31985R1746

Regolamento (CEE) n. 1746/85 della Commissione del 26 giugno 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2289/83 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime Comunitàrio delle franchigie doganali

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 27/06/1985 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0063
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 13 pag. 0224
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0063
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 13 pag. 0224


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1746/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2289/83 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l'articolo 143,

considerando che l'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione (2) ha dimostrato che la dicitura da far figurare sull'esemplare di controllo T n. 5 non permette di informare correttamente le autorità doganali dello Stato membro di destinazione dell'obbligo loro spettante di accertarsi che l'istituzione o organizzazione destinataria dell'oggetto in parola lo adibisca ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia; che occorre quindi modificare tale dicitura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2289/83 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Quando l'istituzione o l'organizzazione beneficiaria del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione o l'organizzazione che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T n. 5, conformemente alle modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 223/77, al fine di garantire che detto oggetto sarà adibito ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia. A tal fine, il suddetto esemplare di controllo dovrà contenere nella casella 104, alla voce "altri", una delle seguenti menzioni:

- "Genstand til handicappede personer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 77, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EOEF) nr. 918/83",

- "Gegenstand fuer Behinderte: Weitergewaehrung der Zollbefreiung abhaengig von der Voraussetzung des Artikels 77 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 918/83",

- "Antikeímena proorizómena gia meionektoýnta átoma: Diatírisi tis atéleias exartómeni apó tin tírisi toy árthroy 77 parágrafos 2 déftero edáfio toy kanonismoý (EOK) arith. 918/83",

- "Articles for the handicapped: continuation of relief subject to compliance with the second subparagraph of Article 77 (2) of Regulation (EEC) No 918/83",

- "Objet pour personnes handicapées: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 77 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 918/83",

- "Oggetto per persone minorate: la franchigia è mantenuta a condizione che venga rispettato l'articolo 77, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 918/83",

- "Voorwerp voor gehandicapten: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 77, lid 2, tweede alinea van Verordening (EEG) nr. 918/83". »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 15.