31985R1820

Regolamento (CEE) n. 1820/85 della Commissione del 1o luglio 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 02/07/1985 pag. 0005 - 0005


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1820/85 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 1985

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3219/84 del Consiglio, del 6 novembre 1984, che stbilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2),

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

(in tonnellate)

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Massimale // // // // 74.07 // Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame // 2 032 // // //

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 5 luglio al 31 dicembre 1985, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Origine // // // // 74.07 // Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame // Iugoslavia // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

(2) GU n. L 306 del 23. 11. 1984, pag. 53.