31985R1745

Regolamento (CEE) n. 1745/85 della Commissione del 26 giugno 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2290/83 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 27/06/1985 pag. 0021 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0061
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 13 pag. 0222
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0061
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 13 pag. 0222


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1745/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2290/83 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l'articolo 143,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione (2), stabilisce, fra l'altro, l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di utilizzare gli oggetti importati esclusivamente a fini non commerciali, ai sensi dell'articolo 54, secondo trattino, del regolamento di base; che tale esigenza non è evidenziata dalle disposizioni del regolamento di base per quanto riguarda gli oggetti importati nel quadro dell'articolo 51 del medesimo regolamento di base; che occorre modificare in conseguenza il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2290/83;

considerando che l'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2290/83 ha dimostrato che la dicitura da far figurare sull'esemplare di controllo T n. 5, non permette di informare correttamente le autorità doganali dello Stato membro di destinazione dell'obbligo loro spettante di accertarsi che l'organismo destinatario dello strumento o dell'apparecchio lo adibisca ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia; che occorre quindi modificare tale dicitura;

considerando che l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2290/83 stabilisce che ciascun Stato membro comunichi alla Commissione l'elenco degli strumenti, apparecchi, pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili il cui prezzo o valore in dogana sia superiore a 3 000 ECU e dei quali abbia autorizzato l'ammissione in franchiga, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 14, paragrafo 1; che questo limite è stato fissato nel 1980, dal momento che nel regolamento (CEE) n. 2290/83 figura, invariato, il limite indicato nel regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione (3) applicabile anteriormente; che questo limite non ha subito, da allora, alcuna modifica;

considerando che si ravvisa l'opportunità di portare questo limite a 5 000 ECU;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2290/83 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, di cui all'articolo 51, all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 53 e all'articolo 56 del regolamento di base, in appresso chiamati "oggetti", comporta l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di:

- avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato,

- prenderli a carico nel proprio inventario,

- facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.

Inoltre, nel caso degli oggetti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 53 e all'articolo 56 del regolamento di base, essa comporta l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di utilizzare gli oggetti in causa esclusivamente a fini non commerciali, ai sensi dell'articolo 54, secondo trattino, del regolamento di base ».

2. All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o l'organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato

membro di partenza, di un esemplare di controllo T n. 5, ai sensi del regolamento (CEE) n. 223/77 al fine di garantire che detto oggetto sarà destinato ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia. A tal fine, il suddetto esemplare di controllo dovrà contenere nella casella 104, alla voce "altri", una delle seguenti diciture:

- ''UNESCO-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 57, stk. 2, foerste afsnit, i forordning (EOEF) nr. 918/83",

- ''UNESCO-Gegenstand: Weitergewaehrung der Zollbefreiung abhaengig von der Voraussetzung des Artikels 57 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 918/83",

- "Antikeímeno UNESCO: Diatírisi tis atéleias exartómeni apó tin tírisi toy árthroy 57 parágrafos 2 próto edáfio toy kanonismoý (EOK) arith. 918/83",

- ''UNESCO goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 57 (2) of Regulation (EEC) No 918/83",

- "Objet UNESCO: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 57 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 918/83",

- "Oggetto UNESCO: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l'articolo 57, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 918/83",

- "UNESCO-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 57, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 918/83". »

3. All'articolo 16, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

« 1. Ciascun Stato membro comunica alla Commissione l'elenco degli strumenti, apparecchi, pezzi di ricambio, elementi, accessori ed utensili il cui prezzo o valore in dogana sia superiore a 5 000 ECU e dei quali abbia autorizzato l'ammissione in franchigia, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 14, paragrafo 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.