acquosa che è emulsionata con la materia grassa proveniente dal latte nella quale sono stati incorporati mediante dissoluzione i prodotti di cui ai punti aa), bb), nonché a uno dei trattini di cui al punto cc) della successiva lettera b).

Tale emulsione è in seguito sottoposta a essiccazione, con procedimento « spray » od altro di effetto equivalente per ottenere una polvere avente un tenore minimo, in peso, di materie grasse provenienti dal latte del 75 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 2 %, la cui struttura fisica renda impossibile la separazione della fase grassa sotto l'azione del calore sino ad una temperatura di almeno 80 °C;

e

b) aa) 10,0 kg di monogliceridi degli acidi grassi C18 e/o C16 (E 471), aventi un grado di purezza di almeno 90 % calcolato in monogliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 78/663/CEE del Consiglio,

e

bb) 100 grammi di acido palmitoil 6-1-ascorbico (palmitato di ascorbile) (E 304) o di estratti di origine naturale ricchi di tocoferoli (E 306) o di alpha-tocoferolo (E 307), soli o miscelati, rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 78/664/CEE del Consiglio,

e

cc) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di bêta-sitosterolo (C29H48O = D -5-stigmasten-3-bêta-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo (C28H48O = D 5,22-stigmastadien-3-bêta-01). Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.

(3) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 76 del 19. 3. 1985, pag. 5.