31985R1836

Regolamento (CEE) n. 1836/85 della Commissione del 2 luglio 1985 che adotta, per la campagna 1985/1986, misure transitorie per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 03/07/1985 pag. 0013 - 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0009
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0009


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1836/85 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1985

che adotta, per la campagna 1985/1986, misure transitorie per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette ed i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1832/85 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82, si possono adottare misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime in vigore a quello previsto nel suddetto regolamento;

considerando che, affinché l'aiuto versato agli utilizzatori dei piselli, delle fave, delle favette o dei lupini dolci possa comprendere aumenti in funzione del mese di identificazione dei prodotti, nel contratto concluso tra il produttore e il primo acquirente deve essere indicato un prezzo da pagare che viene maggiorato in funzione del mese di consegna, se la consegna viene effettuata a partire dal settembre 1985; che nei contratti conclusi anteriormente al 1o luglio 1985 può essere aggiunta una clausola che preveda un aumento del prezzo da pagare in funzione del mese di consegna; che però, in mancanza di tale clausola, i certificati rilasciati devono indicare il quantitativo di prodotti che non beneficia delle disposizioni concernenti le maggiorazioni mensili;

considerando che l'importo dell'aiuto da versare dipende dal giorno in cui è stata depositata la domanda di identificazione dei prodotti; che le disposizioni amministrative che gli Stati membri devono prendere per poter attestare tale identificazione richiedono un certo periodo di tempo; che, onde garantire la continuità con la normativa in vigore, è opportuno equiparare, sino al 31 dicembre 1985, il giorno in cui la domanda di identificazione è stata depositata al giorno dell'entrata dei prodotti nell'impresa dell'utilizzatore;

considerando che il certificato comuntario di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2036/82 sarà redatto al più tardi il 31 dicembre 1985; che è opportuno limitare a tale data la validità dei certificati nazionali rilasciati nel periodo dal 1o luglio 1985 al 30 settembre 1985;

considerando che l'attuazione del sistema dell'adeguamento dell'aiuto mediante l'importo correttivo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2036/82 richiede un certo periodo di tempo; che è opportuno fissarlo a zero sino al 31 dicembre 1985;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Quando la dichiarazione di consegna di cui all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CEE) n. 2036/82 concerne prodotti consegnati a decorrere dal 1o settembre 1985:

- se il contratto relativo a tali prodotti è stato concluso a decorrere dal 1o luglio 1985, il rilascio del certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82 è subordinato all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, punto 2), secondo trattino, dello stesso regolamento;

- se il contratto relativo a tali prodotti è stato concluso anteriormente al 1o luglio 1985, il certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82 non contiene alcuna indicazione particolare qualora le condizioni di prezzo che figurano in tale contratto o in una clausola aggiuntiva di tale contratto tengano conto delle maggiorazioni mensili in vigore secondo il mese di consegna. Ove il riferimento a tali maggiorazioni mensili non figuri nel contratto o in una sua clausola aggiuntiva, il suddetto certificato reca, nella casella 6, la seguente dicitura:

« il contratto non prevede alcun adeguamento dei prezzi per il quantitativo seguente 00 ».

In tal caso, l'aiuto da versare all'utilizzatore per il quantitativo indicato nella casella n. 6 del certificato non tien conto degli aumenti risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni mensili del prezzo d'obiettivo e del prezzo limite per l'aiuto di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82.

Articolo 2

Sino al 31 dicembre 1985, la domanda di identificazione dei piselli, delle fave, delle favette o dei lupini dolci di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2036/82 si considera depositata il giorno dell'entrata nell'impresa dell'utilizzatore dei prodotti in questione.

Articolo 3

La durata di validità del certificato di aiuto attestante la fissazione anticipata del suo importo di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2036/82, è limitatata al 31 dicembre 1985, se la domanda è depositata nel periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 1985.

Articolo 4

Per quanto concerne i prodotti per i quali è fissato un prezzo limite per l'aiuto, l'importo correttivo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2036/82 è uguale a zero per la fissazione degli importi dell'aiuto che si applicano dal 1o luglio 1985 al 31 dicembre 1985.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.

(3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

(4) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.