Regolamento (CEE) n. 1712/85 della Commissione del 21 giugno 1985 che modifica le versioni tedesca, greca, inglese, francese, italiana ed olandese del regolamento (CEE) n. 1626/85 recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di amarene
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 22/06/1985 pag. 0046 - 0047
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0144
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0144
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1712/85 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 1985 che modifica le versioni tedesca, greca, inglese, francese, italiana ed olandese del regolamento (CEE) n. 1626/85 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di amarene LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 1626/85 della Commissione (3), ha istituito misure di salvaguardia applicabili all'importazione di amarene; che da una verifica è risultato che, a motivo di un errore, certi termini non sono resi in maniera corretta nelle versioni tedesca, greca, francese, italiana ed olandese e che certe cifre sono errate nelle versioni inglese, francese ed italiana; che è pertanto necessario modificare le versioni del regolamento (CEE) n. 1626/85, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1626/85 è modificato come segue: 1. Nel titolo del regolamento, nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 1, e nell'allegato « tasse di compensazione », nelle versioni tedesca, greca, italiana e olandese, il termine o i termini « Morellen » « kerasión Morello/Kerásia Morello », « marasche » e « morellen » sono sostituiti rispettivamente dai termini « Sauerkirschen », « vyssínon/Výssina », « amarene » e « morellen (zure kersen) ». 2. Nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 1, nella voce tariffaria ex 20.06 nella versione italiana, la sottovoce B II b) va letta come segue: « b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno: ex. 8 amarene sciroppate ». 3. Il testo dell'articolo 2 è sostituito, nella versione tedesca, dal seguente testo: « Articolo 2 (1) Beim Abschluss der Zollformalitaeten zur UEberfuehrung in den zollrechtlich freien Verkehr vergleichen die Zollstellen bei jeder Warenpartie den Einfuhrpreis mit dem entsprechenden Mindestpreis. (2) Der Mindestpreis gilt als eingehalten, wenn sich aus dem in Absatz 1 genannten Vergleich ergibt, dass der Einfuhrpreis in der Waehrung des einfuehrenden Mitgliedstaats nicht unter dem Mindestpreis liegt, der am Tag der Annahme der Anmeldung zur UEberpruefung in den zollrechtlich freien Verkehr gilt. (3) Der Einfuhrpreis ist in der Anmeldung zur UEberfuehrung in den zollrechtlich freien Verkehr anzugeben, und dieser Anmeldung sind saemtliche zur UEberpruefung dieses Preises erforderlichen Unterlagen beizufuegen ». 4. Nell'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito nella versione francese, dal seguente testo: « 1. Les autorités douanières comparent, pour chaque expédition, au moment de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique, le prix à l'importation avec le prix minimal correspondant ». 5. Nell'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito, nella versione olandese, dal seguente testo: « 2. minimumprijs bij invoer is in acht genomen wanneer uit de in lid 1 bedoelde vergelijking blijkt dat de in de munteenheid van de Lid-Staat van invoer uitgedrukte invoerprijs niet lager is dan de minimumprijs die geldt op de dag waarop de aangifte ten invoer tot verbruik wordt aanvaard ». 6. Nell'articolo 4 , il testo del paragrafo 2, secondo trattino è sostituito, nella versione tedesca, dal seguente testo: « - bei Schienentransport den Frachtbrief, der von der Bahnbehoerde des Lieferlandes vor diesem Tag angenommen wurde ». 7. Nell'articolo 5, il testo del paragrafo 3, nella versione tedesca è sostituito dal seguente testo: « (3) Die Absaetze 1 und 2 gelten nur, soweit die Anmeldung zur UEberpruefung in den zollrechtlich freien Verkehr vor dem 15. September 1985 angenommen ist ». 8. Nell'articolo 5, il testo del secondo comma, nella versione italiana, è sostituito dal seguente testo: « Esso è applicabile fino al 9 maggio 1986 ». 9. Nel punto 3 dell'allegato « tasse di compensazione », nella versione italiana, il testo in limine va letto come segue: « 3. Amarene sciroppate, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno, della sottovoce 20.06 B II b) 8 della tariffa doganale comune; ». 10. Nella tabella figura nel punto 4 dell'allegato « tasse di compensazione », nelle versioni inglese, francese ed italiana, la cifra « 51,09 » nella colonna centrale è sostituita da « 52,09 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10. (3) GU n. L 156 del 15. 6. 1985, pag. 13.