31985R1806

Regolamento (CEE) n. 1806/85 della Commissione del 28 giugno 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1836/82 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d' intervento

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 29/06/1985 pag. 0073 - 0074
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0186
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0186


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1806/85 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1836/82 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1146/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alle misure particolari e speciali d'intervento nel settore dei cereali (4), i cereali detenuti degli organismi d'intervento sono venduti mediante gara;

considerando che, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (5), la vendita sul mercato interno deve essere effettuata a condizioni di prezzo che consentano di evitare un deterioramento del mercato; che tale obiettivo può essere conseguito se, tenuto conto della qualità del prodotto oggetto della gara, il prezzo di vendita corrisponde al prezzo di mercato locale senza oltrepassare un livello inferiore determinato rispetto al prezzo d'intervento o di riferimento maggiorato dell'1 %; che, tenuto conto della fissazione di un termine di pagamento all'intervento da 120 a 140 giorni, tale maggiorazione non è più giustificata;

considerando altresì che, tenuto conto dell'attuale formulazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione, del 20 luglio 1977, recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificatile (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2215/84 (7), occorre adeguare in conformità le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82 relative al prezzo minimo da rispettare in caso di vendita sul mercato interno;

considerando che, in conformità delle disposizioni del suddetto regolamento, la vendita dei cereali a fini di esportazione deve essere effettuata in base a condizioni di prezzo da determinare per ciascun caso secondo l'evoluzione e le esigenze del mercato; che, tuttavia, è necessario fissare modalità particolari di pagamento per i cereali aggiudicati ai fini della loro esportazione, per adeguarle alla normativa comunitaria concernente il regime dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione;

considerando che, per quanto riguarda il frumento tenero, è opportuno stabilire con precisione la qualità della partita oggetto della gara, per meglio valutare le offerte fatte in occasione di vendite sul mercato della Comunità o a fini di esportazione; che è quindi opportuno prevedere che gli organismi d'intervento adottino tutta le disposizioni necessarie per informare gli interessati;

considerando che, da quanto precede, risulta che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1836/82;

considerando che il comitato di gestione dei cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1836/82 è modificato come segue:

1. L'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« L'offerta presa in considerazione deve corrispondere almeno al prezzo di qualità equivalente sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Essa non può, in alcun caso, essere inferiore al prezzo d'intervento o al prezzo di riferimento applicabile l'ultimo giorno valido per la presentazione delle offerte, adeguati, se del caso:

- se si tratta di alcune varietà di frumento duro, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1570/77 (1);

- se si tratta di segala di qualità panificabile, mediante la maggiorazione speciale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/77.

Tuttavia nel caso in cui del frumento tenero sia stato acquistato in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1629/77, l'offerta presa in considerazione per questo frumento tenero non può essere in nessun caso inferiore al prezzo indicato in tale articolo ed applicato durante la campagna nella quale ha luogo la vendita; detto prezzo è aumentato ogni mese dal settembre sino al luglio dell'anno successivo di un importo uguale alla maggiorazione mensile fissata per il prezzo di riferimento.

(1) GU n. L 174 dell'1. 7. 1977, pag. 18 ».

2. All'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) i termini « maggiorati di 1 % » sono soppressi.

3. All'articolo 12, primo comma, secondo trattino è aggiunto il seguente testo:

« Inoltre, qualora siano state constatate soltanto le caratteristiche fisiche, l'organismo d'intervento procede per il frumento tenero all'analisi delle caratteristiche tecnologiche della partita messa in vendita da determinare secondo la procedura dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e ne dà pubblicazione nel bando di gara ».

4. All'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma le parole « l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) » sono sostituite da « l'articolo 5, paragrafo 1 ».

5. Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal eseguente testo:

« Articolo 16

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, ma al più tardi entro un mese dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Per l'esportazione, il prezzo da pagare è quello indicato nell'offerta, aumentato di una maggiorazione mensile quando il ritiro ha luogo nel mese successivo a quello dell'aggiudicazione dell'offerta. Quando il ritiro è effettuato nel dodicesimo mese della campagna di commercializzazione e se l'aggiudicazione ha avuto luogo nell'undicesimo mese, il prezzo da pagare è quello indicato nell'offerta.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1985.

Tuttavia, per quanto riguarda il frumento duro, esso si applica decorrere dal 1o luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(4) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 9.

(5) gU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(6) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26.

(7) GU n. L 203 del 31. 7. 1984, pag. 20.